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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16379/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Armand Jaku impugnava la sentenza di patteggiamento con cui era stato condannato a 4 anni e 6 mesi e 30.000 euro di multa per detenzione ai fini di cessione di 2,997 kg di cocaina, nonché disposta la confisca del denaro sequestrato, la confisca dell'autovettura e l'espulsione a pena espiata. Il ricorso articolava due censure principali: 1) vizio della motivazione e contraddittorietà per l'applicazione dell'espulsione per pericolosità sociale nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e del ruolo marginale; 2) vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla confisca del denaro (ai sensi dell'art.85-bis d.P.R. 309/1990) e, in parte, dell'autovettura, per non aver valutato i presupposti della confisca per sproporzione e il nesso tra il denaro e il reato contestato (detenzione/trasporto, non cessione).

La decisione

La Cassazione ha rigettato la censura sull'espulsione ritenendo corretta la motivazione del Tribunale: la pericolosità sociale è stata valutata concretamente con riferimento alle circostanze di cui all'art.133 c.p. (modalità di commissione, uso di vettura modificata, indici di collegamento a contesti di traffico organizzato), e non è incompatibile con il riconoscimento di attenuanti generiche per ruolo marginale. Quanto alla confisca del denaro, la Corte ha annullato la statuizione in quanto il Tribunale non ha svolto l'onere motivazionale richiesto per la confisca "per sproporzione" ai sensi dell'art.85-bis: va verificata la provenienza e la proporzionalità rispetto a fonti lecite e il nesso fra somma e reato per cui si è condannati; nel caso di detenzione/trasporto (non di cessione) manca normalmente il nesso necessario. La confisca dell'autovettura invece è stata ritenuta motivata: essendo provate modifiche strutturali idonee a occultare droga, sussiste il nesso di strumentalità ai fini della confisca ex art.240 c.p. Dispositivo: annullamento limitato alla confisca della somma di denaro e rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Massa in diversa composizione; ricorso rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sulla definizione del procedimento con patteggiamento; la sentenza impugnata è originata da applicazione di tale istituto

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la formulazione dei motivi in cassazione relativi alla sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limite di impugnabilità in cassazione delle misure di sicurezza concordate: se la misura non è stata oggetto dell'accordo, la sentenza di patteggiamento è comunque impugnabile per motivazione

  • art. 606 c.p.p.

    Regole generali sui motivi di cassazione per vizio di motivazione; applicabile alla sentenza di patteggiamento non concordata

  • art. 203 c.p.

    Collega la nozione di pericolosità sociale alla probabilità di recidiva; la Corte richiama questo principio per il giudizio di pericolosità

  • art. 133 c.p.

    Elenca le circostanze da valutare ai fini della pericolosità e della pena; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare le modalità di commissione e gli indici di inserimento in circuiti criminali come elementi ai fini della pericolosità

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte osserva che il riconoscimento delle attenuanti non impedisce l'accertamento della pericolosità sociale

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina della confisca per sproporzione/atti prodromici: la Corte rileva che la confisca del denaro richiede un onere motivazionale sul rapporto tra somme e fonti lecite e sulla loro eventuale sproporzione rispetto ai redditi leciti, che qui non è stato assolto

  • comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma specifica sulla confisca in materia di stupefacenti introdotta nel 2016; la Corte ricorda che per reati di mera detenzione/trasporto non è applicabile il collegamento previsto per i proventi di spaccio

  • art. 240 c.p.

    Consente la confisca delle cose che hanno servito a commettere il reato o ne costituiscono il prodotto/profitto; applicata correttamente alla vettura che presentava modifiche strutturali strumentali al trasporto/occultamento della droga

  • art. 100 d.P.R. 309/1990

    Richiamato erroneamente dal Tribunale secondo la Corte, ma l'esito sostanziale della confisca dell'autovettura è stato comunque supportato dall'art.240 c.p.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p. (richiamato)

    Richiamato dalla Corte per precisare i limiti di impugnabilità delle misure di sicurezza concordate; nel caso la misura non era concordata e pertanto ricorribile per motivazione

Massime di principio

  • La misura dell'espulsione a pena espiata per reati di stupefacenti richiede un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale, basato su circostanze di fatto (art.133 c.p.) e non può essere esclusa automaticamente dal riconoscimento di attenuanti generiche
  • La sentenza di patteggiamento non concordata sulla misura di sicurezza è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale (art.606 c.p.p.)
  • La confisca di somme di denaro ai sensi dell'art.85-bis d.P.R. 309/1990 richiede una specifica motivazione: occorre verificare la provenienza delle somme, la loro proporzionalità rispetto a redditi leciti e il nesso tra le somme e il reato per cui si procede; se manca tale valutazione, la confisca può essere annullata
  • Per reati non caratterizzati dalla cessione (es. mera detenzione o trasporto), è più difficoltoso dimostrare che somme di denaro costituiscano il profitto del reato contestato; la confisca per sproporzione va valutata con attenzione rispetto al nesso causale
  • La confisca dell'autovettura è ammissibile se è dimostrato un collegamento stabile o funzionale col reato (modifiche strutturali, accorgimenti per occultamento), anche se il veicolo conserva la funzionalità originaria
  • In cassazione la Corte può annullare parzialmente la sentenza (es. solo la misura ablativa) e rinviare per nuovo giudizio sul punto, ordinando la valutazione specifica mancante

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