Direttiva 2024/2749
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce in vari atti di armonizzazione settoriale un insieme di procedure straordinarie da attivare in caso di emergenza nel mercato interno, per accelerare l’immissione sul mercato di beni rilevanti per la crisi. Il meccanismo combina priorità alle valutazioni di conformità, autorizzazioni nazionali eccezionali estensibili a tutta l’Unione tramite atti di esecuzione della Commissione, e strumenti alternativi di presunzione di conformità basati su norme o specifiche comuni. In parallelo rafforza la vigilanza del mercato e la cooperazione tra autorità, mantenendo fermi i requisiti essenziali di sicurezza e, in linea di principio, escludendo la marcatura CE per i prodotti autorizzati in deroga. La trasposizione deve avvenire entro il 29 maggio 2026, con applicazione dal 30 maggio 2026.
Modifica di dieci direttive di armonizzazione sui prodotti per introdurre procedure di emergenza nel mercato interno, presunzione di conformità alternativa, autorizzazioni temporanee nazionali estensibili a livello UE e priorità alla vigilanza del mercato in caso di crisi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e modifica, in relazione ai soli prodotti/designazioni indicati, le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE. Le nuove misure emergenziali operano solo quando: (i) la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747; (ii) il prodotto in questione è designato come "bene rilevante per la crisi"; (iii) è attiva la "modalità di emergenza nel mercato interno". Sono previste eccezioni e regimi speciali per specifiche categorie di prodotti armonizzati, con applicazione limitata nel tempo e nel territorio, e con cessazione automatica al venir meno dell’emergenza, salvo taluni effetti residui su prodotti già immessi sul mercato e su misure di vigilanza.
Direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza nel mercato interno per prodotti armonizzati
La direttiva modifica numerose direttive settoriali di armonizzazione dei prodotti per introdurre un quadro straordinario applicabile in caso di emergenza nel mercato interno, in coordinamento con il regolamento (UE) 2024/2747. L’obiettivo è consentire l’immissione rapida sul mercato di beni rilevanti per la crisi, senza abbassare i requisiti essenziali di sicurezza e senza compromettere la fiducia nella marcatura CE per il regime ordinario.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva risponde all’esigenza, emersa in crisi precedenti, di disporre di strumenti più flessibili rispetto alle ordinarie procedure di valutazione della conformità. Il legislatore UE ritiene che, in presenza di gravi perturbazioni del mercato interno, possano essere necessari canali supplementari per la commercializzazione di prodotti essenziali, mantenendo però una struttura coerente con l’armonizzazione tecnica e con il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
Ambito materiale e direttive modificate
Il testo modifica dieci direttive: 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE. Le categorie interessate sono, rispettivamente, macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, macchine, attrezzature a pressione trasportabili, recipienti semplici a pressione, compatibilità elettromagnetica, ascensori, apparecchi e sistemi per atmosfere esplosive, materiale elettrico a bassa tensione, apparecchiature radio, attrezzature a pressione e insiemi. In ciascuna direttiva sono inserite definizioni comuni di "beni rilevanti per la crisi" e di "modalità di emergenza nel mercato interno".
Condizioni di attivazione delle procedure di emergenza
Le procedure derogatorie si applicano solo se:
- la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti interessati;
- i prodotti sono stati designati come beni rilevanti per la crisi;
- è attiva la modalità di emergenza nel mercato interno.
Per ciascuna direttiva, la norma di apertura del nuovo capo/capitolo di emergenza ribadisce il carattere strettamente eccezionale e temporaneo delle misure.
Priorità alle valutazioni di conformità
Per i prodotti che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, tali organismi devono trattare con priorità le domande relative ai beni rilevanti per la crisi. Questa priorità riguarda anche domande presentate prima dell’attivazione delle procedure di emergenza.
La direttiva impone inoltre che la priorità non produca costi aggiuntivi sproporzionati per gli operatori economici interessati. Gli organismi notificati devono compiere sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova, così da evitare colli di bottiglia nella fase di crisi.
Autorizzazione nazionale eccezionale e estensione UE
Il cuore del meccanismo è una deroga alle procedure ordinarie di valutazione della conformità. Su richiesta motivata di un operatore economico, lo Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’utilizzo a fini propri di specifici prodotti anche senza completare le ordinarie procedure con organismo notificato, a condizione che la conformità a tutti i requisiti essenziali applicabili sia stata dimostrata secondo le procedure indicate nell’autorizzazione.
Lo Stato membro deve notificare immediatamente la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Se i requisiti dell’autorizzazione garantiscono la conformità ai requisiti essenziali, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione all’intera Unione e stabilisce le condizioni di immissione sul mercato. In situazioni di urgenza debitamente giustificate, la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili.
Contenuto minimo delle autorizzazioni
Le autorizzazioni nazionali devono almeno specificare:
- la descrizione delle procedure seguite per dimostrare la conformità;
- eventuali requisiti di tracciabilità;
- la data di scadenza, che non può superare l’ultimo giorno della modalità di emergenza nel mercato interno;
- eventuali requisiti per la costante valutazione della conformità;
- le misure da adottare alla scadenza o disattivazione dell’emergenza per i prodotti già immessi sul mercato o messi in servizio/usati a fini propri.
In più, i prodotti autorizzati devono recare un’informazione che li identifichi come "beni rilevanti per la crisi". Le informazioni e l’etichettatura devono essere chiare, comprensibili e intelligibili, e, se del caso, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
Effetti sulla marcatura CE e sui marchi settoriali
Per i prodotti autorizzati in via eccezionale, la direttiva deroga alle disposizioni ordinarie sulla marcatura CE; nei diversi settori, ciò comporta anche la disapplicazione delle norme che presuppongono la marcatura o il marchio di conformità settoriale ordinario. La scelta è coerente con il fatto che il prodotto non passa per l’iter ordinario completo, pur dovendo comunque rispettare i requisiti essenziali di sicurezza applicabili.
Presunzione di conformità alternativa: norme e specifiche comuni
Un ulteriore meccanismo emergenziale consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che elenchino norme appropriate o stabiliscano specifiche comuni. La base è duplice:
- assenza di riferimenti a norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e mancata previsione di pubblicazione entro un termine ragionevole;
- oppure gravi perturbazioni del mercato interno che limitano in modo significativo l’uso delle norme armonizzate già pubblicate.
La conformità a tali norme o specifiche comuni genera presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili per la durata dell’emergenza. Dal giorno successivo alla cessazione o disattivazione dell’emergenza, i fabbricanti non possono più basarsi su tale presunzione. Tuttavia, i prodotti già immessi sul mercato e conformi alle norme o specifiche comuni possono continuare a essere considerati conformi, salvo rischio per la salute o la sicurezza.
Ruolo della Commissione e consultazione degli stakeholder
Prima di adottare gli atti di esecuzione sulle specifiche comuni, la Commissione deve comunicare al comitato competente del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene sussistenti le condizioni previste. Nella preparazione degli atti, la Commissione deve tenere conto dei pareri di organismi o gruppi di esperti istituiti dalla direttiva e consultare debitamente i portatori di interessi pertinenti.
Vigilanza del mercato, cooperazione e assistenza reciproca
Le autorità di vigilanza del mercato devono attribuire priorità ai prodotti interessati dagli atti di esecuzione emergenziali. La Commissione coordina tali sforzi tramite la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2019/1020.
Le autorità nazionali devono inoltre compiere i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità, anche mediante:
- mobilitazione e invio di gruppi di esperti;
- rafforzamento temporaneo del personale;
- supporto logistico;
- aumento della capacità di prova.
La direttiva prevede anche la trasmissione immediata alla Commissione e agli altri Stati membri delle autorizzazioni rilasciate e delle misure correttive o restrittive adottate. Il sistema ICSMS può essere utilizzato per la notifica e lo scambio delle informazioni, in coerenza con il regolamento (UE) 2019/1020.
Profili settoriali specifici
Le regole sopra descritte sono declinate in ciascun settore con adattamenti terminologici, ma la struttura è sostanzialmente identica: macchine, attrezzature a pressione trasportabili, recipienti semplici a pressione, compatibilità elettromagnetica, ascensori, apparecchi e sistemi in atmosfera esplosiva, materiale elettrico a bassa tensione, apparecchiature radio, attrezzature a pressione e insiemi.
In alcuni casi il testo distingue tra immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzo a fini propri da parte del fabbricante; in altri richiama anche gli installatori o gli importatori, secondo la disciplina settoriale. Il termine massimo di validità delle autorizzazioni resta comunque ancorato alla durata della modalità di emergenza.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 maggio 2026 e applicarle dal 30 maggio 2026. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nel settore disciplinato dalla direttiva a partire dalla sua entrata in vigore.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri destinatari quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Quadro generale e coordinamento con il regolamento (UE) 2024/2747
La direttiva si coordina con il regolamento (UE) 2024/2747, che istituisce il quadro di misure per l’emergenza e la resilienza del mercato interno. Le nuove regole settoriali operano solo a seguito dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e per prodotti designati come beni rilevanti per la crisi, con poteri di esecuzione attribuiti alla Commissione per misure correttive, restrittive, etichettatura e tracciabilità.
Definizioni comuni di beni rilevanti per la crisi e modalità di emergenza
In ciascuna direttiva modificata sono aggiunte le definizioni di "beni rilevanti per la crisi" e di "modalità di emergenza nel mercato interno", rinviando alle definizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2747. Le definizioni servono a circoscrivere l’ambito oggettivo e temporale delle procedure derogatorie.
Assegnazione della priorità alle procedure di valutazione della conformità
Per i prodotti soggetti a valutazione della conformità con coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, gli organismi notificati devono trattare con priorità le domande relative ai beni rilevanti per la crisi, indipendentemente dal momento di presentazione. La priorità non deve generare costi aggiuntivi sproporzionati per fabbricanti/installatori/importatori e gli organismi notificati devono compiere sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova.
Deroghe temporanee con autorizzazione nazionale e validità UE
Uno Stato membro può, su richiesta motivata dell’operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio/utilizzo di specifici prodotti anche se non sono state eseguite le ordinarie procedure che richiedono un organismo notificato, purché sia dimostrata la conformità ai requisiti essenziali applicabili. L’autorizzazione deve essere notificata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri; la Commissione, se i requisiti garantiscono la conformità, adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione all’intera Unione e fissa le condizioni applicabili. In casi urgenti la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili.
Contenuto minimo delle autorizzazioni e tracciabilità
Le autorizzazioni nazionali devono indicare almeno: le procedure seguite per dimostrare la conformità; i requisiti di tracciabilità; una data di scadenza non oltre l’ultimo giorno della modalità di emergenza; eventuali requisiti per la costante valutazione della conformità; le misure da adottare alla scadenza o disattivazione dell’emergenza. I prodotti autorizzati devono recare un’informazione che li identifichi come beni rilevanti per la crisi, con indicazioni chiare, comprensibili e intelligibili.
Assenza di marcatura CE o del marchio equivalente nei regimi derogatori
Per i prodotti ammessi sulla base delle autorizzazioni eccezionali, la direttiva prevede la deroga alle disposizioni ordinarie sulla marcatura CE (o sui marchi settoriali equivalenti, come il marchio Pi per le attrezzature a pressione trasportabili). L’assenza della marcatura segnala che il prodotto è immesso sul mercato tramite il canale emergenziale e non tramite la procedura ordinaria.
Presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni
Quando mancano norme armonizzate pubblicate o quando le perturbazioni del mercato interno rendono significativamente difficile l’uso delle norme armonizzate già pubblicate, la Commissione può adottare atti di esecuzione che elenchino norme europee, nazionali o internazionali rilevanti, oppure stabiliscano specifiche comuni. La conformità a tali norme o specifiche produce presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili per la durata della modalità di emergenza. Se la presunzione è contestata o se una norma/specifica non risulta adeguata, gli Stati membri possono informare la Commissione che può modificare o abrogare l’atto di esecuzione.
Vigilanza del mercato e mutua assistenza
Gli Stati membri devono conferire priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati negli atti di esecuzione emergenziali. Le autorità nazionali devono inoltre prestare assistenza alle altre autorità, anche mediante invio di esperti, rafforzamento temporaneo del personale e supporto logistico o di prova. La Commissione coordina gli sforzi tramite la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2019/1020.
Notifiche, cooperazione e poteri correttivi
Le autorizzazioni nazionali e le eventuali misure correttive o restrittive devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, con possibile uso dell’ICSMS. Le autorità di vigilanza del mercato possono adottare tutte le misure previste dal regolamento (UE) 2019/1020 e dalla direttiva settoriale. La Commissione può adottare atti di esecuzione su misure correttive, procedure, etichettatura e tracciabilità.
Sanzioni e obblighi di attuazione nazionale
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle direttive modificate, incluse quelle introdotte dalla presente direttiva, e devono assicurarne l’applicazione da parte delle autorità competenti e di notifica.
Recepimento ed entrata in applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 29 maggio 2026 e applicarle dal 30 maggio 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione i progetti di disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva a partire dall’entrata in vigore.
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