Sentenza del 25/11/2020 n. 26759 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di rettifica del dovuto in relazione a una domanda di condono; contestazione specifica circa: (i) mancata decisione/omessa motivazione del giudice del rinvio rispetto al presunto pagamento di Euro 23.941,33 effettuato dal contribuente dopo il condono, e (ii) mancata considerazione nella liquidazione del credito IVA relativo al 1990 che il contribuente riteneva potesse essere detratto dall'IVA dovuta per il 1991. Il ricorrente ha proposto 4 motivi di cassazione riferiti a vizi di motivazione e violazioni di norme processuali e di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (relativi al pagamento di Euro 23.941,33 e alla presunta omissione motivazionale su quel punto), ritenendo che il pagamento era intervenuto postume rispetto alla causa e che non poteva essere introdotto in sede di rinvio. Quanto ai motivi tre e quattro (relativi al credito IVA 1990), sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR che ha escluso la detrazione del credito 1990 dall'IVA 1991 in quanto la società, aderendo al condono della L. 30/12/1991 n.413 art.49, aveva rinunciato al credito; la sentenza impugnata è stata integrata nella motivazione su tale punto. Condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in Euro 7.300 oltre spese prenotate a debito e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 12 (cd. "rottamazione")
Le Sezioni Unite avevano ritenuto incompatibile con la direttiva IVA la parte della norma che introduceva una rinuncia parziale alla riscossione dell'IVA tramite "rottamazione"; conseguentemente la norma è stata disapplicata e i pagamenti parziali effettuati ai sensi di quella disposizione non estinguono il debito IVA.
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 2
"e', comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale credito residuo"
La norma ammette la definizione del debito solo a condizione che, in sede di dichiarazione integrativa, si rinunci all'eventuale credito residuo; la rinuncia al credito IVA 1990 preclude quindi la sua detrazione nell'anno successivo (1991).
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato in rapporto alla dedotta omessa o insufficiente motivazione: il vizio di motivazione in fatto è sindacabile in cassazione nei limiti dell'art.360 n.5, ma non copre i profili di interpretazione giuridica che rientrano nell'art.360 n.3.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Riferito alla presunta violazione di norme giuridiche; la Corte ricorda la distinzione tra vizio di motivazione in fatto (n.5) e vizio di diritto (n.3) e la possibilità di sindacato di legittimità sulla corretta interpretazione delle norme.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la questione sul pagamento posteriore non fosse proponibile in sede di rinvio e quindi non rilevante ai fini del sindacato.
artt. 112, 115, 167, 384 c.p.c.
Richiamate norme sul procedimento, produzione documentale e poteri della Corte di cassazione (art.384) che consente, nel sindacato di diritto, la correzione della motivazione e l'enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano la decisione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorsi tributari; la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento da parte del ricorrente di un importo ulteriore pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Pagamento intervenuto sulla base di una norma successivamente disapplicata (es. condono incompatibile con normativa comunitaria) non estingue automaticamente il debito: il pagamento parziale effettuato in attuazione di una disposizione poi disapplicata può essere inefficace e non costituire titolo estintivo.
- In sede di rinvio la riassunzione del giudizio genera un processo "chiuso": le parti non possono introdurre nuove domande, eccezioni o prove che non facevano parte del giudizio d'appello originario; questioni sopravvenute dopo la sentenza cassata e non già dedotte in grado di merito sono inammissibili.
- La rinuncia al credito IVA effettuata in sede di adesione al condono ex art.49 L. n.413/1991 impedisce l'utilizzo di quel credito nell'anno successivo; la valutazione dell'effetto della rinuncia è questione di diritto che la cassazione può sindacare e integrare nella motivazione.
- Distinzione tra vizio di motivazione in fatto (art.360 n.5 c.p.c.) e vizio di diritto (art.360 n.3): lamentele sulla interpretazione giuridica non vanno ricondotte al vizio motivazionale in fatto; la Corte di cassazione, nel sindacato di diritto, può correggere la motivazione e precisare l'interpretazione normativa.
- Se l'Ufficio non ha contestato un elemento di fatto nel corso dei gradi di merito, ciò non autorizza comunque la parte a introdurre nuovi elementi o richieste in sede di rinvio se tali elementi sono sopravvenuti o estranei al processo riassunto.
Testo integrale
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