Provvedimento del 23/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come utilizzare in compensazione il credito d’imposta previsto per le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e per gli organizzatori/produttori di spettacoli di musica dal vivo. Stabilisce l’invio telematico del modello F24, il controllo automatizzato da parte dell’Agenzia e lo scarto dei modelli in caso di credito eccedente o di soggetto non ammesso.
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta per imprese musicali e spettacoli dal vivo
Credito d’imposta per la musica: modalità di fruizione e controlli
Il provvedimento definisce le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, a favore di specifiche imprese del settore musicale. L’obiettivo è regolare la compensazione del beneficio e garantire che la fruizione avvenga nei limiti dell’importo effettivamente concesso dal Ministero competente.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Il credito d’imposta riguarda:
- le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
- soggetti esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.
Il provvedimento richiama il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 dicembre 2014, che ha dettato le disposizioni applicative dell’agevolazione.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La fruizione avviene mediante presentazione del modello F24:
- esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
- a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
Il provvedimento prevede inoltre che con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate siano istituiti il codice tributo da indicare nel modello F24 e le relative istruzioni di compilazione.
Procedura di controllo automatizzato
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’importo concesso a ciascuna.
Il Ministero comunica anche:
- le variazioni agli elenchi già trasmessi;
- le revoche dei crediti già concessi.
Tali comunicazioni devono avvenire entro 15 giorni da quando il Ministero ha conoscenza dell’evento che determina la variazione o la revoca.
In caso di variazioni o revoche, il modello F24 può essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione del Ministero all’Agenzia delle entrate.
Esito dei controlli e scarto del modello F24
Per ogni modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero.
Il modello F24 viene scartato se:
- l’importo del credito d’imposta utilizzato è superiore al credito residuo disponibile;
- l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello mediante apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Finalità della disciplina
La motivazione del provvedimento evidenzia che la disciplina serve a dare attuazione operativa al credito d’imposta previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 e a impedire che la compensazione ecceda l’ammontare complessivamente concesso dal Ministero, al netto dell’agevolazione già fruita con precedenti modelli F24. In caso di superamento del beneficio residuo, il modello è scartato e i pagamenti contenuti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i riferimenti normativi richiamati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
- decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 dicembre 2014;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare gli articoli 17 e seguenti.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento reca la data del 23 dicembre 2015 ed è sottoscritto dalla Direttrice dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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