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Direttiva 2014/90

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un regime uniforme UE per l’equipaggiamento marittimo da installare sulle navi UE, con l’obiettivo di garantire sicurezza in mare, prevenzione dell’inquinamento e libera circolazione dei prodotti conformi. Essa integra il quadro internazionale IMO, definisce requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prove, e disciplina marcatura, valutazione della conformità, notifica degli organismi e vigilanza del mercato. La direttiva prevede inoltre deroghe limitate per innovazione tecnica, prove o indisponibilità del prodotto, nonché poteri delegati ed esecutivi alla Commissione per aggiornare requisiti e norme di prova. Gli Stati membri devono recepire entro il 18 settembre 2016; la direttiva 96/98/CE è abrogata con effetti da tale data.

Disciplina armonizzata dell’equipaggiamento marittimo destinato all’installazione a bordo delle navi UE, con regole comuni di conformità, marcatura, vigilanza del mercato e deroghe, e abrogazione della direttiva 96/98/CE.

Ambito di applicazione

Si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, indipendentemente dal fatto che la nave si trovi o meno nel territorio dell’Unione al momento dell’installazione (art. 3). È una disciplina esclusiva rispetto ad altri atti UE eventualmente applicabili al medesimo equipaggiamento (art. 3, par. 2). Coinvolge fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, organismi notificati, autorità di notifica, autorità di vigilanza del mercato e amministrazioni dello Stato di bandiera. Sono previste regole specifiche anche per navi non UE da trasferire alla bandiera di uno Stato membro, per equipaggiamento destinato a prove/valutazione, per innovazioni tecniche e per sostituzioni in circostanze eccezionali (artt. 7, 30-32).

Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo

La direttiva istituisce un sistema armonizzato dell’Unione per l’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE, al fine di assicurare un livello uniforme di sicurezza in mare e di prevenzione dell’inquinamento marino. Il testo si inserisce nel quadro delle convenzioni IMO e sostituisce la direttiva 96/98/CE, correggendone le criticità applicative e rafforzando i meccanismi di controllo, vigilanza e aggiornamento tecnico.

Finalità e logica regolatoria

La direttiva persegue due obiettivi complementari: da un lato, garantire che l’equipaggiamento installato sulle navi UE rispetti requisiti internazionali di progettazione, costruzione, efficienza e prova; dall’altro, consentire la libera circolazione di tale equipaggiamento nel mercato interno senza verifiche ulteriori da parte degli Stati membri, quando il prodotto è conforme. Il considerando sottolinea che l’azione UE è necessaria perché l’armonizzazione nazionale non basta a superare le differenze applicative e a preservare sia la sicurezza sia il buon funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione e disciplina esclusiva

La direttiva si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera (art. 3). L’applicazione vale indipendentemente dal luogo in cui la nave si trovi al momento dell’installazione. Se lo stesso equipaggiamento ricade anche in altri atti dell’Unione, la direttiva stabilisce che, ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 1, essa costituisce la disciplina esclusiva.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 contiene definizioni funzionali al regime di conformità. Rilevano in particolare:

  • equipaggiamento marittimo e prodotto;
  • nave UE, ossia nave battente bandiera di uno Stato membro e soggetta alle convenzioni internazionali;
  • convenzioni internazionali, cioè Colreg, Marpol e Solas, con i relativi protocolli e codici obbligatori;
  • norme di prova adottate da IMO, ISO, CEI, CEN, Cenelec, ITU, ETSI, dalla Commissione o da autorità riconosciute in accordi di riconoscimento reciproco;
  • marchio di conformità, organismo notificato, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e dichiarazione UE di conformità.

Requisiti tecnici e dimostrazione della conformità

L’articolo 4 stabilisce che l’equipaggiamento installato a bordo delle navi UE dal 18 settembre 2016 in poi deve rispettare i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data di installazione. La conformità può essere dimostrata solo sulla base delle norme di prova e delle procedure di valutazione della conformità dell’articolo 15. I requisiti devono essere applicati in maniera uniforme in tutta l’Unione.

Obblighi degli Stati membri e funzionamento del mercato interno

Gli Stati membri, quando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati delle navi battenti la loro bandiera, devono assicurarsi che l’equipaggiamento a bordo sia conforme alla direttiva e agli strumenti internazionali applicabili (art. 5). Inoltre non possono vietare l’immissione sul mercato, l’installazione a bordo o il rilascio/rinnovo dei certificati relativi a equipaggiamento conforme (art. 6).

Per le navi non UE da trasferire alla bandiera di uno Stato membro, l’articolo 7 prevede un’ispezione nel corso del trasferimento. Se l’equipaggiamento non reca il marchio di conformità né è considerato equivalente dall’amministrazione, deve essere sostituito. Quando l’equipaggiamento è considerato equivalente, lo Stato membro rilascia un certificato che lo accompagna costantemente e che può imporre restrizioni d’uso.

Norme internazionali, carenze regolatorie e poteri delegati

L’articolo 8 ribadisce che l’Unione promuove l’elaborazione di norme internazionali adeguate da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione. In assenza di una norma internazionale, oppure in presenza di gravi carenze o anomalie nelle norme esistenti, la Commissione può adottare atti delegati con specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per singoli elementi di equipaggiamento. Tali specifiche sono provvisorie e si applicano finché l’IMO non adotta o riesamina la norma pertinente. La Commissione deve rendere tali specifiche accessibili gratuitamente.

Marchio di conformità e etichetta elettronica

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il marchio di conformità, che deve essere apposto solo su equipaggiamento la cui conformità sia stata dimostrata mediante le procedure previste. Il marchio va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile, sul prodotto o sulla targhetta, oppure sull’imballaggio o sui documenti se ciò non è possibile; deve essere accompagnato dal numero dell’organismo notificato, quando presente nella fase di controllo della produzione, e dall’anno di apposizione.

L’articolo 11 introduce la possibilità di un’etichetta elettronica, pensata per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione. L’uso è subordinato a criteri tecnici fissati dalla Commissione con atti di esecuzione e, per gli elementi individuati dalla Commissione, il marchio può essere integrato entro tre anni dall’adozione dei criteri o sostituito dopo cinque anni.

Obblighi dei fabbricanti, rappresentanti autorizzati e altri operatori economici

L’articolo 12 attribuisce ai fabbricanti la responsabilità primaria della conformità del prodotto. Essi devono predisporre la documentazione tecnica, sottoporre il prodotto alle procedure di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità, apporre il marchio, conservare documentazione e dichiarazioni per almeno dieci anni e comunque non meno del periodo di vita atteso del prodotto, garantire la produzione in serie conforme e adottare misure correttive, di ritiro o richiamo quando il prodotto non è conforme o presenta un rischio.

Il fabbricante deve inoltre assicurare identificazione e tracciabilità del prodotto, nonché fornire istruzioni e informazioni per l’installazione e l’uso sicuri.

L’articolo 13 impone ai fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione di designare un rappresentante autorizzato nell’Unione. Il rappresentante può mantenere la documentazione e la dichiarazione, fornire informazioni alle autorità e cooperare nelle azioni di eliminazione dei rischi, ma non può sostituirsi al fabbricante nella progettazione della conformità o nella redazione della documentazione tecnica.

L’articolo 14 estende obblighi di identificazione e cooperazione a importatori e distributori. Inoltre, chi immette sul mercato o installa a bordo prodotti con il proprio nome o marchio, o modifica equipaggiamenti già immessi sul mercato in modo da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante ai fini della direttiva. Gli operatori economici devono conservare e comunicare, su richiesta, le informazioni sulla catena di fornitura per almeno dieci anni.

Valutazione della conformità e dichiarazione UE

L’articolo 15 rinvia all’allegato II e prevede che la valutazione della conformità sia svolta da un organismo notificato, mediante procedure selezionate tra quelle rese disponibili dagli atti di esecuzione della Commissione. Le opzioni principali sono:

  • modulo B (esame CE del tipo) combinato con modulo D, E o F;
  • modulo G per produzioni singole o in piccole quantità. La Commissione mantiene inoltre un elenco aggiornato dell’equipaggiamento approvato e delle domande ritirate o respinte.

L’articolo 16 disciplina la dichiarazione UE di conformità, che deve seguire il modello della decisione 768/2008/CE, essere aggiornata, accompagnare l’equipaggiamento installato a bordo e restare a bordo fino alla rimozione del prodotto. Va tradotta nelle lingue richieste dallo Stato di bandiera e in almeno una lingua di uso comune nel settore del trasporto marittimo.

Organismi notificati, autorità di notifica e requisiti di terzietà

Gli articoli 17-24 e gli allegati III-V definiscono il sistema di notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati, che devono soddisfare requisiti stringenti di indipendenza, imparzialità, competenza tecnica, mezzi adeguati, riservatezza e copertura assicurativa.

Sono previste regole dettagliate su:

  • designazione e compiti dell’autorità di notifica;
  • controlli almeno biennali sugli organismi notificati;
  • subappalto e affiliate;
  • modifiche, sospensione o ritiro della notifica;
  • indagini della Commissione in caso di dubbi sulla competenza;
  • obbligo degli organismi notificati di informare autorità, Commissione e altri organismi sui certificati rilasciati, respinti, sospesi o ritirati.

Vigilanza del mercato e gestione dei rischi

L’articolo 25 stabilisce che la vigilanza del mercato avviene nel quadro del regolamento (CE) n. 765/2008, ma con adattamenti alle peculiarità del settore marittimo. Le autorità possono svolgere verifiche documentali e controlli sull’equipaggiamento marcato, anche se installato a bordo, nei limiti del funzionamento del prodotto a bordo. Possono chiedere campioni al fabbricante, se ragionevole e fattibile.

L’articolo 26 disciplina la procedura nazionale per i prodotti che presentano un rischio: l’autorità valuta il prodotto rispetto a tutti i requisiti della direttiva e, se rileva non conformità, chiede all’operatore economico di adottare misure correttive, ritirare o richiamare il prodotto. Se la non conformità non è circoscritta al territorio nazionale o alle navi battenti la bandiera dello Stato interessato, la questione va notificata alla Commissione e agli altri Stati membri. Le misure provvisorie diventano giustificate se non vengono sollevate obiezioni entro quattro mesi.

L’articolo 27 disciplina la procedura UE di salvaguardia: in caso di contestazione o di dubbio della Commissione sulla legittimità della misura nazionale, la Commissione avvia consultazioni e decide se la misura è giustificata. Se la non conformità dipende da lacune nelle norme di prova, la Commissione può confermare, modificare o revocare la misura nazionale con atti di esecuzione e può adottare requisiti e norme provvisori con atti delegati.

L’articolo 28 riguarda l’ipotesi di prodotto formalmente conforme ma comunque rischioso: lo Stato membro può imporre all’operatore di eliminare il rischio, ritirare o richiamare il prodotto, con successiva valutazione e decisione della Commissione.

L’articolo 29 tratta la non conformità formale, inclusi marchio apposto illegittimamente, assenza del marchio, assenza o inesattezza della dichiarazione UE, documentazione tecnica mancante o incompleta, o mancata trasmissione della dichiarazione alla nave. Se la non conformità persiste, lo Stato membro può limitare o vietare la commercializzazione o ordinare il richiamo/ritiro.

Deroghe e casi eccezionali

Gli articoli 30-32 consentono eccezioni limitate al regime ordinario.

Per innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può autorizzare equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione se è dimostrato, con prove o altri mezzi, che esso soddisfa gli obiettivi della direttiva. L’autorizzazione è certificata, può essere oggetto di controllo da parte della Commissione entro 12 mesi e può essere riesaminata quando la nave sia trasferita a un altro Stato membro.

Per prove o valutazione, l’equipaggiamento non conforme può essere installato a bordo solo per il tempo strettamente necessario e senza sostituire equipaggiamento conforme che resti funzionante a bordo.

In circostanze eccezionali, quando in un porto extra UE non sia ragionevolmente praticabile installare equipaggiamento con marchio di conformità o quando un prodotto marcato non sia disponibile sul mercato, lo Stato di bandiera può autorizzare l’installazione di altro equipaggiamento. In tali casi sono richieste documentazione di conformità IMO, informazioni immediate all’amministrazione e successiva verifica del rispetto dei requisiti internazionali e della direttiva. Il certificato di approvazione provvisorio deve indicare l’equipaggiamento sostitutivo, le circostanze dell’autorizzazione, i requisiti applicati e le eventuali norme di prova.

Coordinamento, banca dati e aggiornamento tecnico

La Commissione organizza scambi di esperienze tra le autorità nazionali competenti e garantisce il coordinamento tra organismi notificati tramite un gruppo settoriale. Gli Stati membri devono far partecipare i propri organismi notificati a tale gruppo.

L’articolo 35 prevede inoltre che la Commissione gestisca una banca dati contenente almeno:

  • certificati di conformità e dichiarazioni di conformità;
  • elenco aggiornato degli strumenti internazionali e dei requisiti/norme applicabili;
  • criteri e procedure di applicazione;
  • requisiti ed eventuali condizioni per l’etichetta elettronica;
  • ulteriori informazioni utili all’applicazione della direttiva. La banca dati è accessibile agli Stati membri e consultabile dal pubblico a fini informativi.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

L’articolo 39 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 settembre 2016 e di applicarle da tale data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 40 abroga la direttiva 96/98/CE a decorrere dal 18 settembre 2016. Tuttavia, i requisiti e le norme di prova applicabili a quella data in base al diritto nazionale di recepimento della direttiva abrogata continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti dall’articolo 35, paragrafo 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla nuova direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e principio di armonizzazione

L’articolo 1 indica come obiettivo il miglioramento della sicurezza in mare e la prevenzione dell’inquinamento marino mediante applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento marittimo e la garanzia della libera circolazione nell’Unione. Il quadro si fonda sulla prevalenza della presente direttiva come lex specialis per l’equipaggiamento rientrante nel suo ambito.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra gli altri, equipaggiamento marittimo, nave UE, convenzioni internazionali (Colreg, Marpol, Solas), norme di prova, strumenti internazionali, marchio di conformità, organismo notificato, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato e operatori economici. Le definizioni strutturano l’intero regime di conformità e di vigilanza.

Ambito di applicazione esclusivo

L’articolo 3 assoggetta alla direttiva l’equipaggiamento presente o da installare a bordo di navi UE per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione dello Stato di bandiera. Se il medesimo equipaggiamento rientra anche in altri atti UE, ai fini dell’obiettivo della direttiva si applica esclusivamente questa disciplina.

Requisiti tecnici e conformità

L’articolo 4 prevede che l’equipaggiamento installato a bordo delle navi UE dal 18 settembre 2016 in poi sia conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali vigenti alla data di installazione. La conformità è dimostrata solo mediante le norme di prova e le procedure di valutazione della conformità dell’articolo 15; l’applicazione dei requisiti deve essere uniforme.

Obblighi degli Stati membri e funzionamento del mercato interno

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri, in sede di rilascio, convalida o rinnovo dei certificati delle navi battenti la loro bandiera, ad assicurare la conformità dell’equipaggiamento a bordo. L’articolo 6 vieta di ostacolare l’immissione sul mercato, l’installazione a bordo o il rilascio/rinnovo dei certificati per equipaggiamento conforme.

Trasferimento di nave alla bandiera di uno Stato membro

L’articolo 7 impone, per le navi non UE trasferite alla bandiera di uno Stato membro, un’ispezione durante il trasferimento per verificare la corrispondenza dell’equipaggiamento ai certificati di sicurezza, alla direttiva e al marchio di conformità; in mancanza, l’equipaggiamento va sostituito, salvo equivalenza accertata dall’amministrazione. Per equipaggiamento ritenuto equivalente è rilasciato un certificato che accompagna costantemente il bene.

Normazione, carenze nelle norme e atti delegati

L’articolo 8 promuove l’elaborazione di norme internazionali da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione. In assenza di norme internazionali, o in presenza di gravi carenze/anomalie, la Commissione può adottare con atti delegati specifiche tecniche e norme di prova armonizzate, applicabili in via provvisoria fino all’adozione o revisione della norma da parte dell’IMO; tali testi devono essere resi accessibili gratuitamente.

Marchio di conformità ed etichetta elettronica

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il marchio di conformità, che deve essere apposto solo sui prodotti conformi, in modo visibile, leggibile e indelebile, eventualmente nel software o, se necessario, su imballaggio/documenti; il marchio è accompagnato dal numero dell’organismo notificato e dall’anno. L’articolo 11 consente, per specifici elementi di equipaggiamento individuati dalla Commissione, l’uso di un’etichetta elettronica in sostituzione o a integrazione del marchio, con criteri tecnici adottati dalla Commissione tramite regolamenti di esecuzione.

Obblighi dei fabbricanti e degli altri operatori economici

Gli articoli 12-14 impongono ai fabbricanti la predisposizione della documentazione tecnica, l’esecuzione delle procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione UE di conformità, la marcatura, la conservazione di documenti per almeno dieci anni e la correzione/ritiro/richiamo dei prodotti non conformi o rischiosi. Importatori e distributori hanno obblighi di identificazione, tracciabilità, cooperazione con le autorità e, in caso di rebranding o modifiche incidenti sulla conformità, sono considerati fabbricanti.

Valutazione della conformità e procedure applicabili

L’articolo 15 rinvia all’allegato II, prevedendo l’intervento di un organismo notificato e le opzioni procedurali: esame CE del tipo (modulo B) abbinato a garanzia qualità produzione/prodotto o verifica sul prodotto (moduli D, E, F), oppure verifica CE di un’unica unità (modulo G) per produzioni singole o in piccole quantità. La Commissione mantiene un elenco aggiornato dell’equipaggiamento approvato, delle domande ritirate o respinte.

Dichiarazione UE di conformità

L’articolo 16 disciplina contenuto, forma e conservazione della dichiarazione UE di conformità, che segue il modello della decisione 768/2008/CE, accompagna il prodotto installato a bordo e deve essere tradotta nelle lingue richieste dallo Stato di bandiera e in almeno una lingua di uso comune nel settore marittimo. Copia della dichiarazione va trasmessa agli organismi notificati coinvolti.

Organismi notificati, autorità di notifica e requisiti di indipendenza

Gli articoli 17-24 e gli allegati III-V stabiliscono la procedura di notifica, il controllo periodico almeno biennale, l’indipendenza, l’imparzialità, la competenza tecnica e la responsabilità degli organismi notificati e delle autorità di notifica. Sono previste regole su subappalto, affiliate, sospensione/ritiro della notifica, contestazione della competenza e obblighi informativi verso Commissione, Stati membri e altri organismi.

Vigilanza del mercato e procedura nazionale per prodotti rischiosi o non conformi

Gli articoli 25-29 disciplinano la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, adattata alle specificità del settore marittimo. In presenza di rischio o non conformità, le autorità devono valutare il prodotto, imporre misure correttive, ritiri o richiami, informare Commissione e altri Stati membri e, se necessario, attivare la procedura UE di salvaguardia; la mancata conformità formale è trattata autonomamente all’articolo 29.

Deroghe per innovazione tecnica, prove e circostanze eccezionali

Gli articoli 30-32 consentono deroghe limitate: per innovazione tecnica, per prove o valutazione, e in circostanze eccezionali quando non sia ragionevolmente possibile installare equipaggiamento con marchio di conformità in porto extra UE o quando il prodotto marcato non sia disponibile sul mercato. Le deroghe richiedono certificazioni, restrizioni d’uso e comunicazioni alla Commissione, che può intervenire con atti di esecuzione.

Poteri della Commissione, cooperazione e atti di esecuzione

Gli articoli 33-38 prevedono scambio di esperienze, coordinamento tra organismi notificati, banca dati europea, aggiornamento dei riferimenti alle norme, atti delegati e atti di esecuzione adottati secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione gestisce anche informazioni sulle autorità competenti e sugli strumenti internazionali applicabili.

Recepimento, abrogazione e decorrenze

L’articolo 39 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 18 settembre 2016 e di applicarle da tale data. L’articolo 40 abroga la direttiva 96/98/CE dal 18 settembre 2016, mantenendo transitoriamente applicabili i requisiti e le norme di prova vigenti in base al diritto nazionale di recepimento fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione dell’articolo 35, par. 2. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (art. 41).

Come è indicizzato

Materiesicurezza marittimaprevenzione dell’inquinamentolibera circolazione delle mercivigilanza del mercatonormazione tecnica

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