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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/637

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il colecalciferolo come principio attivo destinato ai rodenticidi di tipo di prodotto 14, nonostante la presenza di un criterio di esclusione, perché la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di deroga previste dal regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è subordinata a una serie di condizioni stringenti, sia generali sia ulteriormente differenziate per l’uso da parte di professionisti e professionisti formati. La durata dell’approvazione è limitata fino al 30 giugno 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approva il colecalciferolo come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), fissando specifiche, condizioni d’uso e durata dell’approvazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’approvazione del principio attivo colecalciferolo ai fini della sua utilizzazione nei biocidi del tipo di prodotto 14, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda i prodotti rodenticidi immessi sul mercato nell’Unione e le successive autorizzazioni nazionali dei biocidi che contengono tale sostanza. L’approvazione è soggetta a condizioni specifiche per l’uso da parte di professionisti e professionisti formati, con limitazioni territoriali agli Stati membri in cui siano rispettate almeno una delle condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. È esclusa la messa a disposizione sul mercato per l’uso da parte del pubblico.

Approvazione del colecalciferolo per rodenticidi di tipo 14

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione approva il colecalciferolo come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14, cioè rodenticidi. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e recepisce l’esito della valutazione tecnica svolta dall’autorità competente svedese e dall’ECHA, con il supporto del comitato sui biocidi.

Contesto e giustificazione dell’approvazione

Dai considerando emerge che il colecalciferolo è stato valutato come sostanza con proprietà di interferenza endocrina ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/2100 e che, pertanto, rientra nel criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, la Commissione ritiene che la deroga sia giustificata in ragione dell’assenza di soluzioni pienamente equivalenti, della necessità di strumenti efficaci di controllo dei roditori e del profilo complessivo di rischio, ritenuto gestibile tramite condizioni specifiche. Il colecalciferolo è inoltre qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e).

Durata dell’approvazione e dati identificativi

L’allegato indica il colecalciferolo con denominazione IUPAC "(3β,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol", numero CE 200-673-2 e numero CAS 67-97-0. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 970 g/kg. L’approvazione decorre dal 1° luglio 2019 e scade il 30 giugno 2024, con durata massima di cinque anni coerente con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni generali per le autorizzazioni dei biocidi

L’allegato impone una serie di condizioni che le autorizzazioni nazionali dei biocidi devono rispettare. In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi agli usi previsti non già valutati a livello di Unione, e verificare la possibilità di soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’uso è consentito solo negli Stati membri in cui almeno una delle condizioni di deroga sia rispettata.

Sono inoltre previsti vincoli sostanziali rilevanti:

  • divieto di messa a disposizione sul mercato per l’uso da parte del pubblico, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012;
  • concentrazione nominale massima di colecalciferolo nello 0,075 % p/p;
  • obbligo che i prodotti contengano un agente repellente e un colorante;
  • divieto di autorizzare prodotti in forma di polvere tracciante;
  • limitazione delle formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, ai soli professionisti formati, in ambienti interni non accessibili a bambini o animali non bersaglio;
  • autorizzazione solo per prodotti pronti per l’uso;
  • obbligo di minimizzare l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente, mediante misure di mitigazione appropriate, incluse, se possibile, restrizioni all’uso professionale o da parte di professionisti formati;
  • smaltimento di roditori morti ed esche non consumate secondo le disposizioni locali, con indicazione del metodo nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.

Condizioni specifiche per prodotti destinati a professionisti formati

Per i biocidi destinati a professionisti formati, l’allegato consente un ambito di utilizzo più ampio, ma sempre entro limiti puntuali. I prodotti possono essere autorizzati per l’uso:

  • in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti;
  • in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano un livello di protezione per specie non bersaglio e uomo equivalente a quello delle stazioni esca a prova di manomissione;
  • in esche permanenti in luoghi con elevato potenziale di reinvasione, ma solo se altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti.

Resta vietato l’uso in esche a intervalli di applicazione. Inoltre, chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve garantire che non siano forniti a persone che non sono professionisti formati.

Condizioni specifiche per prodotti destinati a professionisti

Per i prodotti destinati a utilizzatori professionali, il regime è più restrittivo. Sono vietati:

  • l’uso in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti;
  • l’uso in esche permanenti;
  • l’uso in esche a intervalli di applicazione.

È ammesso esclusivamente l’uso in stazioni esca a prova di manomissione. Chi immette tali prodotti sul mercato deve inoltre evitare che siano forniti al pubblico.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell’allegato. Il tipo di prodotto riguarda i rodenticidi.

Motivi della deroga rispetto al criterio di esclusione

Dai considerando emerge che il colecalciferolo soddisfa il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma può essere approvato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, poiché la Commissione ritiene rispettata la condizione di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c). Il principio attivo è inoltre considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e).

Durata dell’approvazione e date

Nell’allegato sono indicati grado minimo di purezza pari a 970 g/kg, data di approvazione 1° luglio 2019 e scadenza dell’approvazione 30 giugno 2024. La durata è quindi non superiore a cinque anni, coerentemente con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato impone, tra le altre, particolare attenzione in fase di valutazione del prodotto alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia non considerati nella valutazione a livello di Unione; verifica della possibilità di rispettare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2; autorizzazione solo negli Stati membri in cui sia rispettata almeno una di tali condizioni; divieto di messa a disposizione sul mercato per l’uso da parte del pubblico; concentrazione nominale massima dello 0,075 % p/p; presenza di agente repellente e colorante; divieto di polvere tracciante; limitazione delle formulazioni a contatto ai soli professionisti formati in ambienti interni non accessibili a bambini o animali non bersaglio; ammissione solo di prodotti pronti all’uso; obbligo di ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria; smaltimento di roditori morti ed esche non consumate secondo la normativa locale, con indicazione nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.

Condizioni ulteriori per prodotti destinati a professionisti formati

Per i prodotti destinati a professionisti formati, l’allegato consente l’uso in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti; in punti esca coperti e protetti con livello di protezione equivalente alle stazioni esca a prova di manomissione; in esche permanenti in luoghi con elevato potenziale di reinvasione solo se altri metodi sono insufficienti. È vietato l’uso in esche a intervalli di applicazione. Chi immette sul mercato tali prodotti deve evitare che siano forniti a persone che non sono professionisti formati.

Condizioni ulteriori per prodotti destinati a professionisti

Per i prodotti destinati a utilizzatori professionali, l’allegato vieta l’uso in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti; vieta l’uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione; consente solo l’uso in stazioni esca a prova di manomissione. Chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve evitare che siano forniti al pubblico.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza alimentarechimicaambientetutela della salute

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