Regolamento (UE) 2019/653
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/653 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinate preparazioni e conserve di pesci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il contingente tariffario già esistente per alcune preparazioni e conserve di pesci, sostituendo i quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 847/2006 con quelli risultanti dalla suddivisione dei contingenti UE conseguente al recesso del Regno Unito. Stabilisce inoltre una regola transitoria per i periodi contingentali in corso al momento dell’applicazione della nuova disciplina e impone alla Commissione di pubblicare tempestivamente i quantitativi disponibili. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data prevista dal regolamento (UE) 2019/216.
Modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 adeguando il contingente tariffario UE per determinate preparazioni e conserve di pesci in seguito alla suddivisione dei contingenti OMC dopo il recesso del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, boniti, sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, classificati nel codice NC 1604 20 50. Riguarda la gestione di un contingente tariffario annuo in esenzione da dazi doganali e la ripartizione del contingente tra importazioni originarie della Thailandia e importazioni originarie di tutti i paesi. Si applica dalla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, con norme specifiche per i periodi contingentali già iniziati a tale data.
Modifica dei contingenti tariffari per determinate preparazioni e conserve di pesci
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/653 adegua il regolamento (CE) n. 847/2006 al nuovo assetto dei contingenti tariffari dell’Unione conseguente al recesso del Regno Unito. L’intervento è reso necessario dal regolamento (UE) 2019/216, che prevede la suddivisione dei contingenti inclusi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione ai sensi del GATT 1994.
Contesto normativo
Secondo i considerando, il regolamento (CE) n. 847/2006 aveva istituito dal 2 giugno 2006 due contingenti tariffari annuali per importazioni in esenzione da dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci. In seguito alla ripartizione dei contingenti tra Unione e Regno Unito, è stato necessario sostituire i quantitativi originari con quelli risultanti dalla suddivisione prevista dal regolamento (UE) 2019/216.
Ambito materiale del contingente
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di:
- preparazioni e conserve di sardine;
- preparazioni e conserve di boniti;
- preparazioni e conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus;
- preparazioni e conserve di pesci della specie Orcynopsis unicolor;
- con esclusione dei pesci interi o in pezzi;
- classificati nel codice NC 1604 20 50.
Quantitativi e ripartizione geografica
L’articolo 1 sostituisce i quantitativi del contingente tariffario annuale con un totale di 754 tonnellate in esenzione dai dazi doganali. La ripartizione è la seguente:
- 123 tonnellate, nell’ambito del numero d’ordine 09.0706, per importazioni originarie della Thailandia;
- 631 tonnellate, nell’ambito del numero d’ordine 09.0707, per importazioni originarie di tutti i paesi.
Regola transitoria per i periodi già avviati
Per i contingenti il cui periodo contingentale inizi prima della data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termini dopo tale data, la suddivisione deve essere effettuata applicando la percentuale dell’UE a 27 alla base dei quantitativi ancora disponibili dopo l’ultima assegnazione. La regola mira a garantire una transizione ordinata nei casi in cui il periodo contingente sia già in corso.
Trasparenza e pubblicazione dei quantitativi disponibili
La Commissione è tenuta a pubblicare, entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, i quantitativi disponibili a tale data tramite un’apposita comunicazione sul web. La previsione risponde a esigenze di certezza del diritto e trasparenza per gli operatori economici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dalla data in cui diventa applicabile l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del contingente tariffario annuo
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/2006: è aperto un contingente tariffario annuo di 754 tonnellate in esenzione dai dazi doganali per importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, boniti, sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, classificati nel codice NC 1604 20 50.
Ripartizione del contingente tra Thailandia e altri paesi
L’articolo 1 sostituisce anche l’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 847/2006: dei 754 tonnellate, 123 tonnellate sono attribuite, nell’ambito del numero d’ordine 09.0706, alle importazioni originarie della Thailandia; le restanti 631 tonnellate, nell’ambito del numero d’ordine 09.0707, si riferiscono alle importazioni originarie di tutti i paesi.
Regola transitoria per i periodi contingentali in corso
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che, in deroga alla modifica del contingente, se il periodo contingentale inizia prima della data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione si effettua applicando la percentuale dell’UE a 27 a una base costituita dai quantitativi del contingente disponibili dopo l’ultima assegnazione.
Pubblicazione dei quantitativi disponibili
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione deve pubblicare mediante un’apposita comunicazione sul web i quantitativi disponibili a quella data.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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