Regolamento (UE) 2016/201
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/201 della Commissione, del 15 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina, per un elenco specifico di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati nell'allegato, distinto per codice NC e paese terzo di origine, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento è di applicazione immediata e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato, classificati secondo i corrispondenti codici NC e le specifiche origini paesi terzi. Opera nel quadro del sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM unica per il settore agricolo e riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la fissazione di valori forfettari all'importazione. Non introduce esclusioni espresse, ma limita il proprio effetto ai prodotti elencati nell'allegato e alle origini indicate; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/201 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, attuativo della disciplina dell'OCM unica per i prodotti agricoli, e si fonda sui criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. In tale quadro, la Commissione è tenuta a fissare quotidianamente, sulla base di dati giornalieri variabili, i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati mediante codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari all'importazione applicabili alle diverse origini di paese terzo. Il sistema è funzionale alla determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali e tariffari nel commercio con i paesi terzi.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per i seguenti gruppi di prodotti:
- codice NC 0702 00 00;
- codice NC 0707 00 05;
- codice NC 0709 93 10;
- codice NC 0805 10 20;
- codice NC 0805 20 10;
- codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90;
- codice NC 0805 50 10;
- codice NC 0808 10 80;
- codice NC 0808 30 90.
Per ciascun codice sono associati specifici valori in funzione dell'origine (ad esempio EG, IL, MA, TR, BR, TN, CA, CL, US, CN, ZA). Il codice "ZZ" è espressamente qualificato come corrispondente a "altre origini".
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione della natura quotidianamente variabile del valore forfettario all'importazione. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli. I considerando richiamano il fatto che tali valori sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per le origini indicate, tra cui EG, IL, MA, TR, BR, TN, CA, CL, US, CN, ZA e il codice ZZ per "altre origini".
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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