Regolamento (UE) 2025/298
Regolamento delegato (UE) 2025/298 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia utilizzata per stimare il numero e il valore delle operazioni associate a usi di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro come mezzo di scambio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato precisa come gli emittenti debbano stimare e comunicare le operazioni che rientrano nell’uso di token collegati ad attività come mezzo di scambio, ai fini dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114. La disciplina delimita quali operazioni vanno considerate, esclude alcuni trasferimenti interni e quelli non riconducibili a pagamenti di beni o servizi, e stabilisce i criteri di valorizzazione e di riconciliazione dei dati. Le regole si applicano anche, in modo adattato, ai token di moneta elettronica denominati in valute non ufficiali di uno Stato membro.
Metodologia per stimare il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere associate all’uso di token collegati ad attività come mezzo di scambio, applicabile anche a taluni token di moneta elettronica.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di token collegati ad attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, per la determinazione e comunicazione all’autorità competente del numero medio e del valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere rilevanti per ciascuna area monetaria unica dell’Unione. Si applica mutatis mutandis anche ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro, in virtù dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Restano fuori dal perimetro le operazioni tra portafogli non custoditi o tra tali portafogli e altri indirizzi non controllati dall’emittente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché i trasferimenti tra conti o indirizzi della stessa persona.
Metodologia per la stima delle operazioni associate all’uso di token collegati ad attività come mezzo di scambio
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) precisando la metodologia che gli emittenti devono utilizzare per stimare il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere rilevanti ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d). Il testo nasce dall’esigenza di delimitare con maggiore precisione quali transazioni siano effettivamente riconducibili all’uso del token come mezzo di scambio e di assicurare dati coerenti, comparabili e verificabili dalle autorità competenti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli emittenti di token collegati ad attività e, per effetto del rinvio dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, si applica anche mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non sia una valuta ufficiale di uno Stato membro. Il perimetro geografico rilevante è quello dell’area monetaria unica, definita come uno o più paesi aventi la stessa valuta ufficiale. La stima va effettuata per ciascuna area monetaria unica e solo se ordinante e beneficiario si trovano nella medesima area.
Definizioni essenziali
Ai fini del regolamento assumono rilievo tre nozioni:
- area monetaria unica: uno o più paesi con la stessa valuta ufficiale;
- portafoglio custodito: indirizzo in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività detiene custodia o controllo delle cripto-attività o dei relativi mezzi di accesso;
- portafoglio non custodito: indirizzo in cui l’utente controlla direttamente i mezzi di accesso.
Queste definizioni servono a distinguere le transazioni che entrano nella comunicazione da quelle che restano fuori dal perimetro informativo.
Operazioni rilevanti e operazioni escluse
L’articolo 3 individua la logica di calcolo: l’emittente parte dal totale delle operazioni con il token nel trimestre e sottrae una serie di operazioni che, pur coinvolgendo il token, non rientrano nell’uso come mezzo di scambio. In particolare, sono escluse:
- le operazioni di scambio con fondi o altre cripto-attività effettuate con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività;
- le operazioni in cui il token è usato come garanzia reale per operazioni con strumenti finanziari;
- le operazioni di regolamento di contratti derivati;
- le ulteriori operazioni per le quali l’emittente abbia fondati motivi per ritenere che non vi sia finalità di pagamento di beni o servizi, purché tale presunzione sia dimostrabile all’autorità competente su richiesta.
Sono invece incluse le operazioni in cui una o più cripto-attività diverse dal token vengono usate per pagare beni e servizi, se la transazione è regolata nel token. Il considerando e l’articolo 3 chiariscono inoltre che la nozione di operazione comprende operazioni on-chain e off-chain, tra portafogli custoditi e tra portafoglio custodito e portafoglio non custodito o altri indirizzi non controllati, mentre non comprende i trasferimenti tra conti o indirizzi della stessa persona.
Presupposto territoriale e relazione con la finalità dell’operazione
Il regolamento circoscrive la rilevanza alle operazioni in cui sia l’ordinante sia il beneficiario siano situati nella stessa area monetaria unica dell’Unione. La nozione di ubicazione è definita in modo diverso a seconda del soggetto: per le persone fisiche vale la residenza abituale, per le persone giuridiche l’indirizzo della sede legale. Inoltre, il criterio sostanziale decisivo è la finalità dell’operazione: rientrano nella comunicazione le operazioni di pagamento di beni o servizi, mentre sono escluse le mere negoziazioni o i meri scambi di cripto-attività che siano solo regolati in token collegati ad attività senza finalità di pagamento sottostante.
Calcolo del numero medio e del valore medio trimestrale
L’articolo 4 impone il calcolo del numero medio e del valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere alla data di riferimento del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, per ciascuna area monetaria unica. Il valore deve essere comunicato nella valuta ufficiale dello Stato membro d’origine dell’emittente.
Quanto alla valorizzazione:
- se il paniere di attività del token comprende una o più valute ufficiali diverse da quella di comunicazione, si applicano i pertinenti tassi di cambio di fine giornata per ciascun giorno del periodo di riferimento;
- se il paniere comprende attività diverse da una valuta ufficiale, si utilizzano i prezzi di mercato di fine giornata, ove possibile, in linea con i principi di valutazione previsti dagli articoli 39, paragrafo 2, lettera c), e 36, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2023/1114;
- per i token di moneta elettronica denominati in una valuta non ufficiale di uno Stato membro, si applicano i pertinenti tassi di cambio di fine giornata.
Qualità dei dati, fonti informative e riconciliazione
L’articolo 5 richiede che l’emittente disponga di sistemi e procedure idonei a garantire correttezza, completezza e tempestività dei dati trasmessi all’autorità competente, nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902. Tali sistemi devono consentire la riconciliazione fra:
- i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario;
- oppure, nei casi di operazioni da un portafoglio custodito a un portafoglio non custodito, i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività dell’ordinante;
- e i dati provenienti da altre fonti, inclusi, se del caso, quelli disponibili sul registro distribuito.
La finalità è garantire stime affidabili e solide del numero medio e del valore aggregato medio trimestrali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito materiale
L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: specificare la metodologia per stimare il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere associate all’uso di un token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114. La stessa disciplina si applica mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce le definizioni di area monetaria unica, portafoglio custodito e portafoglio non custodito. L’area monetaria unica è uno o più paesi aventi la stessa valuta ufficiale; il portafoglio custodito è quello in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività detiene custodia o controllo dei cripto-asset o dei mezzi di accesso; il portafoglio non custodito è quello in cui l’utente controlla direttamente i mezzi di accesso.
Operazioni da includere e da escludere nella stima
L’articolo 3 stabilisce che l’emittente deve calcolare la stima partendo dal numero e dal valore totali delle operazioni con il token nel trimestre di riferimento, sottraendo: gli scambi con fondi o altre cripto-attività con l’emittente o un prestatore di servizi per le cripto-attività; l’uso del token come garanzia reale per operazioni con strumenti finanziari; l’uso per regolare contratti derivati; e altre operazioni per le quali l’emittente abbia fondati motivi per ritenere che la finalità non sia il pagamento di beni o servizi, purché ciò sia dimostrabile all’autorità competente su richiesta. Sono invece incluse anche le operazioni in cui altre cripto-attività sono usate per pagare beni o servizi, purché la transazione sia regolata nel token. Sono ricomprese operazioni on-chain e off-chain, tra portafogli custoditi e tra portafoglio custodito e portafoglio non custodito o altri indirizzi non controllati. Sono esclusi i trasferimenti tra conti o indirizzi della stessa persona e le operazioni in cui ordinante e beneficiario non sono entrambi situati nella stessa area monetaria unica dell’Unione.
Criteri di calcolo del numero medio e del valore medio trimestrale
L’articolo 4 impone all’emittente di calcolare, per ciascuna area monetaria unica, il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere alla data di riferimento del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il valore va comunicato nella valuta ufficiale dello Stato membro d’origine dell’emittente. Se il paniere include altre valute ufficiali, si usano i tassi di cambio applicabili a fine giornata; se include attività diverse da valute ufficiali, si utilizzano i prezzi di mercato di fine giornata, ove possibile; per i token di moneta elettronica denominati in una valuta non ufficiale di uno Stato membro si usano i relativi tassi di cambio di fine giornata.
Qualità dei dati e riconciliazione delle informazioni
L’articolo 5 richiede sistemi e procedure che assicurino che i dati trasmessi all’autorità competente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 siano corretti, completi e presentati nei termini del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902. Tali sistemi devono consentire la riconciliazione tra i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario, oppure dell’ordinante nei casi di trasferimento da portafoglio custodito a non custodito, e i dati provenienti da altre fonti, inclusi, se del caso, quelli disponibili sul registro distribuito.
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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