Cassazione Penale, Ordinanza n. 12486/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la sentenza di applicazione della pena emessa dal G.U.P. di Ragusa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha definito il giudizio davanti al G.U.P. con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione alla detenzione a fini di spaccio e al trasporto di diverse sostanze stupefacenti: 51,25 grammi di metanfetamina, 101,43 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e 0,43 grammi di cocaina. Con unico motivo ha denunciato violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, evenienza non riscontrata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento, cioè della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
invocato dalla difesa come diversa qualificazione giuridica del fatto, in ipotesi di lieve entità
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza di violazione di legge è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere contro il patteggiamento solo se la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; non basta una diversa lettura difensiva della stessa condotta.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- La censura volta a ottenere la riconduzione della condotta a una fattispecie meno grave deve confrontarsi con il perimetro stretto del controllo di legittimità sul patteggiamento, che non consente di trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto o della sua gravità.
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