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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/652

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/652 della Commissione, del 24 aprile 2019, che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e i moduli standard per la comunicazione delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale in conformità della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio

Normativa europea32019R0652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce un quadro procedurale standard per le commissioni consultive e per le commissioni per la risoluzione alternativa delle controversie previste dalla direttiva (UE) 2017/1852. Interviene soprattutto nei casi in cui gli Stati membri non abbiano notificato norme di funzionamento complete o tempestive, e disciplina anche il modulo standard per la comunicazione delle informazioni sulla pubblicazione della decisione finale. L'obiettivo è garantire continuità, efficacia, indipendenza della procedura e un bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti commerciali.

Stabilisce norme di funzionamento standard per commissioni consultive e commissioni per la risoluzione alternativa delle controversie e moduli standard per la comunicazione sulla pubblicazione della decisione finale nel quadro della direttiva (UE) 2017/1852 in materia di controversie fiscali transfrontaliere.

Ambito di applicazione

Si applica alle controversie tra Stati membri riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di accordi o convenzioni diretti ad eliminare la doppia imposizione del reddito e, se del caso, del capitale, quando la controversia è sottoposta a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852. Opera per le autorità competenti degli Stati membri coinvolti, per le personalità indipendenti, per il presidente della commissione e per i soggetti interessati. Si applica dal 1º luglio 2019; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/652: norme standard per la procedura di risoluzione delle controversie fiscali

Il regolamento attua la direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, predisponendo modelli standard da utilizzare quando le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie non siano state notificate o siano incomplete. La disciplina mira a garantire continuità procedurale, certezza del diritto, indipendenza dell'organo e tutela dei soggetti interessati, anche con riferimento alla pubblicazione della decisione finale.

Contesto e finalità

La direttiva (UE) 2017/1852 introduce un meccanismo volto a risolvere in modo efficace le controversie tra Stati membri sull'interpretazione e sull'applicazione di accordi e convenzioni per eliminare la doppia imposizione del reddito e, se del caso, del capitale. Dopo il tentativo di procedura amichevole, se non si raggiunge un accordo entro il termine previsto, la controversia può essere sottoposta a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa. Il regolamento di esecuzione interviene per colmare eventuali lacune procedurali e assicurare che il sistema funzioni in modo uniforme nell'Unione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una controversia fiscale transfrontaliera, le personalità indipendenti e il presidente della commissione, nonché i soggetti interessati. Si applica ai casi disciplinati dalla direttiva (UE) 2017/1852 e, in particolare, alla fase in cui devono essere definite o integrate le norme di funzionamento della commissione e alla fase di comunicazione delle informazioni relative alla pubblicazione della decisione finale.

Norme di funzionamento standard della commissione

L'articolo 1 prevede che, se gli Stati membri non hanno notificato le norme di funzionamento della commissione oppure le hanno notificate in forma incompleta, le personalità indipendenti e il presidente completino tali norme utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. Il modulo costituisce il quadro procedurale generale per l'attività della commissione e contiene sezioni dedicate a:

  • informazioni generali sui soggetti interessati e sugli Stati membri coinvolti;
  • composizione della commissione, con indicazione di presidente, personalità indipendenti, sostituti e rappresentanti delle autorità competenti;
  • descrizione della controversia, dei periodi d'imposta, del settore e dei riferimenti alle norme nazionali, alle convenzioni contro le doppie imposizioni e, se del caso, alla convenzione 90/436/CEE;
  • mandato concordato dalle autorità competenti, con l'indicazione delle questioni giuridiche da interpretare e degli elementi di fatto da chiarire;
  • calendario della procedura, inclusi termine per il parere, termini per memorie e prove, e date e luogo delle udienze;
  • organizzazione e funzionamento, con indicazioni su sede, servizi amministrativi, lingue di lavoro, traduzioni, interpretazione, trasmissione degli atti, richieste di informazioni, documentazione voluminosa, registrazione delle udienze e altri aspetti pratici;
  • disciplina del parere e degli eventuali obblighi relativi alla sua presentazione o pronuncia;
  • ripartizione dei costi;
  • ulteriori disposizioni utili.

Indipendenza e conflitti di interesse

L'allegato I contiene una specifica comunicazione dei conflitti di interesse, da compilare da ciascuna personalità indipendente designata e dal relativo sostituto. È richiesta una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, oppure una conferma con comunicazione di eventuali fatti o circostanze che possano compromettere tali requisiti. La dichiarazione non esonera dall'obbligo permanente di segnalare ulteriori elementi rilevanti, a tutela dell'indipendenza della commissione.

Costi della procedura

Il regolamento consente di prevedere, nelle norme di funzionamento standard, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri in proporzione o in parti uguali. I costi possono comprendere:

  • spese sostenute dalle personalità indipendenti;
  • retribuzioni delle personalità indipendenti, limitate a 1 000 EUR per persona e per giorno di riunione;
  • spese di traduzione;
  • spese di interpretazione;
  • altre spese amministrative, comprese quelle di segreteria.

Pubblicazione della decisione finale

L'articolo 2 impone l'uso del modulo standard di cui all'allegato II quando le autorità competenti comunicano le informazioni sulla divulgazione della decisione finale ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1852. Il modulo serve a registrare se vi sia accordo delle autorità competenti e consenso dei soggetti interessati alla pubblicazione integrale della decisione finale. Solo in presenza di entrambi può essere pubblicato il testo integrale; in caso contrario, la pubblicazione avviene mediante una sintesi.

Contenuto della sintesi pubblicabile

Quando non sia possibile la pubblicazione integrale, la sintesi della decisione finale deve includere almeno:

  • descrizione del problema e dell'oggetto;
  • data;
  • periodi d'imposta in questione;
  • base giuridica;
  • settore dell'industria;
  • breve descrizione del risultato finale;
  • descrizione del metodo arbitrale utilizzato. Il modulo considera inoltre l'eventualità che parti della decisione siano espunte per ragioni di segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale, per la tutela delle procedure commerciali o perché la pubblicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º luglio 2019. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con coordinamento rispetto al termine di recepimento della direttiva (UE) 2017/1852.

Disposizioni principali

Norme di funzionamento standard

Se le autorità competenti degli Stati membri non notificano le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, oppure notificano norme incomplete, le personalità indipendenti e il presidente devono completarle utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. Il modulo disciplina informazioni generali, composizione della commissione, descrizione della controversia, mandato, calendario procedurale, organizzazione e funzionamento, parere, ripartizione dei costi e altre clausole, nonché la comunicazione dei conflitti di interesse.

Modulo standard per la comunicazione sulla pubblicazione della decisione finale

Quando le autorità competenti comunicano le informazioni previste dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1852, devono usare il modulo standard di cui all'allegato II. Il modulo prevede la verifica dell'accordo delle autorità competenti e del consenso dei soggetti interessati alla pubblicazione integrale della decisione finale; in mancanza di consenso di entrambe le parti, è prevista la pubblicazione di una sintesi con elementi minimi predeterminati.

Pubblicazione della decisione finale e tutela dei segreti

La pubblicazione integrale della decisione finale richiede sia l'accordo delle autorità competenti sia il consenso dei soggetti interessati. Se una delle condizioni manca, può essere pubblicata una sintesi che indichi problema e oggetto, data, periodi d'imposta, base giuridica, settore di attività, breve descrizione dell'esito finale e del metodo arbitrale utilizzato. Il soggetto interessato può chiedere che non siano pubblicate informazioni coperte da segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o da procedure commerciali, o quando la pubblicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Composizione e indipendenza della commissione

L'allegato I richiede l'indicazione dei soggetti interessati, degli Stati membri coinvolti, del presidente, delle personalità indipendenti, dei sostituti e dei rappresentanti delle autorità competenti. È prevista una comunicazione specifica dei conflitti di interesse da parte di ciascuna personalità indipendente designata e del suo sostituto, con dichiarazione di indipendenza e obbligo continuativo di segnalare fatti o circostanze che possano comprometterla.

Costi e funzionamento procedurale

Le norme standard consentono di disciplinare la ripartizione dei costi tra gli Stati membri, in proporzione o in parti uguali. I costi possono includere spese delle personalità indipendenti, loro retribuzioni fino a 1 000 EUR per persona e per giorno di riunione, spese di traduzione, interpretazione e altre spese amministrative, incluse quelle di segreteria. Sono inoltre disciplinabili lingua di lavoro, trasmissione degli atti, prove, udienze, richieste di informazioni, registrazione delle udienze e altri aspetti logistici e probatori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º luglio 2019. Richiama la necessità di coordinarsi con il termine di recepimento della direttiva (UE) 2017/1852, articolo 22, paragrafo 1, primo comma.

Come è indicizzato

Materiefiscalità internazionalerisoluzione delle controversiediritto tributario dell'unione europeatrasparenza amministrativasegreto commerciale

Testo integrale

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