Direttiva 2025/290
Direttiva delegata (UE) 2025/290 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa in linea con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea del 19 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2025/290 aggiorna il catalogo dei prodotti per la difesa contenuto nell’allegato della direttiva 2009/43/CE, allineandolo alla versione aggiornata dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottata il 19 febbraio 2024. Si tratta di un adeguamento tecnico, ma rilevante per delimitare i prodotti soggetti alla disciplina sui trasferimenti intra-UE di materiale per la difesa. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 maggio 2025 e applicarla dal 5 giugno 2025.
Aggiorna l’allegato della direttiva 2009/43/CE adeguando l’elenco dei prodotti per la difesa all’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’UE del 19 febbraio 2024.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione al recepimento della modifica dell’allegato della direttiva 2009/43/CE, che disciplina i trasferimenti all’interno dell’Unione di prodotti per la difesa. L’intervento incide sull’elenco dei prodotti per la difesa (Military List) e, quindi, sul perimetro dei beni soggetti al regime della direttiva 2009/43/CE; non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna il rinvio tecnico all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. La direttiva è destinata agli Stati membri e richiede misure nazionali di attuazione entro il termine fissato, con applicazione differita al 5 giugno 2025.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa nella direttiva 2009/43/CE
La direttiva delegata (UE) 2025/290 della Commissione interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione di prodotti per la difesa. La finalità è esclusivamente di aggiornamento tecnico-normativo: l’allegato della direttiva 2009/43/CE deve corrispondere rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, aggiornato dal Consiglio il 19 febbraio 2024.
Obiettivo e contesto normativo
La Commissione adotta la direttiva delegata sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2009/43/CE. Nei considerando si sottolinea che la coerenza tra l’allegato della direttiva e l’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE è necessaria per mantenere allineato il perimetro dei prodotti per la difesa soggetti al regime di trasferimento intra-UE. La modifica non ridefinisce la disciplina di fondo, ma sostituisce l’elenco allegato alla direttiva 2009/43/CE con la nuova versione armonizzata.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i prodotti per la difesa compresi nell’allegato della direttiva 2009/43/CE. L’allegato, riformulato integralmente, contiene il classico elenco Military List (ML1-ML22), che copre in sintesi:
- armi leggere, armi automatiche e loro accessori;
- artiglieria, lanciatori e munizioni;
- bombe, missili, razzi, dispositivi esplosivi e cariche;
- apparecchiature per direzione del tiro, sorveglianza, contromisure e guerra elettronica;
- veicoli terrestri, navi da guerra, aeromobili, UAV, veicoli spaziali e relativi componenti;
- agenti chimici, biologici, materiali radioattivi e equipaggiamenti di protezione/decontaminazione;
- materiali energetici, propellenti, ossidanti, additivi, precursori e polveri reattive;
- software e tecnologia specificamente militari.
L’allegato precisa inoltre numerose esclusioni e note applicative, soprattutto per beni storici, civili o sportivi, per prodotti certificati per uso civile, e per determinate sostanze o equipaggiamenti utilizzati in applicazioni non militari.
Struttura dell’allegato aggiornato
Il nuovo allegato è articolato in voci ML1-ML22 e in un ampio apparato di definizioni. Per un operatore economico o un consulente, il dato essenziale è che la classificazione rimane fortemente tecnica e include sia il bene finale sia componenti, accessori, software e tecnologia appositamente progettati o modificati per uso militare.
Tra le aree più rilevanti figurano:
- ML1-ML3: armi da fuoco, armi di grosso calibro e munizioni;
- ML4-ML5: ordigni, esplosivi, apparecchiature di tiro e contromisura;
- ML6-ML10: veicoli terrestri, navi, aeromobili, UAV e sistemi correlati;
- ML11-ML13: elettronica militare, sistemi di protezione e corazzature;
- ML14-ML18: addestramento, visione, semilavorati, apparecchiature di produzione e test;
- ML19-ML22: sistemi d’arma ad energia diretta, criogenica/superconduttori, software e tecnologia.
Definizioni chiave
L’allegato contiene un corpus di definizioni vincolanti per l’interpretazione uniforme dei termini usati nell’elenco. Tra le definizioni rilevanti si segnalano, tra le altre:
- «aeromobile», «aeromobile civile», «velivoli senza pilota» (UAV), «veicoli più leggeri dell’aria»;
- «software», «tecnologia», «sviluppo», «produzione», «utilizzazione»;
- «materiali energetici», «esplosivi», «propellenti», «pirotecnici»;
- «biocatalizzatori», «biopolimeri», «agenti biologici», «agenti antisommossa»;
- «superconduttori», «laser», «reattore nucleare», «sistema di navigazione satellitare»;
- «norme equivalenti», che consentono il rinvio a standard nazionali o internazionali comparabili riconosciuti dagli Stati membri o dagli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar.
Queste definizioni hanno un impatto pratico significativo sulla classificazione doganale e autorizzativa dei prodotti e sulla corretta applicazione del regime di trasferimento.
Regole di recepimento e applicazione
L’articolo 2 disciplina gli obblighi degli Stati membri. Essi devono:
- adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 maggio 2025;
- applicarle a decorrere dal 5 giugno 2025;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere anche il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva consente agli Stati membri di scegliere forma e mezzi del recepimento, in coerenza con la natura della direttiva, ma non lascia margini sul risultato finale: l’allegato nazionale deve essere allineato alla nuova Military List entro la scadenza fissata.
Indicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore difesa, il punto centrale è che l’aggiornamento può incidere sulla qualificazione di prodotti, componenti, software e tecnologia ai fini delle autorizzazioni ai trasferimenti intra-UE previste dalla direttiva 2009/43/CE. È quindi opportuno verificare tempestivamente:
- l’eventuale inclusione o esclusione di specifici beni nella nuova formulazione dell’allegato;
- la coerenza della documentazione tecnica con le definizioni dell’elenco;
- gli effetti sulle procedure interne di compliance, classificazione e autorizzazione;
- il corretto adeguamento degli atti nazionali di recepimento entro i termini previsti.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. La data di applicazione delle misure nazionali è però differita al 5 giugno 2025, che rappresenta il termine operativo per l’allineamento sostanziale del diritto interno al nuovo allegato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sui prodotti per la difesa
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo allegato alla direttiva delegata, per mantenere l’allineamento rigoroso con l’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE aggiornato dal Consiglio il 19 febbraio 2024.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 5 giugno 2025. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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