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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’ingiunzione fiscale n. (XXXXX) del 6 dicembre 2010, relativa all’ICI dell’anno 2002, deducendo tre motivi: omesso esame delle censure formulate nel ricorso introduttivo; violazione delle norme in materia di notificazione degli atti, per la mancata apposizione della relata sull’avviso di accertamento prodromico; violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che l’ingiunzione costituisse una duplicazione di una precedente cartella ICI relativa allo stesso anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la CTR avrebbe dovuto verificare concretamente se l’ingiunzione fiscale costituisse una duplicazione della precedente pretesa tributaria, anziché dichiarare inammissibile l’appello. La Corte ha precisato che tale verifica, essendo di natura fattuale, deve essere compiuta dal giudice di merito. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi ancora pronunciata una decisione definitiva sull’annullamento dell’ingiunzione.

Norme richiamate

  • Art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi per cui una sentenza può essere impugnata per cassazione, tra cui violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizi processuali.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 3

    Riguarda le modalità di notificazione degli atti a mezzo posta; la ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’avviso di accertamento prodromico.

  • Art. 148, comma 1, c.p.c.

    Disciplina la relazione di notificazione e gli elementi che devono risultare dalla documentazione della notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno del divieto di duplicazione della pretesa impositiva.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 27

    Richiamato nel motivo relativo al divieto di doppia imposizione, sebbene la decisione si sia concentrata soprattutto sulla necessità di verificare in fatto l’eventuale duplicazione della pretesa.

Massime di principio

  • Quando un contribuente dimostra che due atti riguardano la stessa imposta, lo stesso anno e la stessa pretesa, il giudice deve verificare se vi sia una duplicazione della imposizione o se il secondo atto sia soltanto una fase successiva della medesima procedura di riscossione.
  • La distinzione tra doppia imposizione e prosecuzione della riscossione è una questione di fatto: deve essere accertata dal giudice di merito mediante il confronto tra gli atti, gli importi, le causali e i procedimenti cui essi si riferiscono.
  • Il giudice non può dichiarare inammissibile l’appello senza esaminare una censura potenzialmente decisiva, come quella relativa alla duplicazione della pretesa tributaria.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non comportano automaticamente l’annullamento dell’atto fiscale: il giudice del rinvio dovrà compiere gli accertamenti necessari e decidere nuovamente.
  • Le contestazioni sulla notificazione dell’avviso di accertamento e sulla motivazione dell’ingiunzione possono diventare assorbite quando la causa viene rinviata per l’esame di una questione logicamente preliminare o potenzialmente decisiva.

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