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Direttiva 2014/92

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/92/UE mira a rafforzare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio rendendo più trasparenti e comparabili le spese dei conti di pagamento, facilitando il trasferimento del conto e garantendo ai consumatori un accesso effettivo a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Introduce strumenti standardizzati di informazione precontrattuale e periodica, siti di confronto indipendenti e una procedura armonizzata di trasferimento. La direttiva lascia agli Stati membri margini significativi, soprattutto nella scelta dei servizi rappresentativi, nella definizione di eventuali servizi ulteriori per il conto di base e nella determinazione di alcune condizioni tariffarie e organizzative.

Disciplina la trasparenza e comparabilità delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento dei conti all’interno dello Stato membro e il diritto dei consumatori ad accedere a un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Ambito di applicazione

Si applica ai conti di pagamento detenuti nell’Unione da consumatori e, per i capi II e III, ai prestatori di servizi di pagamento; il capo IV si applica agli enti creditizi, con facoltà per gli Stati membri di estenderlo ad altri prestatori di servizi di pagamento. Riguarda i conti che consentono almeno deposito di fondi, prelievo di contante ed esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento, compresi i bonifici; sono in linea di principio esclusi i conti con funzioni più limitate, i conti detenuti da imprese (salvo uso personale) e, per il diritto al conto di base, restano ferme le verifiche antiriciclaggio. Gli Stati membri possono estendere l’ambito ad altri conti o prestatori e possono non applicare in tutto o in parte la direttiva agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di base

La direttiva si colloca nel quadro del completamento del mercato interno dei servizi bancari al dettaglio e risponde alla frammentazione delle regole nazionali su trasparenza delle spese, mobilità dei conti e accesso a un conto di pagamento essenziale. Il legislatore UE evidenzia che la scarsa comparabilità delle tariffe, le difficoltà di trasferimento e le barriere all’apertura di conti, soprattutto in chiave transfrontaliera, limitano la concorrenza e la libertà di circolazione dei consumatori.

Finalità e architettura normativa

La direttiva persegue tre obiettivi principali:

  • rendere comparabili le spese relative ai conti di pagamento;
  • rendere più agevole il trasferimento del conto, anche tra prestatori diversi nello stesso Stato membro;
  • garantire ai consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione il diritto di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

La disciplina è costruita come direttiva di armonizzazione minima/di risultato in punti essenziali: gli Stati membri devono conseguire gli obiettivi fissati, ma conservano margini di discrezionalità su numerosi profili attuativi, tra cui la selezione dei servizi rappresentativi, l’eventuale inclusione di servizi ulteriori nel conto di base, la determinazione di condizioni tariffarie ragionevoli e la scelta di strumenti organizzativi interni. È inoltre riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre misure più severe a tutela dei consumatori, purché compatibili con il diritto UE.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La direttiva si applica ai conti di pagamento detenuti nell’Unione da consumatori, definiti come persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività professionale. I capi II e III si applicano ai prestatori di servizi di pagamento; il capo IV si applica agli enti creditizi, con facoltà per gli Stati membri di estenderlo ad altri prestatori di servizi di pagamento. Gli Stati membri possono anche decidere di non applicare, in tutto o in parte, la direttiva agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Rientrano nell’ambito i conti che consentono almeno:

  • deposito di fondi;
  • prelievo di contante;
  • esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, inclusi i bonifici.

Sono in linea di principio esclusi i conti con funzioni più limitate, come conti di risparmio o conti collegati a carte di credito, salvo che siano effettivamente usati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendano tutte le funzioni richieste. Sono esclusi anche i conti detenuti da imprese, incluse PMI e microimprese, salvo uso personale.

Definizioni rilevanti

La direttiva contiene una serie di definizioni armonizzate, utili per l’interpretazione e il recepimento. Tra le principali:

  • "conto di pagamento": conto detenuto in nome di uno o più consumatori per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
  • "servizi collegati al conto di pagamento": servizi relativi all’apertura, gestione e chiusura del conto, incluse operazioni di pagamento, scoperto e sconfinamento;
  • "trasferimento" o "servizio di trasferimento": trasferimento, su richiesta del consumatore, di informazioni su ordini permanenti, addebiti diretti ricorrenti, bonifici in entrata ricorrenti e/o del saldo positivo, con o senza chiusura del vecchio conto;
  • "soggiornante legalmente nell’Unione": include cittadini UE, taluni cittadini di paesi terzi titolari di diritti derivanti dal diritto UE, richiedenti asilo e, secondo il testo, anche consumatori senza fissa dimora;
  • "spese": tutti i costi e le penali dovuti al prestatore o all’ente creditizio per i servizi collegati al conto.

Le definizioni rinviano in larga misura alla direttiva 2007/64/CE e ad altri atti UE, così da garantire coerenza sistematica.

Comparabilità delle spese: elenco nazionale e terminologia standardizzata

L’articolo 3 è il fulcro della comparabilità. Gli Stati membri devono redigere un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e soggetti a spese, scegliendo quelli:

  • più utilizzati dai consumatori;
  • più onerosi per i consumatori, complessivamente o per singola unità.

L’ABE deve emanare orientamenti entro il 18 marzo 2015 per aiutare gli Stati membri nella selezione dei servizi. Gli elenchi provvisori devono essere comunicati alla Commissione e all’ABE entro il 18 settembre 2015.

Sulla base di tali elenchi, l’ABE deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri e definire una terminologia standardizzata dell’Unione, da adottarsi entro il 18 settembre 2016. Gli Stati membri devono integrare la terminologia unionale nel proprio elenco definitivo e pubblicarlo senza indugio e comunque entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato. Successivamente, ogni quattro anni, gli elenchi e la terminologia devono essere rivisti e, se necessario, aggiornati.

Documento informativo sulle spese

Prima della conclusione del contratto, i prestatori di servizi di pagamento devono fornire gratuitamente al consumatore un documento informativo sulle spese su supporto cartaceo o durevole. Il documento deve:

  • essere sintetico e autonomo;
  • essere chiaro e leggibile;
  • essere scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto è offerto, salvo diverso accordo;
  • essere corretto, non fuorviante e redatto nella valuta del conto, salvo diverso accordo;
  • riportare il titolo "documento informativo sulle spese" e il simbolo comune identificativo;
  • contenere solo le spese dei servizi più rappresentativi e un’indicazione che le informazioni complete sono disponibili in altri documenti.

Se il conto è offerto in pacchetto, il documento deve indicare le spese dell’intero pacchetto, i servizi inclusi, le quantità comprese e le spese aggiuntive per gli eventuali superamenti. Gli Stati membri possono consentire che il documento sia fornito insieme ad altre informazioni richieste da altri atti UE o nazionali, purché siano rispettati i requisiti di forma e contenuto.

Glossario e formato standardizzato

Gli Stati membri devono imporre la messa a disposizione di un glossario contenente almeno i termini standardizzati dell’elenco definitivo e le relative definizioni. Il glossario deve essere redatto in linguaggio chiaro, non tecnico e non fuorviante.

Il documento informativo e il glossario devono essere accessibili in ogni momento, anche ai non clienti, sul sito Internet del prestatore, nei locali aperti al pubblico e gratuitamente su supporto cartaceo o durevole su richiesta.

L’ABE deve elaborare, entro il 18 settembre 2016, progetti di norme tecniche di attuazione per il formato standardizzato del documento e per il simbolo comune; se la terminologia standardizzata viene aggiornata, l’ABE deve rivedere anche il formato.

Riepilogo annuale delle spese

I prestatori devono fornire gratuitamente almeno una volta l’anno un riepilogo delle spese sostenute dal consumatore e, se del caso, dei tassi d’interesse applicati sullo scoperto e dei tassi creditori. Il canale di comunicazione è scelto di comune accordo con il consumatore, ma il riepilogo deve essere disponibile su carta su richiesta.

Il riepilogo deve contenere almeno:

  • spesa unitaria e numero di utilizzi per ciascun servizio;
  • importo totale delle spese per servizio, per pacchetti e per eventuali superamenti;
  • tasso e interessi dello scoperto, se applicabili;
  • tasso e interessi creditori, se applicabili;
  • importo totale delle spese del periodo di riferimento.

Anche per il riepilogo è previsto un formato standardizzato da elaborarsi dall’ABE entro il 18 settembre 2016.

Uso uniforme della terminologia e marchi commerciali

La direttiva impone ai prestatori di usare la terminologia standardizzata negli scambi con i consumatori, nelle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, nonché nei documenti informativi e nei riepiloghi. L’uso dei marchi commerciali resta consentito, ma solo in aggiunta ai termini standardizzati e come designazione secondaria.

Siti Internet di confronto

Gli Stati membri devono garantire ai consumatori accesso gratuito ad almeno un sito Internet di confronto per le spese dei servizi rappresentativi. I siti possono essere gestiti da soggetti privati o pubblici, ma devono rispettare requisiti di qualità stringenti:

  • indipendenza funzionale e parità di trattamento nei risultati;
  • indicazione dei proprietari;
  • criteri di raffronto chiari e oggettivi;
  • informazioni corrette, aggiornate e con data dell’ultimo aggiornamento;
  • copertura di una parte significativa del mercato;
  • procedura per segnalare informazioni errate.

Gli Stati membri devono rendere disponibili online informazioni sull’esistenza dei siti conformi. Possono anche richiedere che i siti confrontino ulteriori elementi, ad esempio la presenza di filiali o sportelli ATM.

Prodotti e servizi in pacchetto

Quando il conto è offerto insieme ad altri prodotti o servizi non collegati, il prestatore deve informare il consumatore se il conto può essere acquistato separatamente e, in caso affermativo, fornire informazioni distinte su costi e spese dei servizi acquistabili separatamente. La direttiva mira così a contrastare pratiche che riducono trasparenza e confrontabilità dei prezzi.

Trasferimento del conto di pagamento

Gli articoli 9-14 armonizzano il trasferimento tra conti nella stessa valuta detenuti presso prestatori situati nello stesso Stato membro. Il servizio deve essere offerto a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto in uno Stato membro e deve essere avviato dal prestatore ricevente su richiesta del consumatore.

La procedura si fonda su un’autorizzazione del consumatore e prevede, in sintesi:

  • richiesta del prestatore ricevente al prestatore trasferente entro due giorni lavorativi;
  • trasmissione delle informazioni su ordini permanenti, addebiti diretti e bonifici ricorrenti, compresi i dati dei precedenti 13 mesi;
  • cessazione dell’accettazione di bonifici e addebiti diretti, se non esiste un sistema di reindirizzamento automatico;
  • annullamento degli ordini permanenti;
  • trasferimento del saldo positivo;
  • chiusura del conto originario, se non vi sono obblighi pendenti.

Il prestatore trasferente deve collaborare e trasmettere le informazioni necessarie entro cinque giorni lavorativi. Il prestatore ricevente deve, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni, attivare gli ordini permanenti, predisporre l’accettazione degli addebiti diretti e comunicare ai pagatori e ai beneficiari le nuove coordinate del conto, salvo che il consumatore preferisca farlo personalmente.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure alternative purché siano chiaramente nell’interesse dei consumatori, non comportino oneri supplementari e consentano il completamento del trasferimento entro gli stessi tempi. È inoltre possibile prevedere strumenti supplementari, come il reindirizzamento automatico dei pagamenti.

Agevolazione dell’apertura di un conto in un altro Stato membro

Quando il consumatore comunica l’intenzione di aprire un conto presso un prestatore situato in un altro Stato membro, il prestatore presso cui il consumatore detiene il conto deve fornire assistenza gratuita, su richiesta, mediante:

  • elenco degli ordini permanenti e degli addebiti diretti attivi;
  • trasferimento del saldo positivo al nuovo conto, se il consumatore fornisce i dati necessari;
  • chiusura del vecchio conto.

Anche qui la procedura deve concludersi, in linea di principio, entro la data indicata dal consumatore, comunque non prima di sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, salvo diverso accordo.

Costi, responsabilità e informazione sul trasferimento

Le informazioni personali relative a ordini permanenti e addebiti diretti devono essere accessibili gratuitamente al consumatore. Le informazioni trasmesse tra prestatori ai fini del trasferimento devono essere fornite senza addebito al consumatore o al prestatore ricevente.

Le eventuali spese per la chiusura del conto devono rispettare la direttiva 2007/64/CE; le altre spese per il servizio di trasferimento devono essere ragionevoli e basate sui costi effettivi. Se il consumatore subisce perdite finanziarie direttamente causate dall’inadempimento di un prestatore coinvolto nel trasferimento, tali perdite devono essere rimborsate senza indugio, salvo circostanze esterne anormali e imprevedibili o obblighi di legge contrari.

I prestatori devono inoltre mettere a disposizione informazioni chiare sul servizio di trasferimento: ruoli dei prestatori, termini, spese, dati richiesti al consumatore e procedure ADR.

Non discriminazione e conto di pagamento con caratteristiche di base

Gli Stati membri devono garantire che gli enti creditizi non discriminino i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione per cittadinanza, residenza o altri motivi vietati dall’articolo 21 della Carta. Le condizioni del conto di base non devono essere discriminatorie.

Il diritto di accesso al conto di base spetta ai consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione, inclusi i consumatori senza fissa dimora, richiedenti asilo e taluni cittadini di paesi terzi non rimpatriabili. Il diritto si applica indipendentemente dal luogo di residenza. Gli Stati membri possono chiedere che il consumatore dimostri un reale interesse, senza richiedere la presenza fisica presso una filiale per tale dimostrazione.

Caratteristiche del conto di base

Il conto di base deve includere almeno:

  • operazioni necessarie per apertura, gestione e chiusura del conto;
  • deposito di fondi;
  • prelievo di contante nell’Unione, allo sportello o agli ATM;
  • addebiti diretti;
  • operazioni con carta di pagamento, inclusi pagamenti online;
  • bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, anche tramite funzioni di home banking.

Gli Stati membri possono aggiungere servizi ulteriori ritenuti essenziali a livello nazionale. Il conto deve essere disponibile almeno nella valuta nazionale dello Stato membro. Le operazioni essenziali devono essere illimitate; per alcune operazioni gli Stati membri possono fissare un numero minimo oltre il quale possono essere applicate solo spese ragionevoli, sempre entro i limiti della politica tariffaria ordinaria dell’ente creditizio.

Gli Stati membri possono consentire una concessione di scoperto su richiesta del consumatore, con eventuali limiti di importo e durata, nel rispetto della direttiva 2008/48/CE.

Spese del conto di base

I servizi del conto di base devono essere offerti gratuitamente o per una spesa ragionevole. La ragionevolezza va valutata, almeno, alla luce:

  • dei livelli di reddito nazionali;
  • delle spese medie praticate nello Stato membro per servizi analoghi sui conti di pagamento.

Gli Stati membri possono prevedere regimi tariffari differenziati per consumatori vulnerabili non bancarizzati, purché sia garantito l’accesso al conto di base e sia assicurata adeguata informazione sulle opzioni disponibili.

Rifiuto, chiusura e recesso dal conto di base

L’ente creditizio può rifiutare l’apertura o recedere dal contratto solo in casi tassativi. Il rifiuto è obbligatorio se l’apertura violerebbe la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri possono inoltre prevedere il rifiuto se il consumatore è già titolare di un conto equivalente nello stesso Stato membro, salvo casi di imminente chiusura, oppure in casi ulteriori limitati e specifici previsti dal diritto nazionale, ad esempio per prevenire abusi.

Il recesso è consentito, tra l’altro, se:

  • il conto è usato intenzionalmente per fini illeciti;
  • il conto resta inattivo per oltre 24 mesi;
  • il consumatore ha fornito informazioni false per ottenere il conto;
  • il consumatore non è più legalmente soggiornante nell’Unione;
  • il consumatore ha aperto un secondo conto equivalente nello stesso Stato membro.

In tali ipotesi, il consumatore deve essere informato per iscritto, gratuitamente e, in alcuni casi, con preavviso di almeno due mesi, con indicazione dei motivi e delle vie di reclamo, salvo limiti legati a ordine pubblico, pubblica sicurezza o antiriciclaggio.

Informazione al pubblico e assistenza ai consumatori

Gli Stati membri devono adottare misure adeguate per informare il pubblico sull’esistenza del conto di base, sulle condizioni di prezzo, sulle modalità per esercitare il diritto di accesso e sulle procedure ADR. L’informazione deve essere mirata, con attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, in movimento e non bancarizzati.

Gli enti creditizi devono mettere a disposizione informazioni e assistenza gratuite e accessibili sulle caratteristiche del conto di base, sulle spese e sulle condizioni d’uso, chiarendo che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio.

Autorità competenti, cooperazione e risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri devono designare autorità competenti dotate di poteri di indagine e di intervento e di risorse adeguate. Tali autorità possono essere pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale; non possono essere prestatori di servizi di pagamento, salvo le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti sono soggette a segreto d’ufficio e devono cooperare tra loro, scambiando informazioni e assistenza, con un punto di contatto unico per Stato membro. In caso di mancata cooperazione, le autorità possono adire l’ABE ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010.

I consumatori devono avere accesso a procedure ADR efficaci ed efficienti per tutte le controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla direttiva, incluse quelle precontrattuali, e tali procedure devono rispettare i requisiti di qualità della direttiva 2013/11/UE.

Sanzioni, valutazione e revisione

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa di recepimento, con facoltà di pubblicare le sanzioni amministrative salvo rischi gravi per i mercati o danni sproporzionati.

Sul piano informativo, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati periodici a partire dal 18 settembre 2018 e ogni due anni su comparabilità, siti di confronto, trasferimenti e conti di base. La Commissione deve presentare una relazione periodica e, entro il 18 settembre 2019, una relazione di revisione complessiva che valuti, tra l’altro, spese medie, fattibilità della portabilità piena del numero di conto, estensione del trasferimento transfrontaliero, efficacia delle misure di inclusione finanziaria, siti di confronto e possibili aggiornamenti del paniere di servizi del conto di base.

Recepimento e decorrenze

Il termine di recepimento è fissato al 18 settembre 2016. Le misure nazionali devono applicarsi dal 18 settembre 2016, salvo che:

  • l’articolo 3 si applica dal 17 settembre 2014;
  • gli obblighi su documento informativo, riepilogo, terminologia e siti di confronto si applicano entro nove mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato adottato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4;
  • per gli Stati membri che già dispongono di strumenti equivalenti, è possibile integrare il formato comune e il simbolo entro 18 mesi dall’entrata in vigore del medesimo atto delegato.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e rinvii

L’articolo 1 definisce tre assi regolatori: trasparenza/comparabilità delle spese, trasferimento del conto e agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero; inoltre istituisce il quadro per il diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. I capi II e III si applicano ai prestatori di servizi di pagamento, il capo IV agli enti creditizi, con possibile estensione nazionale. L’apertura e l’uso del conto di base restano soggetti alla direttiva 2005/60/CE in materia antiriciclaggio.

Definizioni uniformi

L’articolo 2 contiene definizioni chiave: consumatore, soggiornante legalmente nell’Unione, conto di pagamento, servizi collegati al conto, prestatore di servizi di pagamento, ente creditizio, trasferimento, addebito diretto, bonifico, ordine permanente, concessione di scoperto, sconfinamento e autorità competente. Le definizioni sono allineate, per quanto possibile, alla direttiva 2007/64/CE e ad altri atti UE.

Elenco dei servizi rappresentativi e terminologia standardizzata

L’articolo 3 impone agli Stati membri di redigere un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e soggetti a spese, scegliendoli tra quelli più utilizzati o più onerosi per i consumatori. Gli Stati membri notificano gli elenchi alla Commissione e all’ABE entro il 18 settembre 2015; l’ABE deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per una terminologia standardizzata UE dei servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri entro il 18 settembre 2016. Gli elenchi definitivi vanno pubblicati senza indugio e comunque entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato; l’aggiornamento è previsto ogni quattro anni.

Documento informativo sulle spese e glossario

L’articolo 4 obbliga i prestatori a fornire, prima della conclusione del contratto, un documento informativo sulle spese, sintetico, autonomo, chiaro, leggibile, in lingua e valuta del conto salvo diverso accordo, contenente solo le spese dei servizi rappresentativi e il titolo standardizzato con simbolo comune. È richiesto anche un glossario, redatto in linguaggio chiaro e non tecnico, accessibile in ogni momento, anche online e gratuitamente su richiesta. L’ABE deve definire il formato di presentazione standardizzato entro il 18 settembre 2016.

Riepilogo annuale delle spese

L’articolo 5 impone la fornitura gratuita, almeno una volta l’anno, di un riepilogo di tutte le spese sostenute e, se del caso, dei tassi d’interesse sullo scoperto e dei tassi creditori. Il riepilogo deve indicare per ciascun servizio il numero di utilizzi, gli importi totali, le spese di pacchetto, nonché gli interessi e il totale complessivo; anche qui è previsto un formato standardizzato da sviluppare dall’ABE entro il 18 settembre 2016.

Uso della terminologia standardizzata nelle comunicazioni

L’articolo 6 impone ai prestatori di usare la terminologia standardizzata nell’informazione contrattuale, commerciale e di marketing, senza precludere l’uso dei marchi commerciali purché accompagnati dai termini standardizzati. Nei documenti informativi e nei riepiloghi i marchi possono comparire solo come designazione secondaria.

Siti Internet di confronto indipendenti

L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a garantire ai consumatori accesso gratuito ad almeno un sito di confronto per le spese dei servizi rappresentativi. I siti devono essere funzionalmente indipendenti, indicare i proprietari, usare criteri oggettivi, fornire informazioni corrette e aggiornate, coprire una parte significativa del mercato e disporre di una procedura per segnalare errori.

Prodotti o servizi in pacchetto

L’articolo 8 richiede che, quando il conto di pagamento è offerto in pacchetto con altri prodotti o servizi non collegati, il prestatore indichi se il conto può essere acquistato separatamente e fornisca informazioni separate su costi e spese dei servizi acquistabili separatamente.

Servizio di trasferimento e conto transfrontaliero

Gli articoli 9-14 armonizzano il trasferimento del conto di pagamento nella stessa valuta tra conti detenuti presso prestatori situati nello stesso Stato membro e facilitano l’apertura di conti in un altro Stato membro. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore ricevente su richiesta del consumatore, con una procedura dettagliata che include scambio di informazioni, trasferimento del saldo, attivazione o cessazione di ordini permanenti e addebiti diretti, chiusura del conto originario e protezione da perdite finanziarie dovute a errori dei prestatori. Il consumatore deve ricevere informazioni preventive sul servizio e non sopporta, di regola, costi per accesso ai dati e per la trasmissione di informazioni tra prestatori; eventuali spese devono essere ragionevoli e legate ai costi effettivi.

Non discriminazione e diritto al conto di base

Gli articoli 15-20 impongono agli Stati membri di garantire che i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione non siano discriminati per cittadinanza o residenza e abbiano il diritto di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Il conto deve essere offerto da tutti gli enti creditizi o da un numero sufficiente di essi, includere servizi essenziali (apertura/gestione/chiusura, deposito, prelievo, bonifici, addebiti diretti e pagamenti con carta, inclusi online), e può includere servizi ulteriori essenziali a livello nazionale. Gli Stati membri possono consentire scoperti limitati e possono prevedere differenti regimi tariffari per consumatori vulnerabili o non bancarizzati.

Condizioni, recesso e informazione sul conto di base

Gli articoli 16, 19 e 20 disciplinano i casi di rifiuto e di recesso: rifiuto obbligatorio se l’apertura violerebbe la normativa antiriciclaggio; possibilità di rifiuto se il consumatore ha già un conto equivalente nello stesso Stato membro o in casi ulteriori limitati e specifici previsti dal diritto nazionale. Il recesso è ammesso solo per cause tassative, tra cui uso illecito, inattività di 24 mesi, false dichiarazioni, perdita del diritto di soggiorno o esistenza di un secondo conto equivalente; in alcuni casi è richiesto preavviso scritto di almeno due mesi. Gli Stati membri devono inoltre assicurare informazione pubblica e assistenza accessibile, soprattutto per i consumatori vulnerabili.

Autorità competenti, cooperazione e ADR

Gli articoli 21-24 impongono la designazione di autorità competenti con poteri di indagine e intervento, obblighi di segreto d’ufficio e cooperazione tra Stati membri tramite un punto di contatto unico per Stato. Le controversie transfrontaliere possono essere sottoposte all’ABE in caso di mancata collaborazione. I consumatori devono avere accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie conformi alla direttiva 2013/11/UE.

Sanzioni e meccanismi nazionali opzionali

L’articolo 26 richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa di recepimento, con possibilità di pubblicazione delle sanzioni amministrative. L’articolo 25 consente agli Stati membri di istituire un meccanismo specifico per garantire un accesso effettivo e gratuito al conto di base ai consumatori ai quali sia stato negato un conto a pagamento.

Valutazione, revisione e trasposizione

Gli articoli 27 e 28 prevedono obblighi periodici di comunicazione alla Commissione e una relazione di revisione entro il 18 settembre 2019, con possibili proposte legislative, includendo dati su comparabilità delle spese, trasferimenti, conti di base, inclusione finanziaria, siti di confronto e portabilità. L’articolo 29 fissa il termine di recepimento al 18 settembre 2016, con applicazione delle misure da tale data; l’articolo 3 si applica dal 17 settembre 2014, mentre gli obblighi su documenti informativi, riepiloghi, terminologia e siti di confronto scattano nei tempi collegati all’atto delegato dell’articolo 3, paragrafo 4. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

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