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Direttiva 2014/91

Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva OICVM per uniformare a livello UE le regole sui depositari, rafforzandone compiti, requisiti di indipendenza e responsabilità, in particolare in caso di perdita di strumenti finanziari custoditi. Introduce inoltre un quadro armonizzato per le politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento, con principi minimi, obblighi informativi e comitati retribuzioni per gli operatori più significativi. Infine, rafforza i poteri delle autorità competenti e armonizza sanzioni, pubblicità delle decisioni, segnalazione delle violazioni e cooperazione tra autorità.

Modifica la direttiva 2009/65/CE sugli OICVM rafforzando disciplina dei depositari, politiche retributive e regime sanzionatorio.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), alle società di gestione, alle società di investimento che non abbiano designato una società di gestione autorizzata, e ai depositari degli OICVM. Riguarda i rapporti di custodia, sorveglianza dei flussi di cassa, delega delle funzioni di custodia, responsabilità per perdita di strumenti finanziari, politiche e prassi retributive del personale con impatto rilevante sul rischio, informativa agli investitori e poteri/sanzioni delle autorità competenti. È una direttiva di modifica: obbliga gli Stati membri a recepire le nuove disposizioni entro il 18 marzo 2016 e ad applicarle da tale data, con taluni obblighi specifici già ancorati a date intermedie o di transizione.

Direttiva 2014/91/UE: funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni negli OICVM

La direttiva modifica la direttiva 2009/65/CE per rafforzare la tutela degli investitori negli OICVM, intervenendo in particolare su depositari, remunerazione del personale con impatto sul rischio e regime sanzionatorio. L’intervento mira a ridurre le divergenze nazionali e ad assicurare un livello più uniforme di protezione, vigilanza e responsabilità nell’Unione.

Obiettivi e contesto normativo

La riforma nasce dall’esigenza di tener conto dell’evoluzione del mercato e dell’esperienza maturata, correggendo le disparità tra i regimi nazionali in materia di funzioni dei depositari, politiche retributive e sanzioni. Il legislatore UE richiama anche il coordinamento con altri atti europei, in particolare la direttiva 2011/61/UE, la direttiva 2013/36/UE, il regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento (UE) n. 909/2014, così da allineare le regole del comparto OICVM a standard prudenziali e di vigilanza più ampi.

Ambito soggettivo e applicativo

Le nuove disposizioni si applicano agli OICVM, alle società di gestione, alle società di investimento che non abbiano designato una società di gestione autorizzata, e ai depositari. Il focus normativo riguarda la custodia delle attività, la sorveglianza dei flussi di cassa, la delega a terzi, la responsabilità per perdita di strumenti finanziari, nonché la disciplina delle remunerazioni del personale che incide in modo rilevante sul profilo di rischio dell’OICVM o della società di gestione.

Politiche retributive: obblighi di risultato e principi minimi

Gli articoli 14 bis e 14 ter impongono alle società di gestione di adottare e applicare politiche retributive coerenti con una gestione sana ed efficace del rischio e incompatibili con incentivi a un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio degli OICVM. Le regole coprono componenti fisse e variabili, benefici pensionistici discrezionali e una platea di personale individuata in base all’impatto delle attività professionali sul rischio.

La direttiva dettaglia un nucleo di principi obbligatori:

  • la politica deve essere allineata a strategia, valori, interessi della società di gestione, dell’OICVM e degli investitori;
  • l’organo di gestione, nella funzione di sorveglianza, deve adottare e riesaminare almeno annualmente i principi generali;
  • il sistema remunerativo deve essere sottoposto ad almeno un riesame interno centrale e indipendente all’anno;
  • le funzioni di controllo devono essere remunerate in modo autonomo rispetto ai risultati delle aree controllate;
  • la retribuzione variabile garantita è eccezionale e limitata al primo anno di impiego;
  • almeno il 50% della retribuzione variabile deve essere costituito da quote, azioni o strumenti equivalenti dell’OICVM, salvo casi specifici;
  • almeno il 40% della retribuzione variabile deve essere differito per un periodo adeguato, comunque non inferiore a tre anni;
  • i pagamenti devono poter essere ridotti significativamente mediante meccanismi di malus o clawback;
  • il personale non deve usare strategie di hedging o assicurazioni volte a neutralizzare gli effetti di allineamento al rischio;
  • la retribuzione variabile non può essere erogata con strumenti o modalità che consentano di eludere la direttiva.

Per società di gestione significative, è obbligatorio un comitato per le retribuzioni, composto in modo da esprimere un giudizio indipendente e competente sulle politiche remunerative e sugli incentivi connessi al rischio.

Orientamenti ESMA e coordinamento con l’ABE

L’ESMA deve emanare orientamenti sulle persone cui si applicano le regole retributive e sull’attuazione dei principi dell’art. 14 ter. Tali orientamenti devono tener conto della raccomandazione 2009/384/CE, delle dimensioni e complessità degli operatori e, in cooperazione con l’ABE, garantire coerenza con le regole applicabili negli altri settori finanziari. La direttiva lascia quindi un margine di adattamento proporzionale agli Stati membri e alle autorità nazionali, ma entro un perimetro di principi minimi vincolanti.

Trasparenza verso investitori e autorità

La direttiva rafforza gli obblighi informativi. Il prospetto deve contenere dati sulla politica retributiva aggiornata o, in alternativa, una sintesi con rinvio a un sito web e disponibilità gratuita della versione cartacea. La relazione annuale deve includere importi retributivi complessivi, suddivisione tra fisso e variabile, numero dei beneficiari, eventuali importi corrisposti direttamente dall’OICVM, criteri di calcolo, esiti dei riesami interni e modifiche sostanziali alla politica. Le informazioni chiave per gli investitori devono riportare un analogo rinvio alla policy retributiva aggiornata.

Depositario unico, contratto scritto e funzioni di controllo

L’art. 22 impone la nomina di un unico depositario per ciascun OICVM, designato con contratto scritto. Il contratto deve disciplinare il flusso di informazioni necessario allo svolgimento delle funzioni del depositario. Quest’ultimo deve assicurare la conformità delle operazioni sulle quote, il calcolo del valore, l’esecuzione delle istruzioni della società di gestione o di investimento, la corretta rimessa del corrispettivo delle operazioni e la destinazione dei redditi dell’OICVM.

Il depositario deve inoltre:

  • sorvegliare adeguatamente i flussi di cassa;
  • verificare che i pagamenti dei sottoscrittori siano ricevuti;
  • controllare che il denaro dell’OICVM sia registrato in conti di liquidità conformi;
  • custodire gli strumenti finanziari custodiabili o, per le attività non custodibili, verificarne la proprietà e tenere un registro aggiornato;
  • fornire periodicamente un inventario completo delle attività dell’OICVM.

Delega della custodia e rapporti con terzi

L’art. 22 bis consente la delega delle funzioni di custodia solo entro limiti rigorosi. Non è consentita la delega delle funzioni di sorveglianza o della sorveglianza dei flussi di cassa. La delega della custodia è ammessa soltanto se:

  • non è finalizzata ad aggirare gli obblighi della direttiva;
  • esiste un motivo oggettivo;
  • il depositario ha svolto la dovuta diligenza nella selezione, nomina e monitoraggio del terzo;
  • il terzo possiede strutture e competenze adeguate;
  • il terzo è soggetto a vigilanza prudenziale e a audit esterni;
  • le attività dei clienti sono tenute separate;
  • sono adottate misure per l’indisponibilità delle attività in caso di insolvenza.

Per i paesi terzi, la disciplina ammette deroghe limitate solo quando il diritto locale impone la custodia presso un soggetto locale e non vi siano soggetti locali alternativi idonei, purché gli investitori siano informati prima dell’investimento e la società di gestione abbia incaricato espressamente il depositario di procedere in tal senso.

La prestazione di servizi da parte di sistemi di regolamento titoli non è considerata delega di funzioni di custodia.

Requisiti soggettivi del depositario e transizione

L’art. 23 limita i depositari a soggetti sufficientemente solidi sotto il profilo prudenziale: banche centrali nazionali, enti creditizi autorizzati e altre entità giuridiche autorizzate dallo Stato membro e soggette a requisiti di adeguatezza patrimoniale e fondi propri minimi. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nella scelta delle categorie ammissibili tra quelle indicate dalla direttiva, ma non possono discostarsi dai requisiti minimi imposti.

È previsto un regime transitorio: gli OICVM che abbiano già nominato, prima del 18 marzo 2016, un depositario non conforme devono sostituirlo entro il 18 marzo 2018.

Responsabilità del depositario e tutela degli investitori

L’art. 24 rafforza in modo significativo la responsabilità del depositario. In caso di perdita di strumenti finanziari custoditi, anche se la custodia è stata delegata, il depositario deve restituire strumenti identici o l’importo corrispondente senza indebito ritardo. L’unica causa di esonero è un evento esterno fuori da ogni ragionevole controllo, con conseguenze inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

La responsabilità del depositario copre anche ogni altra perdita subita dall’OICVM o dagli investitori a causa del mancato rispetto, intenzionale o colposo, degli obblighi della direttiva. La responsabilità non può essere esclusa o limitata da accordi contrattuali, che sono nulli se contrari a tale divieto. I titolari di quote possono far valere la responsabilità direttamente o indirettamente tramite la società di gestione o di investimento, senza duplicazioni o disparità di trattamento.

Indipendenza, conflitti di interesse e sostituzione

L’art. 25 vieta la coincidenza soggettiva tra società di gestione e depositario, e tra società di investimento e depositario. Entrambi devono agire in modo onesto, equo, professionale e indipendente nell’esclusivo interesse degli investitori e dell’OICVM. Il depositario non può svolgere attività che generino conflitti di interesse, salvo che tali conflitti siano separati funzionalmente e gerarchicamente e adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori.

L’art. 26 lascia alla legge o al regolamento/atto costitutivo la disciplina delle condizioni di sostituzione della società di gestione e del depositario, nonché delle garanzie per i titolari di quote.

Cooperazione tra autorità, registrazioni e atti delegati

L’art. 26 bis stabilisce un obbligo di cooperazione informativa: il depositario deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni che siano necessarie alle autorità stesse o a quelle dell’OICVM o della società di gestione; se le autorità sono diverse, l’interscambio deve avvenire senza indugio.

L’art. 26 ter conferisce alla Commissione un ampio potere di adottare atti delegati su elementi del contratto scritto, condizioni di custodia, criteri di delega, diligenza, separazione, perdita degli strumenti finanziari, nozione di evento esterno e requisiti di indipendenza.

Poteri di indagine e accesso a comunicazioni e dati

L’art. 98 rafforza le prerogative delle autorità competenti, che possono richiedere registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e dati di traffico detenuti da OICVM, società di gestione, società di investimento, depositari e altri soggetti regolati. In presenza di ragionevole sospetto e nei limiti del diritto nazionale, possono richiedere anche dati analoghi a operatori di telecomunicazioni. Il contenuto delle conversazioni vocali resta escluso dall’accesso ai dati di traffico presso gli operatori.

Regime sanzionatorio, pubblicità e segnalazioni

L’art. 99 impone un quadro sanzionatorio amministrativo armonizzato, effettivo, proporzionato e dissuasivo, senza pregiudicare le sanzioni penali previste dal diritto nazionale. Le sanzioni minime includono, per persone giuridiche e persone fisiche, una soglia di 5.000.000 EUR; per le persone giuridiche è prevista anche la soglia del 10% del fatturato annuo totale, e in alternativa il doppio del beneficio tratto dalla violazione. Sono previste misure quali pubblicazione della violazione, ordine di cessazione, revoca/sospensione dell’autorizzazione e interdizione degli amministratori o responsabili.

Gli artt. 99 bis e seguenti dettagliano le violazioni specifiche, le regole di pubblicazione delle decisioni, la cooperazione con l’ESMA, i criteri di determinazione delle sanzioni e i meccanismi di segnalazione delle violazioni. La pubblicazione può essere differita, anonimizzata o omessa in casi eccezionali, ad esempio per tutela della stabilità finanziaria o per ragioni di proporzionalità. Le autorità devono conservare online le informazioni per almeno cinque anni.

Gli Stati membri devono predisporre canali sicuri di whistleblowing, proteggere i segnalanti da ritorsioni e discriminazioni, garantire la riservatezza e imporre procedure interne specifiche alle società di gestione, di investimento e ai depositari. L’ESMA deve disporre di canali sicuri propri e di una banca dati centrale delle sanzioni ai soli fini di scambio di informazioni tra autorità competenti.

Chiusura: delega alla Commissione e tempi di armonizzazione

La direttiva amplia il ricorso agli atti delegati della Commissione e aggiorna i riferimenti procedurali agli artt. 112 bis e seguenti. L’impianto complessivo rafforza l’uniformità europea su custodia, governance retributiva e sanzioni, ma lascia agli Stati membri margini di scelta nella forma di recepimento, nella selezione delle categorie di depositari ammissibili e nell’eventuale opzione tra sanzioni amministrative e penali nei casi consentiti dal diritto nazionale.

Disposizioni principali

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 18 marzo 2016 e applicarle dal 18 marzo 2016 (art. 2). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Definizioni e allineamento terminologico

All’art. 2 della direttiva 2009/65/CE vengono introdotte le definizioni di "organo di gestione" e di "strumento finanziario" (quest’ultimo rinvia alla sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE). È chiarito che, se il diritto nazionale prevede organi distinti con funzioni specifiche, i requisiti relativi all’organo di gestione si applicano anche, o solo, ai membri di tali organi cui è attribuita la relativa responsabilità.

Politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento

Sono inseriti gli artt. 14 bis e 14 ter: gli Stati membri devono imporre politiche e prassi retributive coerenti con una sana ed efficace gestione del rischio e non incentivanti assunzioni di rischio incompatibili con il profilo di rischio degli OICVM. Le regole si applicano al personale rilevante, inclusi alta dirigenza, risk takers, funzioni di controllo e personale con remunerazione nella stessa fascia. Sono previsti principi dettagliati: bilanciamento tra parte fissa e variabile, valutazione pluriennale, differimento minimo del 40% della variabile per almeno tre anni, uso di strumenti non monetari per almeno il 50% della variabile, divieto di coperture personali e di strumenti elusivi, criteri per bonus garantiti, severa disciplina dei pagamenti di fine rapporto e delle pensioni discrezionali.

Orientamenti ESMA/ABE e comitato per le retribuzioni

L’ESMA deve emanare orientamenti sulle persone interessate e sull’applicazione dei principi retributivi, collaborando strettamente con l’ABE per assicurare coerenza con gli altri settori finanziari. Le società di gestione significative per dimensione, complessità e organizzazione devono istituire un comitato per le retribuzioni con compiti preparatori sulle decisioni in materia di remunerazione e composizione indipendente.

Informativa retributiva nei prospetti e nelle relazioni annuali

L’art. 69 è integrato imponendo nel prospetto la disponibilità di dati aggiornati sulla politica retributiva, anche via sito web, e nella relazione annuale l’indicazione degli importi complessivi retributivi, della loro ripartizione per categorie di personale, dei riesami interni e delle modifiche sostanziali alla politica retributiva. Analoghi richiami informativi sono inseriti nelle informazioni chiave per gli investitori (art. 78).

Nomina di un unico depositario e contratto scritto

L’art. 22 prevede che ogni OICVM abbia un unico depositario, designato mediante contratto scritto. Il contratto deve disciplinare anche il flusso di informazioni necessario all’esercizio delle funzioni di custodia e sorveglianza. Il depositario deve vigilare su vendita, emissione, riacquisto, rimborso o annullamento delle quote, sulla valutazione, sull’esecuzione delle istruzioni della società di gestione o di investimento, sulla rimessa del corrispettivo delle operazioni e sulla destinazione dei redditi dell’OICVM.

Custodia, verifica della proprietà e sorveglianza dei flussi di cassa

Il depositario deve sorvegliare i flussi di cassa, verificando che i pagamenti dei sottoscrittori siano ricevuti e che il denaro dell’OICVM sia registrato su conti di liquidità intestati all’OICVM, alla società di gestione o al depositario per conto dell’OICVM, presso soggetti autorizzati e nel rispetto dei principi della direttiva 2006/73/CE. Per gli strumenti finanziari custodiabili, deve tenerli in custodia e registrarli in conti separati identificabili come appartenenti all’OICVM; per le altre attività, deve verificarne la proprietà e tenere un registro aggiornato. È inoltre tenuto a fornire periodicamente un inventario completo delle attività dell’OICVM.

Riutilizzo delle attività custodite

Il riutilizzo delle attività custodite è in linea generale vietato per conto proprio del depositario o di terzi delegati. È consentito solo a determinate condizioni: per conto dell’OICVM, su istruzioni della società di gestione, nell’interesse dei titolari di quote e con garanzia collaterale liquida di alta qualità, ricevuta contrattualmente con trasferimento del titolo di proprietà, di valore almeno pari al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

Delega della custodia a terzi

L’art. 22 bis disciplina la delega delle funzioni di custodia: non possono essere delegate le funzioni di sorveglianza e quelle di controllo dei flussi di cassa; la delega della custodia è ammessa solo se non è finalizzata ad aggirare la direttiva, se esiste un motivo oggettivo e se il depositario ha svolto la dovuta diligenza nella selezione, nomina e monitoraggio del terzo. Il terzo deve avere struttura e competenze adeguate, essere soggetto a vigilanza prudenziale e audit esterni, tenere separate le attività dei clienti e adottare misure per l’indisponibilità delle attività in caso di insolvenza. È prevista una disciplina specifica per i casi in cui il diritto di un paese terzo imponga la custodia locale. La fornitura di servizi da parte di un sistema di regolamento titoli non è considerata delega di custodia.

Requisiti soggettivi del depositario e periodo transitorio

L’art. 23 limita i depositari a banche centrali nazionali, enti creditizi autorizzati e altre entità giuridiche autorizzate dallo Stato membro, sottoposte a requisiti prudenziali e patrimoniali minimi fissati dalla direttiva. Gli Stati membri determinano quali categorie siano ammissibili. Le società che avessero già nominato, prima del 18 marzo 2016, un depositario non conforme devono sostituirlo con uno conforme entro il 18 marzo 2018.

Responsabilità del depositario e tutela degli investitori

L’art. 24 stabilisce la responsabilità del depositario per la perdita di strumenti finanziari custoditi, anche se la custodia è delegata a terzi. In caso di perdita, deve restituire senza indugio strumenti identici o l’importo corrispondente; l’esonero è possibile solo in presenza di un evento esterno fuori da ogni ragionevole controllo, con conseguenze inevitabili nonostante ogni sforzo. La responsabilità per altre perdite derivanti da inadempimento intenzionale o colposo degli obblighi direttiva è espressamente prevista. La responsabilità non può essere esclusa o limitata contrattualmente e i titolari di quote possono agire direttamente o indirettamente.

Conflitti di interesse, indipendenza e sostituzione del depositario

L’art. 25 vieta che società di gestione e depositario, o società di investimento e depositario, coincidano. Entrambi devono operare onestamente, equamente, professionalmente e indipendentemente nell’interesse dell’OICVM e degli investitori. Il depositario non può svolgere attività che creino conflitti, salvo adeguata separazione funzionale e gerarchica e gestione/comunicazione dei conflitti. L’art. 26 demanda alla legge o al regolamento/atto costitutivo la disciplina della sostituzione della società di gestione e del depositario e delle tutele per i quotisti.

Cooperazione tra autorità competenti e atti delegati

L’art. 26 bis impone al depositario di fornire alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni ottenute nell’esercizio delle sue funzioni; se le autorità dell’OICVM o della società di gestione sono diverse, le informazioni devono essere condivise senza indugio. L’art. 26 ter conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare, tra l’altro, contenuto del contratto scritto, condizioni di custodia, diligenza, separazione, misure del terzo, perdita degli strumenti finanziari, definizione di eventi esterni e requisiti di indipendenza.

Poteri investigativi e accesso alle registrazioni

L’art. 98, par. 2, lett. d), rafforza i poteri delle autorità competenti, consentendo di richiedere registrazioni esistenti di dati di traffico e conversazioni telefoniche o elettroniche detenute da OICVM, società di gestione, società di investimento, depositari e altri soggetti disciplinati, nonché, se consentito dal diritto nazionale e in presenza di ragionevole sospetto, dati analoghi detenuti da operatori di telecomunicazioni. L’accesso ai dati telefonici non comprende il contenuto delle conversazioni vocali.

Regime sanzionatorio armonizzato

L’art. 99 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, fatti salvi i poteri di vigilanza e le sanzioni penali nazionali. Le norme nazionali di recepimento devono essere notificate alla Commissione e all’ESMA entro il 18 marzo 2016. Sono previste sanzioni minime: per persone giuridiche e fisiche, almeno 5.000.000 EUR o, in alternativa per le persone giuridiche, il 10% del fatturato annuo totale; è possibile anche il doppio del beneficio ottenuto dalla violazione. Tra le misure possibili figurano dichiarazione pubblica, ordine di cessazione, sospensione/revoca dell’autorizzazione, interdizione temporanea o permanente e ulteriori sanzioni o importi più elevati secondo il diritto nazionale.

Violazioni specifiche da sanzionare

L’art. 99 bis elenca le principali condotte da sanzionare, tra cui esercizio di attività senza autorizzazione, acquisizione o cessione di partecipazioni qualificate senza notifica, ottenimento dell’autorizzazione con false dichiarazioni, omissioni in materia di comunicazioni societarie, delega e regole di condotta, mancato svolgimento delle funzioni del depositario, violazioni delle politiche di investimento, della gestione dei rischi, dell’informativa agli investitori e degli obblighi di notifica per la commercializzazione transfrontaliera.

Pubblicità delle sanzioni, banca dati ESMA e whistleblowing

Gli artt. 99 ter, 99 quater, 99 quinquies e 99 sexies disciplinano la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie, con possibili differimenti, anonimizzazione o non pubblicazione in casi di sproporzione, rischio per la stabilità finanziaria o indagini in corso. Le decisioni restano pubblicate per almeno cinque anni, con tutela dei dati personali. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e pubblica una relazione annuale. Gli Stati membri devono predisporre canali sicuri per le segnalazioni di violazioni, garantire tutela dei segnalanti e protezione dei dati, e imporre procedure interne di segnalazione alle società di gestione, di investimento e ai depositari.

Protezione dei dati personali e atti delegati

L’art. 104 bis rinvia alla direttiva 95/46/CE per il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri ai fini della direttiva e al regolamento (CE) n. 45/2001 per il trattamento svolto dall’ESMA. Sono inoltre aggiornati numerosi rinvii agli atti delegati della Commissione, disciplinati dall’art. 112 bis, che fissa durata, rinnovo, revoca e procedura di opposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come è indicizzato

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