Sentenza del 28/09/2016 n. 19128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omesso versamento dell'ICI su un terreno qualificato come area edificabile perché incluso dal PRG in zona industriale SIN. Il contribuente sosteneva sia che il valore venale accertato dal Comune fosse eccessivo e non adeguatamente determinato, sia di avere diritto all'agevolazione prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, affermando di essere iscritto all'INPS e di coltivare direttamente il fondo. In Cassazione ha inoltre denunciato l'omesso esame della documentazione prodotta e l'insufficiente motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione degli elementi di fatto e del valore del terreno, censura riconducibile eventualmente al vizio di motivazione e non alla violazione di legge dedotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva indicato con precisione il contenuto dei documenti attestanti l'iscrizione all'INPS e il pagamento dei contributi, né la fase processuale in cui erano stati prodotti; inoltre la CTR aveva rilevato la mancata prova dell'iscrizione negli elenchi comunali e dei versamenti contributivi relativi all'anno d'imposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, in parte, privo di interesse, dato che la CTR aveva già ridotto del 10% il valore del terreno, adottando una decisione favorevole al contribuente sotto tale profilo. G.A. è stato condannato a rifondere al Comune di Bernalda 1.400 euro per spese processuali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
valore venale in comune commercio
La determinazione del valore venale dell'area edificabile richiede la valutazione concreta degli elementi di fatto. La contestazione del modo in cui tali elementi sono stati apprezzati riguarda normalmente il giudizio di merito e non configura, di per sé, violazione di legge.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
agevolazione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
Per ottenere l'agevolazione non è sufficiente allegare genericamente la qualifica agricola o l'iscrizione previdenziale: il contribuente deve fornire una prova completa dei requisiti richiesti, secondo quanto accertato nel caso concreto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
La norma è richiamata in relazione alla qualificazione del terreno ai fini ICI e alla distinzione tra area edificabile e terreno agricolo.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
La disposizione è stata considerata dalla CTR e dalla Cassazione in relazione alla necessità di provare l'iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti ai fini dell'agevolazione ICI.
Legge n. 9 del 1963, art. 11
La norma disciplina gli elenchi dei coltivatori diretti. Nel giudizio è stata ritenuta rilevante la prova dell'iscrizione nell'elenco comunale, non sostituibile automaticamente dalla mera allegazione dell'iscrizione all'INPS senza indicazione e produzione puntuale della documentazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo. Non è corretto utilizzare la violazione di legge per contestare soltanto la valutazione delle prove; inoltre, le censure devono essere specifiche e autosufficienti.
Massime di principio
- Quando si contesta il valore attribuito dall'amministrazione a un'area edificabile, occorre distinguere tra errore nell'interpretazione della norma e contestazione della valutazione concreta delle prove. Quest'ultima deve essere formulata con il corretto vizio processuale e con indicazione precisa degli elementi trascurati.
- Per beneficiare di un'agevolazione fiscale fondata sulla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, è necessario dimostrare in modo documentale tutti i requisiti richiesti per lo specifico anno d'imposta, inclusi iscrizione agli elenchi pertinenti, conduzione diretta e versamento dei contributi, quando richiesti.
- Nel ricorso per cassazione i documenti decisivi devono essere individuati, descritti nel loro contenuto essenziale e collegati alla fase processuale in cui sono stati prodotti. Il semplice richiamo generico a documenti presenti in atti è insufficiente.
- Manca l'interesse a impugnare una statuizione che sia già favorevole al contribuente, come la riduzione del valore imponibile, salvo che venga dimostrato un concreto e attuale pregiudizio.
- La riduzione giudiziale del valore accertato non comporta necessariamente la vittoria del contribuente: se il ricorso viene rigettato sui motivi residui, il contribuente può risultare soccombente e essere condannato alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 618 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 1643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 1651 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 2386 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 19073 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →