Sentenza n. 16171/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3949/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 3949/2025, notificata ai fini esecutivi il 1° aprile 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo nominale di € 500 per ciascun anno, e condannava il Ministero ad attribuire la carta secondo il relativo sistema per un valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione; prevedeva inoltre il rimborso delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha verificato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni. L’inerzia del Ministero, che non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione, ha condotto all’accoglimento della pretesa, anche alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. I presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi obbligato a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con un termine di 60 giorni dalla scadenza di quello assegnato al Ministero. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, che potrà essere richiesta in caso di persistente inottemperanza. È stato disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, considerata l’inerzia persistente evidenziata dai numerosi casi analoghi. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata quale disciplina dell’azione di ottemperanza, nell’ambito della quale il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ai fini dell’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione, il TAR ha verificato la notificazione del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha fondato su tale disposizione la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Il diritto alla Carta docente per gli anni riconosciuti dal titolo è fissato dal giudicato; i presupposti della pretesa non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine previsto per l’adempimento, l’inerzia dell’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o prova della corretta esecuzione giustifica l’accoglimento della domanda esecutiva.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pretesa nei termini stabiliti dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, prevedendone l’intervento, su richiesta della parte, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non è automatica: il giudice può non disporla allo stato e riservarne l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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