Regolamento (UE) 2016/219
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/219 della Commissione, del 16 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all’importazione applicabili a una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE del settore. I valori sono stabiliti nell’allegato, per combinazioni specifiche di codice NC e paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell’allegato, identificati mediante specifici codici NC e, per ciascun prodotto, da determinati codici paese di origine. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dal regime UE per gli ortofrutticoli. Non disciplina in generale tutte le merci, ma solo i prodotti indicati nell’allegato e solo per le origini ivi specificate; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/219 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli nel regime UE. L’intervento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina di applicazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A. I considerando chiariscono che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, al fine di riflettere l’andamento del mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codici NC e corrispondenti origini di paesi terzi. Non introduce un regime generale per tutti i prodotti agricoli, ma si limita a fissare valori forfettari per le combinazioni prodotto/origine indicate. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto operativo dell'allegato
L’allegato contiene i valori forfettari all’importazione, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per ciascuna origine rilevante. Tra i prodotti figurano, ad esempio, pomodori, cetrioli, aglio, limoni e altri agrumi o frutta fresca identificati dai codici NC elencati. Per ogni voce, il valore varia in funzione del paese di provenienza, con una distinzione puntuale tra origini specifiche e "altre origini".
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi produce effetti immediati. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati, in applicazione della disciplina del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I considerando precisano che i valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. La fissazione avviene per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all’importazione per i prodotti indicati
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC: 0702 00 00; 0707 00 05; 0709 93 10; 0805 10 20; 0805 20 10; 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90; 0805 50 10; 0808 10 80; 0808 30 90, con distinzione per origine (ad esempio EG, IL, MA, TR, BR, CL, TN, US, CN, ZA e ZZ).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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