Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che in parte ha riformato la pronuncia di primo grado rideterminando pene e riconoscendo, per Capitaneo, la continuazione con precedenti sentenze e per altri imputati la sussistenza di responsabilità per vari reati. Le censure principali sono: criticità nella valutazione probatoria (riconoscimento fotografico della persona offesa, valore del "real positioning", rilevanza delle intercettazioni), mancata prova del "pactum sceleris" e della partecipazione stabile necessaria per il reato associativo (art. 416 c.p.) — in particolare la tesi che mancasse il numero minimo di tre partecipanti o l'elemento soggettivo — diniego delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato, e censure sul calcolo di recidiva e aumento per continuazione; infine, contestazioni procedurali sull'omessa valutazione di argomenti difensivi e sulla presunta aderenza del GUP all'ordinanza cautelare.
La decisione
Tutti i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in molti casi privi della specificità richiesta e, soprattutto, costituissero riproposizione di questioni già esaminate e definitivamente valutate in appello (definizione di fatto e valutazione delle prove). In particolare la Corte ha confermato la valutazione sulla responsabilità per i delitti contestati (tra cui rapina impropria, lesioni, furti, ricettazione) e ha condiviso la ricostruzione dell'esistenza dell'associazione per delinquere con almeno tre partecipanti, valorizzando elementi quali disponibilità di un garage, ripartizione degli introiti e modalità ricorrente dei furti. Il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva/continuazione sono ritenuti adeguatamente motivati dalla Corte territoriale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto integrato il reato associativo non richiedendo che tutti i partecipanti concorrano a tutti i delitti fine, bensì valutando la qualità della partecipazione (consapevolezza, contributo al programma criminoso, permanenza/struttura) e la presenza di almeno tre persone con carattere organizzativo e di continuità.
art. 417 cod. pen.
Richiamato in tema di disciplina dell'associazione; la motivazione fa riferimento alla giurisprudenza interpretativa congiunta degli artt. 416 e 417 nel definire i caratteri dell'organizzazione.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa escludere le attenuanti generiche sulla base di un giudizio di fatto fondato sulla personalità dell'imputato e sui precedenti, e che tale valutazione, se congrua e non contraddittoria, non sia sindacabile in Cassazione.
art. 581, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen. (specificità del ricorso per cassazione)
La Corte ha ritenuto che i motivi di cassazione fossero in parte privi della specificità richiesta e quindi inammissibili, richiamando l'obbligo di motivare distintamente i mezzi di impugnazione.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi che ripropongono questioni già decise in sede di appello senza mostrare errori logico-giuridici della decisione di merito.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a una somma a favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000,00) per l'irritualità dell'impugnazione.
art. 125, comma 3 e art. 192 cod. proc. pen.
Richiamati da Mininni per contestare la valutazione delle intercettazioni; la Corte ha però ritenuto che i passaggi argomentativi relativi alle intercettazioni fossero adeguati e logici, e quindi non censurabili in Cassazione.
D.Lgs. 150/2022
Richiamato in relazione alla procedibilità di taluni furti (capo FF); la Corte di merito ha considerato correttamente l'effetto del mutato regime di procedibilità ai fini della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal GUP.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione del fatto o delle prove (riconoscimenti fotografici, intercettazioni, dati di "real positioning") quando la motivazione di merito è congrua e priva di vizi logici; i motivi che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si valuta sulla qualità della partecipazione e sulla struttura/continuità del sodalizio: non è necessario che ciascun associato partecipi a tutti i delitti fine, ma che vi sia un 'pactum sceleris' stabile e una minima organizzazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sul presupposto della personalità criminosa e dei precedenti: tale valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria.
- Non è sufficiente in cassazione contestare genericamente la motivazione; i motivi devono rispettare la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e non riproporre questioni già esaminate in appello (art. 606 c.p.p.).
- Il giudice di merito può valorizzare elementi indiziari e strutturali (es. disponibilità di locali, ripartizione degli introiti, modus operandi ricorrente) per fondare la sussistenza dell'associazione e l'appartenenza dei singoli al sodalizio.
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