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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9010/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli annullamenti degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2004 emessi nei confronti di una società di diritto lussemburghese ritenuta fiscalmente residente in Italia. Questione giuridica principale: applicabilità del cosiddetto "raddoppio" dei termini di accertamento (art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972) in presenza di violazioni tributarie che comportano obbligo di denuncia penale, nonché la rilevanza della effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario, l'eventuale prescrizione del reato e la cumulabilità del raddoppio con la proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. È stata inoltre valutata l'applicabilità del raddoppio all'IRAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in parte, ritenendo errata la disapplicazione del raddoppio da parte della CTR. Principali statuizioni: il raddoppio dei termini è applicabile alle imposte diverse dall'IRAP se sussistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario; la prescrizione del reato al momento della notifica degli avvisi non esclude l'applicabilità del raddoppio; il raddoppio non è applicabile all'IRAP perché le relative violazioni non comportano sanzioni penali. Sul punto della cumulabilità con la proroga biennale ex art. 10 legge 289/2002, la Corte richiama il principio costituzionale secondo cui gli allungamenti temporali non sono cumulabili in modo da rendere irragionevolmente lunghi i termini: va considerato il massimo ampliamento previsto dalla normativa più favorevole per l'Amministrazione. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovi accertamenti di fatto e applicazione dei principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale. La Corte afferma che, nella versione applicabile ratione temporis, il raddoppio richiede la sussistenza di seri indizi di reato e non l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario; la prescrizione del reato non impedisce l'applicazione del raddoppio.

  • art. 57, d.P.R. n. 633/1972

    Parallelamente all'art. 43 DPR 600/1973, disciplina il raddoppio dei termini per l'IVA; applicazione subordinata alla sussistenza di seri indizi di reato.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di denuncia penale e ai termini processuali; nel caso in esame la mancata denuncia penale entro il termine ordinario non esclude il raddoppio se sussistono seri indizi di reato.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Contiene i reati tributari i cui seri indizi possono far sorgere l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini.

  • art. 10, legge n. 289/2002

    Prevede una proroga biennale dei termini di accertamento per specifiche situazioni. La Corte dispone che tale proroga non è cumulabile con il raddoppio laddove ciò comporterebbe un ampliamento temporale irragionevole; va applicato il massimo ampliamento previsto dalla normativa più favorevole per l'Amministrazione.

  • d.lgs. n. 128/2015, art. 2

    Ha introdotto limiti all'applicazione del raddoppio richiedendo l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario: la Corte rileva che tali modifiche non si applicano agli atti notificati anteriormente al termine di efficacia previsto dalla disciplina transitoria, quindi non incidono sugli avvisi oggetto del processo.

  • legge n. 208/2015 (commi 130-132)

    Ha successivamente eliminato la fattispecie del raddoppio; per gli atti già notificati si applicano le disposizioni anteriori in virtù del regime transitorio richiamato dalla Corte.

  • sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Fornisce orientamento sull'interpretazione costituzionalmente orientata: non vanno cumulati meccanismi di proroga e raddoppio in modo da creare termini irragionevolmente lunghi; in caso di concorrenza si deve considerare il massimo ampliamento previsto dalla singola normativa più favorevole per l'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il "raddoppio" dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) si applica se esistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia penale; non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario per rendere operativo il raddoppio (per gli atti notificati nel regime ratione temporis applicabile).
  • La prescrizione del reato tributario al momento della notifica dell'avviso non esclude, di per sé, l'applicazione del raddoppio: rileva l'astratta configurabilità del reato e l'obbligo di denuncia, non l'esito penale.
  • Il raddoppio non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni relative all'IRAP non sono presidiate da sanzioni penali e quindi non ricorrono i presupposti per il raddoppio.
  • Le modifiche legislative successive che limitano od eliminano il raddoppio (d.lgs. 128/2015 e legge 208/2015) non incidono sugli atti già notificati se il regime transitorio le esclude; pertanto va sempre verificata la applicabilità ratione temporis.
  • Il raddoppio non è cumulabile con altre forme di proroga dei termini (es. proroga biennale art. 10 legge 289/2002) se la cumulazione produce un ampliamento temporale irragionevole; in presenza di più meccanismi va preso il massimo ampliamento previsto dalla normativa più favorevole per l'Amministrazione.
  • Nei casi concreti la verifica della sussistenza dei seri indizi di reato e della non pretestuosità dell'uso del raddoppio è di merito: il giudice di merito deve accertare i fatti e poi applicare i principi di diritto indicati dalla Cassazione.

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