Provvedimento del 23/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 2016 le comunicazioni dei dati sui bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica devono essere inviate in un’unica soluzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In caso di scarto dell’intero file, è previsto un nuovo invio entro il quinto giorno lavorativo successivo.
Comunicazione annuale dei dati dei bonifici per recupero edilizio e riqualificazione energetica
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica
Il provvedimento modifica il precedente provvedimento del 30 maggio 2014 e introduce un unico termine annuale per la trasmissione delle comunicazioni relative ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. L’obiettivo dichiarato è razionalizzare i flussi informativi.
Termine per l’invio delle comunicazioni
A partire dal 2016, le comunicazioni devono essere trasmesse in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno solare precedente.
- Il termine vale per le comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2014.
- La base informativa è costituita dai dati dell’anno solare precedente rispetto alla trasmissione.
Ipotesi di scarto del file
Se l’intero file contenente le comunicazioni viene scartato pur essendo stato inviato entro il termine ordinario, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio.
- Il reinvio deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo al 28 febbraio.
- La previsione riguarda lo scarto dell’intero file, non del singolo dato.
Motivazioni del provvedimento
Il documento precisa che la modifica è finalizzata a semplificare e razionalizzare il flusso delle informazioni relative ai bonifici per gli interventi agevolati, unificando il termine di trasmissione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti normative e atti amministrativi:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4.
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1.
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1.
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
- Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.
- Decreto del 26 maggio 1999.
- Decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 marzo 2005.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 maggio 2014.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento è stato emanato a Roma il 23 dicembre 2015 e si prevede la sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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