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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/217

Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 16 febbraio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la restrizione REACH sul cadmio, rendendo espressamente vietata l’immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio oltre determinate soglie di concentrazione e degli articoli pitturati che superino una soglia analoga. La modifica mira a migliorare l’esecutività della norma, chiarendo il divieto e distinguendo tra immissione sul mercato e semplice utilizzo. L’intervento si fonda sui pareri dell’ECHA e sulla valutazione di proporzionalità della misura.

Modifica della restrizione REACH sul cadmio per vietare l’immissione sul mercato di determinate pitture contenenti cadmio e di articoli pitturati oltre specifiche soglie di concentrazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato nell’Unione pitture con i codici [3208] e [3209] e gli articoli pitturati, con riferimento al cadmio e ai suoi composti. La disciplina incide sulla restrizione contenuta nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), voce 23, e vale in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previste soglie diverse per le pitture standard e per quelle con tenore di zinco superiore al 10% in peso.

Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione: restrizione del cadmio nelle pitture e negli articoli pitturati

Il regolamento interviene sul sistema REACH, modificando l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per rafforzare la restrizione relativa al cadmio. La Commissione richiama il fatto che la disciplina già vietava l’uso del cadmio e dei suoi composti in alcune pitture, ma non vietava in modo sufficientemente esplicito l’immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio; la modifica è adottata per migliorare l’applicazione pratica della restrizione e la controllabilità da parte delle autorità.

Contesto e finalità della modifica

Dai considerando emerge che, nel novembre 2012, la Commissione ha chiesto all’ECHA di predisporre un fascicolo ai sensi dell’allegato XV per estendere la restrizione all’immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio oltre una certa concentrazione. Il RAC, il 9 settembre 2014, ha ritenuto che la modifica agevolasse l’attuazione della misura e non richiedesse un’ulteriore valutazione del rischio; il SEAC, il 25 novembre 2014, ha ritenuto la proposta proporzionata e priva di costi aggiuntivi di conformità per fabbricanti, importatori o consumatori. È inoltre richiamata l’utilità, per le autorità di controllo, di monitorare l’immissione sul mercato piuttosto che l’utilizzo, nonché la necessità di chiarire che la presenza involontaria di cadmio come impurità sotto soglia non integra violazione della restrizione.

Ambito materiale della restrizione

La modifica riguarda la voce 23 dell’allegato XVII REACH, dedicata al cadmio e ai suoi composti. Il nuovo paragrafo 2 stabilisce che:

  • per le pitture con i codici [3208] e [3209], è vietata l’immissione sul mercato se la concentrazione di cadmio, espressa come Cd metallico, è pari o superiore allo 0,01% in peso;
  • per le pitture con i codici [3208] e [3209] con tenore di zinco superiore al 10% in peso, la soglia sale allo 0,1% in peso;
  • è vietata l’immissione sul mercato degli articoli pitturati se la concentrazione di cadmio, espressa come Cd metallico, è pari o superiore allo 0,1% in peso della pittura utilizzata.

Soglie, distinzione tra immissione sul mercato e utilizzo

La norma è costruita in modo da colpire l’immissione sul mercato, rendendo più agevole l’enforcement rispetto al mero controllo dell’uso del prodotto. La fissazione di soglie di concentrazione ha anche una funzione chiarificatrice: al di sotto dei limiti indicati, la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture non comporta, di per sé, violazione della restrizione.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII REACH

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 in conformità all’allegato del regolamento, intervenendo sulla voce 23 relativa al cadmio.

Divieto di immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio

Nella voce 23, paragrafo 2, è stabilito che non sono ammessi ed è vietata l’immissione sul mercato delle pitture con i codici [3208] e [3209] quando la concentrazione di cadmio, espressa in Cd metallico, è pari o superiore allo 0,01% in peso.

Deroga per pitture con elevato tenore di zinco

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10% in peso, la soglia di cadmio consentita è più elevata: la concentrazione di cadmio, espressa in Cd metallico, non deve essere pari o superiore allo 0,1% in peso.

Divieto per gli articoli pitturati

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli pitturati quando la concentrazione di cadmio, espressa in Cd metallico, è pari o superiore allo 0,1% in peso della pittura utilizzata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicherestrizioni di mercatosicurezza dei prodottiambiente

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