Cassazione Penale, Ordinanza n. 16924/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita in relazione a fatti commessi nell'ambito di noleggi di biciclette. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio relativo al difetto dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo anche di non essere stato effettivamente riconosciuto come soggetto coinvolto nei fatti. Con il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno, lamentava la mancata individuazione dei criteri di quantificazione della provvisionale e l'asserito errato aumento di pena per la recidiva, che però non risultava contestata e non emergeva neppure dalla sentenza di merito come aumento autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproducesse censure già dedotte in appello e respinte con motivazione logica, e che fosse comunque preclusa in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva congruamente fondato l'attribuibilità dei fatti al ricorrente sui dati identificativi forniti al momento dei noleggi e aveva logicamente ravvisato il dolo specifico dell'appropriazione indebita. Il secondo motivo è stato ritenuto, in parte, non dedotto in appello e quindi inammissibile per difetto di devoluzione, e, per il resto, manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dalle modalità della condotta e dai numerosi precedenti penali; la speciale tenuità del danno era esclusa dal non esiguo valore dei beni; l'aumento per recidiva non risultava affatto applicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Le censure che non siano state previamente dedotte come motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è riconoscibile quando il valore del bene sottratto non è esiguo.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in ragione delle modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali dell'imputato.
art. 81 c.p.
Dalla sentenza di primo grado risultava un aumento di pena solo a titolo di continuazione, non per recidiva.
art. 646 c.p.
Il dolo specifico dell'appropriazione indebita è stato ritenuto sussistente in base alla consapevole violazione delle regole del rapporto di noleggio e alla riconducibilità dei fatti al ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, neppure mediante una diversa lettura, pure plausibile, degli stessi dati processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Le censure già formulate e respinte in appello non possono essere riproposte in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e congrua.
- L'eccezione relativa a un capo della decisione deve essere tempestivamente devoluta in appello, altrimenti è preclusa in cassazione per difetto di devoluzione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da elementi quali le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno non ricorre se il valore del bene oggetto di appropriazione non è esiguo.
- Per configurare l'appropriazione indebita è sufficiente che emergano la riconducibilità dei fatti all'agente e la consapevole violazione del vincolo di destinazione o delle regole del rapporto da cui il possesso deriva.
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