Direttiva 2014/89
Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/89/UE istituisce un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo nell’ambito della politica marittima integrata dell’Unione. Essa impone agli Stati membri di elaborare e attuare piani di gestione dello spazio marittimo, con approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare, della cooperazione transfrontaliera e dei diversi usi del mare. La direttiva lascia ampio margine agli Stati membri quanto a forma, contenuto e assetto istituzionale dei piani, ma fissa requisiti minimi procedurali e un termine di recepimento e di adozione dei piani.
Istituisce un quadro europeo per la pianificazione dello spazio marittimo, al fine di promuovere crescita sostenibile, uso sostenibile delle risorse marine e coordinamento tra usi concorrenti del mare.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque marine degli Stati membri, comprese acque, fondale e sottosuolo, nonché alle acque costiere e relativo fondale/sottosuolo ai sensi delle definizioni richiamate, salvo che tali acque costiere o parte di esse rientrino nella pianificazione urbana e rurale nazionale, purché ciò sia indicato nei piani. Non si applica alle attività aventi come unico scopo la difesa o la sicurezza nazionale, né incide sulla pianificazione urbana e rurale. Sono inoltre escluse, quanto agli obblighi di recepimento e attuazione, gli Stati membri privi di sbocchi sul mare. La direttiva non pregiudica i diritti sovrani, la giurisdizione e la delimitazione delle frontiere marittime degli Stati membri ai sensi dell’UNCLOS.
Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
La direttiva si inserisce nella politica marittima integrata dell’Unione e risponde alla crescente domanda di spazio marittimo da parte di attività tra loro concorrenti, come energia rinnovabile, trasporti, pesca, tutela ambientale, turismo e sfruttamento di risorse. Il legislatore unionale intende favorire una gestione coordinata, coerente e trasparente degli usi del mare, in linea con l’UNCLOS e con l’approccio ecosistemico richiamato dalla strategia per l’ambiente marino.
Finalità e logica del quadro normativo
La direttiva non introduce una disciplina uniforme e dettagliata della ripartizione degli spazi marini, ma impone agli Stati membri di predisporre processi di pianificazione che si traducano in uno o più piani di gestione. L’obiettivo è ridurre i conflitti tra usi del mare, promuovere la coesistenza delle attività e assicurare che le pressioni complessive rimangano compatibili con il buono stato ecologico e con lo sviluppo sostenibile delle economie marittime e costiere.
Ambito di applicazione e limiti
L’applicazione riguarda le acque marine degli Stati membri, inclusi fondale e sottosuolo, nonché le acque costiere nei limiti derivanti dalle definizioni richiamate. Sono escluse le attività aventi come unico scopo la difesa o la sicurezza nazionale. La direttiva non interferisce con la pianificazione urbana e rurale né con la competenza degli Stati membri in tema di delimitazione delle frontiere marittime, giurisdizione e diritti sovrani derivanti dal diritto internazionale.
Obblighi essenziali per gli Stati membri
Ogni Stato membro deve elaborare e attuare la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto delle interazioni terra-mare e delle peculiarità delle diverse regioni marine. I piani devono perseguire almeno gli obiettivi di sviluppo sostenibile dei settori energetico marino, dei trasporti marittimi, della pesca e acquacoltura, oltre alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente marino, con attenzione alla resilienza climatica. Gli Stati membri conservano un ampio margine discrezionale nel definire formato, contenuto, assetto istituzionale e modalità di attuazione dei piani.
Requisiti procedurali minimi
Gli Stati membri devono definire fasi procedurali idonee a conseguire gli obiettivi della direttiva. Tali fasi devono includere: considerazione delle interazioni terra-mare; valutazione degli aspetti ambientali, economici, sociali e di sicurezza; coerenza con la gestione integrata delle zone costiere o processi equivalenti; partecipazione del pubblico; uso dei migliori dati disponibili; cooperazione transfrontaliera; cooperazione con paesi terzi. I piani vanno riesaminati almeno ogni dieci anni.
Contenuto dei piani di gestione dello spazio marittimo
I piani devono individuare la distribuzione spaziale e temporale degli usi e delle attività attuali e future. La direttiva elenca esemplificativamente, tra gli usi da considerare, acquacoltura, pesca, infrastrutture energetiche, rotte di trasporto marittimo, zone di addestramento militare, siti Natura 2000 e altre aree protette, estrazione di materie prime, ricerca scientifica, cavi e condutture sottomarini, turismo e patrimonio culturale sottomarino. Gli Stati membri devono altresì tenere in considerazione le interazioni tra usi e gli impatti sull’ambiente.
Partecipazione, dati e cooperazione
La preparazione dei piani deve avvenire con consultazione tempestiva delle parti interessate, delle autorità competenti e della popolazione interessata, secondo le regole dell’Unione in materia di partecipazione pubblica. Gli Stati membri devono organizzare l’uso e la condivisione dei migliori dati disponibili, anche avvalendosi degli strumenti esistenti nell’ambito della PMI e di INSPIRE. La cooperazione tra Stati membri che condividono un bacino marino è un obbligo funzionale alla coerenza e al coordinamento dei piani; è altresì richiesta una cooperazione, ove possibile, con i paesi terzi limitrofi.
Attuazione, autorità competenti e reporting
Ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità competenti e notificare alla Commissione i relativi dati identificativi e funzionali secondo l’allegato. Ogni modifica deve essere comunicata entro sei mesi. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani e dei loro aggiornamenti entro tre mesi dalla pubblicazione. La Commissione presenta relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi dell’attuazione.
Recepimento e scadenze
Il termine di recepimento è fissato al 18 settembre 2016. Entro la stessa data devono essere designate le autorità competenti. I piani di gestione dello spazio marittimo devono essere adottati quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Gli Stati membri privi di sbocchi sul mare sono esentati dagli obblighi di recepimento e attuazione, in ragione della loro situazione geografica.
Disposizioni principali
Obiettivo e struttura del quadro comune
L’articolo 1 istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo volto a promuovere crescita sostenibile delle economie marittime, sviluppo sostenibile delle zone marine e uso sostenibile delle risorse marine. Il quadro richiede elaborazione e attuazione, da parte degli Stati membri, della pianificazione dello spazio marittimo per contribuire agli obiettivi della direttiva, nel rispetto dell’UNCLOS e tenendo conto delle interazioni terra-mare e della cooperazione transfrontaliera.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 limita l’applicazione alle acque marine degli Stati membri e consente l’esclusione delle acque costiere o di parti di esse incluse nella pianificazione urbana e rurale, se ciò è comunicato nei piani di gestione dello spazio marittimo. Restano escluse le attività destinate unicamente a difesa o sicurezza nazionale; la direttiva non incide sulla definizione di estensione e copertura dei piani, né sulla pianificazione urbana e rurale, e non pregiudica diritti sovrani, giurisdizione e delimitazione delle frontiere marittime.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, politica marittima integrata, pianificazione dello spazio marittimo, regione marina e acque marine. Le definizioni rinviano in particolare alla direttiva 2008/56/CE e alla direttiva 2000/60/CE per il perimetro delle acque e delle regioni marine.
Obbligo di elaborare e attuare la pianificazione
L’articolo 4 impone a ogni Stato membro di elaborare e attuare la pianificazione dello spazio marittimo. Gli Stati membri devono tenere conto delle interazioni terra-mare, sviluppare il piano o i piani nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance nazionali e possono basarsi su politiche, regolamenti o meccanismi nazionali già esistenti, purché conformi alla direttiva.
Obiettivi di pianificazione
L’articolo 5 richiede che, nella pianificazione, gli Stati membri considerino gli aspetti economici, sociali e ambientali per sostenere sviluppo e crescita sostenibili, applicando un approccio ecosistemico e promuovendo la coesistenza degli usi. I piani devono contribuire in particolare allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alla conservazione e tutela dell’ambiente e alla resilienza ai cambiamenti climatici; possono perseguire anche turismo sostenibile ed estrazione sostenibile di materie prime.
Requisiti minimi e revisione periodica
L’articolo 6 impone agli Stati membri di definire fasi procedurali per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 5. Devono essere considerati interazioni terra-mare, aspetti ambientali, economici, sociali e di sicurezza, coerenza con altri processi come la gestione integrata delle zone costiere, coinvolgimento delle parti interessate, utilizzo dei migliori dati disponibili, cooperazione transfrontaliera e cooperazione con paesi terzi. I piani vanno rivisti secondo modalità stabilite dagli Stati membri, ma almeno ogni dieci anni.
Interazioni terra-mare
L’articolo 7 consente agli Stati membri di ricorrere ad altri processi formali o informali, come la gestione integrata delle zone costiere, per tener conto delle interazioni terra-mare, qualora tale aspetto non rientri nel processo di pianificazione marittima in senso stretto. Il risultato deve essere riportato nei piani di gestione dello spazio marittimo.
Contenuto dei piani di gestione dello spazio marittimo
L’articolo 8 dispone che i piani individuino la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi attuali e futuri nelle acque marine. Tra i possibili usi e attività elencati figurano acquacoltura, pesca, prospezione e sfruttamento di petrolio, gas e altre risorse energetiche, produzione da fonti rinnovabili, rotte di trasporto marittimo, addestramento militare, siti di conservazione della natura, estrazione di materie prime, ricerca scientifica, cavi e condutture sottomarine, turismo e patrimonio culturale sottomarino.
Partecipazione del pubblico
L’articolo 9 impone la partecipazione del pubblico fin dalle fasi iniziali di elaborazione dei piani, mediante informazione e consultazione di parti interessate, autorità competenti e popolazione interessata, in conformità della normativa UE pertinente. I soggetti interessati e le autorità devono poter accedere ai piani una volta ultimati.
Dati e condivisione delle informazioni
L’articolo 10 prevede che gli Stati membri organizzino l’uso dei migliori dati disponibili e la condivisione delle informazioni necessarie per i piani. I dati possono includere dati ambientali, sociali ed economici e dati fisici marini. Nell’attuazione, gli Stati membri devono avvalersi di strumenti pertinenti, compresi quelli già disponibili nell’ambito della PMI e della direttiva 2007/2/CE (INSPIRE).
Cooperazione tra Stati membri e con paesi terzi
Gli articoli 11 e 12 richiedono cooperazione tra Stati membri che condividono un bacino marino, per garantire coerenza e coordinamento dei piani nella regione marina, anche tramite convenzioni marittime regionali, reti di autorità competenti o altri metodi. Gli Stati membri devono inoltre adoperarsi, ove possibile, per cooperare con i paesi terzi interessati, nel rispetto del diritto internazionale e delle convenzioni internazionali.
Autorità competenti e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 13 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti per l’attuazione della direttiva e di trasmettere alla Commissione l’elenco con le informazioni di cui all’allegato. Ogni modifica delle informazioni deve essere comunicata entro sei mesi dalla data in cui ha effetto.
Monitoraggio, trasmissione dei piani e relazioni della Commissione
L’articolo 14 impone agli Stati membri di inviare alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, con il materiale esplicativo pertinente, e degli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla pubblicazione. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di attuazione al più tardi un anno dopo il termine per l’adozione dei piani e successivamente ogni quattro anni.
Recepimento, adozione dei piani e esenzione per gli Stati senza sbocco sul mare
L’articolo 15 stabilisce che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 settembre 2016; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. Le autorità competenti devono essere designate entro la stessa data. I piani di gestione dello spazio marittimo devono essere stabiliti quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Gli Stati membri privi di sbocchi sul mare sono esentati dall’obbligo di recepimento e attuazione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 17 indica come destinatari gli Stati membri.
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