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Provvedimento

Provvedimento del 18/12/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello per le comunicazioni relative al regime civile e fiscale delle SIIQ e delle SIINQ, definisce i termini per alcune comunicazioni connesse al regime speciale e stabilisce che la trasmissione avvenga telematicamente tramite il software "SIIQ".

Approvazione del modello "Comunicazioni per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ"

Approvazione del modello per le comunicazioni sul regime SIIQ e SIINQ

Il provvedimento approva il modello "Comunicazioni per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ" e le relative istruzioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso aggiorna la disciplina operativa delle comunicazioni connesse al regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, tenendo conto delle modifiche normative introdotte nel tempo.

Ambito di applicazione e contenuto dell’approvazione

Il modello approvato riguarda le comunicazioni relative al regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, disciplinato dalla legge n. 296 del 2006, come modificata dall’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Resta fermo che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le nuove disposizioni, le previsioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007, che aveva disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione e istituito l’elenco previsto dal decreto ministeriale n. 174 del 7 settembre 2007.

Termini per le comunicazioni

Il provvedimento stabilisce termini specifici per alcune comunicazioni relative al regime speciale:

  • l’integrazione dei requisiti partecipativi di cui all’articolo 1, comma 119, della legge finanziaria 2007, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, deve essere comunicata entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende applicare il regime speciale;
  • la sospensione del regime speciale deve essere comunicata entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita del requisito partecipativo;
  • il ripristino del requisito partecipativo deve essere comunicato entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende applicare nuovamente il regime speciale.

Sospensione del regime speciale

Il regime speciale è sospeso quando il requisito partecipativo del 60 per cento viene superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o operazioni sul mercato dei capitali, e resta sospeso fino a quando tale requisito non venga ristabilito nei limiti previsti dalla norma. La sospensione e il successivo ripristino devono essere oggetto delle relative comunicazioni nei termini sopra indicati.

Modalità di presentazione della comunicazione

Le comunicazioni devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati oppure tramite soggetti incaricati della trasmissione ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

La prova dell’avvenuta comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle entrate. La trasmissione deve essere effettuata utilizzando il software gratuito denominato "SIIQ", disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti incaricati della trasmissione hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente:

  • una copia della comunicazione predisposta con il software "SIIQ";
  • una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Motivazioni dell’intervento

Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento: la legge finanziaria 2007 ha introdotto un regime speciale opzionale, civilistico e fiscale, per società per azioni quotate che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare; il decreto ministeriale n. 174 del 2007 ne ha definito l’attuazione; il provvedimento del 28 novembre 2007 ha regolato l’esercizio dell’opzione.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 hanno reso necessario l’aggiornamento del modello, in particolare con riguardo:

  • alla verifica dei requisiti partecipativi entro il primo periodo d’imposta per cui si esercita l’opzione, con effetti del regime dall’inizio di tale periodo;
  • alla sospensione del regime nel caso di superamento del requisito del 60 per cento per effetto di operazioni straordinarie o di mercato.

Si richiama inoltre l’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2014, che ha semplificato taluni adempimenti dichiarativi per soggetti non residenti, contribuendo all’adeguamento della struttura del modello di comunicazione.

Aggiornamenti e pubblicazione

Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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