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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1602

Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica quando e come il DSCE deve accompagnare le partite di animali e merci fino al luogo di destinazione, al fine di assicurare tracciabilità e corretta interazione tra autorità sanitarie e doganali. Introduce regole differenziate per partite non frazionate, frazionate presso il posto di controllo frontaliero e frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero. Prevede inoltre un meccanismo di comunicazione dei quantitativi all'IMSOC per evitare riutilizzi fraudolenti del documento e limita l'autorizzazione al vincolo doganale al rispetto dei quantitativi dichiarati.

Disciplina le condizioni in cui il documento sanitario comune di entrata (DSCE) accompagna fino alla destinazione le partite di animali e merci destinate all'immissione in commercio nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, quando sono destinate all'immissione in commercio nell'Unione. Riguarda sia le partite non frazionate sia le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero o dopo l'uscita da tale posto ma prima dell'immissione in libera pratica. Non si applica alle partite in transito. Le disposizioni sulla comunicazione dei quantitativi tramite i procedimenti informatici doganali si applicano in ciascuno Stato membro dalla data in cui tali procedimenti diventano operativi o, se precedente, dal 1 marzo 2023.

Regolamento delegato (UE) 2019/1602: DSCE che accompagna le partite di animali e merci fino alla destinazione

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 disciplinando, in modo dettagliato, i casi in cui il documento sanitario comune di entrata (DSCE) deve seguire la partita fino al luogo di destinazione. La finalità è garantire tracciabilità, coordinamento tra autorità competenti e autorità doganali e prevenire l'uso fraudolento del DSCE, in un quadro operativo connesso ai controlli ufficiali sulle partite destinate all'immissione in commercio.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si chiarisce che, poiché le partite possono essere frazionate dopo i controlli al posto di controllo frontaliero, occorre disciplinare le modalità con cui il DSCE accompagna le partite fino alla destinazione, anche nei casi di frazionamento, per assicurare tracciabilità e corretta comunicazione con l'autorità competente del luogo di destinazione. Viene inoltre evidenziata l'esigenza di integrare l'interazione con le procedure doganali e con l'IMSOC ai fini del controllo dei quantitativi.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita il perimetro del regolamento alle partite di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, destinate all'immissione in commercio. Restano escluse le partite in transito. Il regolamento copre sia le partite non frazionate sia quelle frazionate presso il posto di controllo frontaliero o dopo l'uscita da tale posto, purché prima dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Definizione rilevante

L'articolo 2 definisce il "luogo di destinazione" come il luogo di consegna della partita per lo scarico finale, come indicato nel DSCE. Tale nozione è centrale perché determina il punto fino al quale il documento deve accompagnare la merce.

Regola generale: accompagnamento del DSCE fino alla destinazione

L'articolo 3 stabilisce il principio generale: ogni partita deve essere accompagnata da un DSCE, indipendentemente dal fatto che venga frazionata presso il posto di controllo frontaliero oppure dopo l'uscita da esso ma prima dell'immissione in libera pratica. La regola vale quindi sia per la gestione del flusso fisico delle merci sia per la tracciabilità documentale.

Partite non frazionate

Per le partite che non vengono frazionate prima dell'immissione in libera pratica, l'articolo 4 prevede tre adempimenti principali:

  • una copia del DSCE, cartacea o elettronica, deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione e fino all'immissione in libera pratica;
  • nella dichiarazione in dogana deve essere indicato il numero di riferimento del DSCE e una copia del documento deve restare a disposizione delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • le autorità doganali devono comunicare all'IMSOC i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana e autorizzare il vincolo a un regime doganale solo se il quantitativo totale indicato nel DSCE non viene superato.

Tale ultima prescrizione non si applica quando la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero

L'articolo 5 disciplina il caso in cui il frazionamento avvenga presso il posto di controllo frontaliero. La procedura è articolata:

  • in sede di notifica preventiva, l'operatore indica nel DSCE il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell'intera partita;
  • una volta finalizzato il DSCE per l'intera partita dall'autorità competente, l'operatore chiede il frazionamento e presenta tramite IMSOC un DSCE per ciascuna parte, indicando quantitativo, mezzo di trasporto e luogo di destinazione della specifica parte;
  • l'autorità competente finalizza i DSCE delle singole parti solo se la somma dei quantitativi non supera il quantitativo totale della partita originaria;
  • ciascuna parte deve essere accompagnata da una copia del relativo DSCE fino al luogo di destinazione e fino all'immissione in libera pratica;
  • nella dichiarazione in dogana deve essere riportato il numero di riferimento del DSCE relativo a ciascuna parte, con mantenimento di una copia a disposizione delle autorità doganali;
  • le autorità doganali comunicano all'IMSOC i quantitativi di ciascuna parte e autorizzano il vincolo doganale solo se il totale indicato nel rispettivo DSCE non è superato, salvo i regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Per le partite non conformi frazionate presso il posto di controllo frontaliero, se l'autorità ordina misure solo rispetto a una parte della partita ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, si applica un meccanismo analogo: dopo la finalizzazione del DSCE per l'intera partita, l'operatore presenta un DSCE per ciascuna parte, l'autorità finalizza i documenti tenendo conto della decisione adottata per ciascuna porzione e si applicano anche le regole su accompagnamento, dichiarazione doganale e comunicazione dei quantitativi.

Partite frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero

L'articolo 6 riguarda le partite che vengono frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero ma prima dell'immissione in libera pratica. In questo caso:

  • una copia del DSCE, cartacea o elettronica, deve accompagnare ciascuna parte fino alla libera pratica;
  • per ciascuna parte l'operatore deve indicare in dogana il numero di riferimento del DSCE e conservare una copia del documento a disposizione delle autorità doganali;
  • le autorità doganali devono comunicare all'IMSOC i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana per ciascuna parte e autorizzare il vincolo solo se non è superato il quantitativo totale indicato nel DSCE.

Anche qui la disposizione non si applica nei casi di vincolo ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Coordinamento con le procedure doganali e con l'IMSOC

Un elemento centrale del regolamento è il collegamento tra DSCE, IMSOC e procedure doganali. Il considerando 6 spiega che la comunicazione dei quantitativi da parte delle autorità doganali serve a evitare il riutilizzo fraudolento del documento e che, per tale comunicazione, si usano i procedimenti informatici doganali previsti dal codice doganale dell'Unione. Il regolamento riconosce tuttavia la necessità di un periodo transitorio per l'operatività tecnica di tali procedimenti negli Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Le disposizioni relative alla comunicazione dei quantitativi all'IMSOC e al controllo del superamento dei quantitativi indicati nel DSCE si applicano però in ciascuno Stato membro solo dalla data in cui i procedimenti informatici doganali diventano operativi nello Stato membro interessato, oppure, se anteriore, dal 1 marzo 2023. Gli Stati membri devono informare Commissione e altri Stati membri della data di operatività.

Profili pratici per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento impone agli operatori di assicurare la coerenza tra documentazione sanitaria e dichiarazione doganale, la conservazione di copie del DSCE e la corretta indicazione dei luoghi di destinazione e dei quantitativi per ogni eventuale frazionamento. Per gli operatori e i professionisti che assistono importatori e spedizionieri, il controllo del numero di riferimento DSCE, dei quantitativi e della corretta gestione del frazionamento è essenziale per evitare blocchi in dogana o il mancato vincolo al regime doganale richiesto.

Disposizioni principali

Oggetto e esclusione del transito

L'articolo 1 stabilisce in quali casi e a quali condizioni il DSCE di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita destinata all'immissione in commercio. Il regolamento esclude espressamente le partite in transito.

Definizione di luogo di destinazione

L'articolo 2 definisce il luogo di destinazione come il luogo di consegna della partita per lo scarico finale, come indicato nel DSCE.

Obbligo generale di accompagnamento del DSCE

L'articolo 3 prevede che ciascuna partita sia accompagnata da un DSCE, sia che sia frazionata presso il posto di controllo frontaliero sia che venga frazionata dopo l'uscita da tale posto ma prima dell'immissione in libera pratica, in conformità all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Partite non frazionate

L'articolo 4 impone che una copia del DSCE, cartacea o elettronica, accompagni la partita fino al luogo di destinazione e fino all'immissione in libera pratica; che il numero di riferimento del DSCE sia indicato nella dichiarazione in dogana e una copia resti a disposizione delle autorità doganali; e che le autorità doganali comunichino all'IMSOC i quantitativi dichiarati, autorizzando il vincolo a un regime doganale solo se non è superato il quantitativo totale indicato nel DSCE. Questa ultima prescrizione non si applica ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero

L'articolo 5 disciplina il caso in cui la partita debba essere frazionata presso il posto di controllo frontaliero. L'operatore indica nel DSCE iniziale il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell'intera partita; dopo la finalizzazione del DSCE per l'intera partita, presenta tramite IMSOC un DSCE per ciascuna parte frazionata con indicazione di quantitativo, mezzo di trasporto e luogo di destinazione; l'autorità competente finalizza i DSCE delle singole parti solo se la somma dei quantitativi non supera quello totale; ogni parte deve essere accompagnata dalla copia del relativo DSCE fino alla destinazione e all'immissione in libera pratica; il numero di riferimento va indicato in dogana; le autorità doganali comunicano i quantitativi all'IMSOC e autorizzano il vincolo solo se il totale non è superato, salvo i regimi di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se la partita è non conforme e l'autorità ordina misure solo per una parte, si applicano regole analoghe per ciascuna parte, con finalizzazione dei DSCE tenendo conto della decisione adottata.

Partite frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero

L'articolo 6 prevede che, se la frazione avviene dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell'immissione in libera pratica, una copia del DSCE accompagni ciascuna parte fino alla libera pratica; per ciascuna parte il numero di riferimento del DSCE va indicato nella dichiarazione in dogana e una copia deve essere mantenuta a disposizione; le autorità doganali comunicano all'IMSOC i quantitativi dichiarati e autorizzano il vincolo solo se non è superato il quantitativo totale indicato nel DSCE, con esclusione dei regimi di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicazione differita di alcune disposizioni

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera c), all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 6, lettera c), si applicano in ciascuno Stato membro dalla data in cui diventano operativi i procedimenti informatici doganali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, o, se precedente, dal 1 marzo 2023. Gli Stati membri devono informare Commissione e altri Stati membri della data di operatività.

Come è indicizzato

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