Regolamento (UE) 2016/214
Regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’UE nei confronti dello Zimbabwe sostituendo integralmente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004. La modifica è conseguente al mantenimento, da parte del Consiglio, di alcune persone ed entità negli elenchi sanzionatori della decisione 2011/101/PESC e all’aggiornamento effettuato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per garantire l’immediata efficacia delle misure restrittive.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sulle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, con aggiornamento dell’elenco delle persone interessate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul regime di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe disciplinato dal regolamento (CE) n. 314/2004, in particolare sull’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, contenuto nell’allegato IV. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna un allegato del sistema sanzionatorio già esistente, coordinandosi con la decisione (PESC) 2011/101 e con la decisione (PESC) 2016/220, nonché con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218.
Modifica del regime restrittivo nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio interviene sul sistema di misure restrittive già vigente nei confronti dello Zimbabwe, modificando il regolamento (CE) n. 314/2004. La finalità è adeguare l’elenco delle persone soggette a misure restrittive, in coerenza con gli aggiornamenti del quadro PESC adottati dal Consiglio e con il corrispondente atto di esecuzione della Commissione.
Contesto normativo e coordinamento con gli atti PESC
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE e si inserisce nel regime di sanzioni collegato alla decisione 2011/101/PESC relativa allo Zimbabwe. Nei considerando si precisa che il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/220, mantenendo sette persone e un’entità negli allegati della decisione 2011/101/PESC; inoltre, il 16 febbraio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218, mantenendo sette persone e un’entità nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. Il regolamento in commento serve quindi ad allineare l’allegato IV del regolamento base a tali aggiornamenti.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sia sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’allegato IV riguarda l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e costituisce la base per l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento base, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Elenco aggiornato delle persone interessate
L’allegato del regolamento riporta i nominativi delle persone incluse nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 4:
- Happyton Mabhuya Bonyongwe
- Augustine Chihuri
- Constantine Chiwenga
- Perence Shiri, alias Bigboy, Samson Chikerema
- Phillip Valerio Sibanda, alias Valentine
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. L’allegato IV contiene l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento base, quindi la modifica incide direttamente sui nominativi soggetti alle misure restrittive.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto sanzionatorio e rinvii normativi
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e dà attuazione al quadro PESC relativo allo Zimbabwe. I considerando richiamano la decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, che mantiene sette persone e un’entità negli allegati della decisione 2011/101/PESC, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, che mantiene sette persone e un’entità nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
Contenuto dell’allegato
L’allegato del regolamento riporta l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, comprendente: Happyton Mabhuya Bonyongwe, Augustine Chihuri, Constantine Chiwenga, Perence Shiri (alias Bigboy) Samson Chikerema, e Phillip Valerio Sibanda (alias Valentine).
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