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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che in parte ha riformato la pronuncia di primo grado rideterminando pene e riconoscendo, per Capitaneo, la continuazione con precedenti sentenze e per altri imputati la sussistenza di responsabilità per vari reati. Le censure principali sono: criticità nella valutazione probatoria (riconoscimento fotografico della persona offesa, valore del "real positioning", rilevanza delle intercettazioni), mancata prova del "pactum sceleris" e della partecipazione stabile necessaria per il reato associativo (art. 416 c.p.) — in particolare la tesi che mancasse il numero minimo di tre partecipanti o l'elemento soggettivo — diniego delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato, e censure sul calcolo di recidiva e aumento per continuazione; infine, contestazioni procedurali sull'omessa valutazione di argomenti difensivi e sulla presunta aderenza del GUP all'ordinanza cautelare.

La decisione

Tutti i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in molti casi privi della specificità richiesta e, soprattutto, costituissero riproposizione di questioni già esaminate e definitivamente valutate in appello (definizione di fatto e valutazione delle prove). In particolare la Corte ha confermato la valutazione sulla responsabilità per i delitti contestati (tra cui rapina impropria, lesioni, furti, ricettazione) e ha condiviso la ricostruzione dell'esistenza dell'associazione per delinquere con almeno tre partecipanti, valorizzando elementi quali disponibilità di un garage, ripartizione degli introiti e modalità ricorrente dei furti. Il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva/continuazione sono ritenuti adeguatamente motivati dalla Corte territoriale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato associativo non richiedendo che tutti i partecipanti concorrano a tutti i delitti fine, bensì valutando la qualità della partecipazione (consapevolezza, contributo al programma criminoso, permanenza/struttura) e la presenza di almeno tre persone con carattere organizzativo e di continuità.

  • art. 417 cod. pen.

    Richiamato in tema di disciplina dell'associazione; la motivazione fa riferimento alla giurisprudenza interpretativa congiunta degli artt. 416 e 417 nel definire i caratteri dell'organizzazione.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa escludere le attenuanti generiche sulla base di un giudizio di fatto fondato sulla personalità dell'imputato e sui precedenti, e che tale valutazione, se congrua e non contraddittoria, non sia sindacabile in Cassazione.

  • art. 581, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen. (specificità del ricorso per cassazione)

    La Corte ha ritenuto che i motivi di cassazione fossero in parte privi della specificità richiesta e quindi inammissibili, richiamando l'obbligo di motivare distintamente i mezzi di impugnazione.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi che ripropongono questioni già decise in sede di appello senza mostrare errori logico-giuridici della decisione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a una somma a favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000,00) per l'irritualità dell'impugnazione.

  • art. 125, comma 3 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamati da Mininni per contestare la valutazione delle intercettazioni; la Corte ha però ritenuto che i passaggi argomentativi relativi alle intercettazioni fossero adeguati e logici, e quindi non censurabili in Cassazione.

  • D.Lgs. 150/2022

    Richiamato in relazione alla procedibilità di taluni furti (capo FF); la Corte di merito ha considerato correttamente l'effetto del mutato regime di procedibilità ai fini della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal GUP.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una nuova valutazione del fatto o delle prove (riconoscimenti fotografici, intercettazioni, dati di "real positioning") quando la motivazione di merito è congrua e priva di vizi logici; i motivi che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si valuta sulla qualità della partecipazione e sulla struttura/continuità del sodalizio: non è necessario che ciascun associato partecipi a tutti i delitti fine, ma che vi sia un 'pactum sceleris' stabile e una minima organizzazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sul presupposto della personalità criminosa e dei precedenti: tale valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Non è sufficiente in cassazione contestare genericamente la motivazione; i motivi devono rispettare la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e non riproporre questioni già esaminate in appello (art. 606 c.p.p.).
  • Il giudice di merito può valorizzare elementi indiziari e strutturali (es. disponibilità di locali, ripartizione degli introiti, modus operandi ricorrente) per fondare la sussistenza dell'associazione e l'appartenenza dei singoli al sodalizio.

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