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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 1996. L'accertamento si fondava su una segnalazione della Guardia di Finanza, allegata all'avviso, dalla quale emergevano rilevanti incrementi patrimoniali e reddituali, nonché la riconducibilità al contribuente di beni e partecipazioni formalmente intestati a società o prestanome. L'Agenzia contestava, in particolare, la ritenuta carenza di motivazione dell'avviso, l'asserita mutatio libelli derivante dal richiamo anche all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e l'esclusione, operata dalla CTR, dei redditi degli anni 1997-2001 in ragione del condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso e ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso per relationem, poiché la segnalazione della Guardia di Finanza era allegata e gli ulteriori atti erano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Ha inoltre escluso la mutatio libelli, ritenendo che il riferimento all'art. 37, comma 3, fosse già ricompreso nella ricostruzione dei fatti contenuta nell'avviso. La Corte ha stabilito che i redditi degli anni 1997-2001 potevano essere utilizzati per l'accertamento sintetico del 1996, non essendo il condono applicabile a tali annualità secondo una precedente sentenza passata in giudicato. I motivi sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4

    Accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese e degli incrementi patrimoniali.

    Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente valorizzando anche gli incrementi patrimoniali, purché la pretesa sia adeguatamente motivata.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 3

    Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    La norma consente di attribuire al contribuente beni o redditi formalmente intestati a società o terzi quando emerga che egli ne è il reale titolare o beneficiario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento.

    La motivazione può essere resa per relationem mediante rinvio a un atto allegato o comunque conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente, senza necessità di riprodurre integralmente ogni documento richiamato.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

    L'atto deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa; tale requisito può essere soddisfatto anche tramite il rinvio a documenti allegati o conoscibili.

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Definizione automatica dei periodi d'imposta mediante condono.

    Il condono non impedisce necessariamente l'utilizzo di elementi reddituali relativi ad altre annualità per ricostruire il reddito di un anno non compreso nella definizione, soprattutto quando il condono sia stato ritenuto non applicabile con decisione definitiva.

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti.

    Una precedente decisione definitiva sull'inapplicabilità del condono per determinate annualità vincola il successivo giudizio e consente di considerare quei redditi ai fini dell'accertamento di un'altra annualità.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem quando richiama un verbale o una segnalazione allegata e il contribuente è posto concretamente in condizione di conoscere gli elementi utilizzati, anche se gli allegati ulteriori sono disponibili presso l'ufficio.
  • L'Amministrazione non deve necessariamente indicare nell'avviso ogni singola prova o disposizione normativa applicabile: è sufficiente che risultino chiari il fatto contestato, la pretesa fiscale, il metodo di accertamento e gli elementi essenziali posti a fondamento.
  • La presenza di beni, redditi o partecipazioni formalmente intestati a società o prestanome non impedisce l'imputazione fiscale al soggetto che ne risulti il reale titolare, quando l'Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Il richiamo successivo a una diversa disposizione normativa non costituisce mutatio libelli se non modifica i fatti contestati, il periodo d'imposta o l'oggetto sostanziale della pretesa, ma fornisce soltanto una diversa qualificazione giuridica della medesima ricostruzione.
  • I redditi o gli incrementi patrimoniali di altre annualità possono essere utilizzati come elementi presuntivi per un accertamento sintetico relativo a un anno diverso, anche quando per tali annualità sia stato invocato un condono, se il condono non è applicabile o la relativa questione è stata definitivamente risolta.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul merito dell'imposta: stabilisce soltanto che la sentenza impugnata è errata sui principi esaminati e impone al giudice di rinvio di decidere nuovamente la controversia.

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