Regolamento (UE) 2019/636
Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sugli inquinanti organici persistenti modificando gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. La modifica recepisce l’inserimento del pentaclorofenolo, dei suoi sali e dei suoi esteri nell’allegato A della convenzione di Stoccolma e introduce i corrispondenti limiti di concentrazione per la gestione dei rifiuti. Sono inoltre disciplinate, nell’allegato V, le condizioni e i limiti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti contenenti tale sostanza e altri POP. Il regolamento si applica dal 31 ottobre 2019.
Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includere il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri tra gli inquinanti organici persistenti soggetti a gestione dei rifiuti e fissarne i relativi limiti di concentrazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei rifiuti contenenti sostanze incluse negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, in particolare al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri. Riguarda imprese, gestori di rifiuti e autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della classificazione, del trattamento, dello stoccaggio e dell’eliminazione dei rifiuti pericolosi o contenenti inquinanti organici persistenti. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 31 ottobre 2019. Non modifica il regime generale del regolamento 850/2004 se non per gli allegati IV e V e per i limiti connessi.
Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti
Il regolamento interviene sul sistema UE di gestione degli inquinanti organici persistenti disciplinato dal regolamento (CE) n. 850/2004. La modifica è adottata per allineare il diritto dell’Unione agli sviluppi della convenzione di Stoccolma, che ha inserito il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri nell’allegato A (eliminazione), e per garantire una gestione dei rifiuti coerente con gli obblighi internazionali e con un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.
Contesto e finalità
Nei considerando si precisa che il regolamento 850/2004 recepisce nell’ordinamento UE gli impegni derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A seguito della decisione adottata alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, il pentaclorofenolo è stato inserito tra le sostanze da eliminare; ne consegue la necessità di aggiornare gli allegati IV e V del regolamento quadro per indicare i limiti di concentrazione applicabili ai rifiuti contenenti tale sostanza.
Ambito della modifica normativa
La modifica riguarda esclusivamente gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. L’intervento non riscrive l’intero regime degli POP, ma inserisce il pentaclorofenolo nell’elenco delle sostanze soggette a gestione dei rifiuti e adegua i limiti pertinenti per il trattamento e lo smaltimento. Il regolamento si applica agli operatori del settore rifiuti e alle autorità competenti che devono classificare, trattare, stoccare o autorizzare operazioni su rifiuti contenenti sostanze POP.
Allegato IV: nuovo limite per il pentaclorofenolo
Nell’allegato IV viene inserita una riga dedicata a "Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri", con riferimento al numero CAS 87-86-5 e altri, al numero CE 201-778-6 e altri, e con valore limite di concentrazione pari a 100 mg/kg ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/2004. L’effetto pratico è l’assoggettamento di tale sostanza alle disposizioni speciali di gestione dei rifiuti previste per gli POP.
Allegato V: limiti per operazioni di trattamento e smaltimento
L’allegato V, parte 2, è sostituito con una nuova tabella relativa ai rifiuti classificati nella decisione 2000/532/CE e ai corrispondenti valori limite di concentrazione massima delle sostanze dell’allegato IV. Tra le sostanze elencate figurano, oltre al pentaclorofenolo, altre sostanze POP come SCCP, aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, eptacloro, esabromobifenile, esabromociclododecano, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, esaclorocicloesani, mirex, pentaclorobenzene, PFOS, PCB, PCDD/PCDF, naftaleni policlorurati, alcuni eteri difenilici bromurati e toxafene.
Per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri il valore limite di concentrazione massima è fissato a 1 000 mg/kg. Per i PCDD e PCDF il regolamento rinvia ai fattori di tossicità equivalente TEF riportati nell’allegato, specificando i congeneri e i coefficienti applicabili.
Stoccaggio permanente e condizioni speciali
La nuova tabella dell’allegato V prevede che lo stoccaggio permanente sia consentito solo a condizioni rigorose. Esso deve avvenire in una delle seguenti sedi:
- formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
- miniere di sale;
- discariche per rifiuti pericolosi, a condizione che i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati, se tecnicamente fattibile, come previsto per i rifiuti classificati alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.
Inoltre devono essere rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti e della decisione 2003/33/CE sui criteri di ammissione dei rifiuti in discarica, e deve essere dimostrato che l’operazione prescelta è la migliore dal punto di vista ambientale.
Profili applicativi e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione decorre dal 31 ottobre 2019. Tale differimento è giustificato, nei considerando, dall’esigenza di concedere alle imprese e alle autorità competenti un periodo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Valore pratico per operatori e professionisti
Per i professionisti del diritto e della consulenza ambientale, il regolamento rileva soprattutto per la classificazione dei rifiuti contenenti pentaclorofenolo e per la verifica dei limiti di concentrazione applicabili ai fini della gestione, del trattamento e dello smaltimento. Assume rilievo anche per la scelta tra diverse opzioni di stoccaggio o eliminazione, poiché il deposito permanente è consentito solo in casi tassativi e nel rispetto di condizioni tecniche e ambientali stringenti.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. La finalità è allineare il diritto UE agli aggiornamenti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e assicurare che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti conformemente a tali obblighi internazionali.
Inserimento del pentaclorofenolo nell’allegato IV
Nell’allegato IV è inserita una nuova riga per "Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri" con numero CAS 87-86-5 e altri, numero CE 201-778-6 e altri, e valore limite di concentrazione pari a 100 mg/kg ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/2004.
Aggiornamento dell’allegato V, parte 2, sui limiti per le operazioni di smaltimento/stoccaggio
La tabella dell’allegato V, parte 2, è sostituita integralmente. Per molte categorie di rifiuti vengono confermati o precisati i valori limite di concentrazione massima delle sostanze dell’allegato IV per le operazioni di trattamento e smaltimento. Per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri il limite è fissato a 1 000 mg/kg. Sono inoltre riportati limiti per altre sostanze POP, tra cui SCCP, PFOS, PCB, PCDD/PCDF e altre sostanze elencate nella tabella.
Condizioni per lo stoccaggio permanente
Lo stoccaggio permanente è consentito solo se avviene in specifici siti: formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; miniere di sale; oppure discariche per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile e classificabili secondo la voce 19 03 della decisione 2000/532/CE. Inoltre devono essere rispettate la direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE, e deve essere dimostrato che l’operazione scelta è ambientalmente preferibile.
Calcolo dei limiti per diossine e furani
Per il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) la tabella rinvia ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati nell’allegato, con specifica elencazione dei principali congeneri e dei rispettivi coefficienti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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