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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18640/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto notarile di donazione, registrato telematicamente, con cui un soggetto ha donato alla coniuge un credito fino a euro 200.000,00; tale credito derivava da finanziamenti soci infruttiferi verso una società, la quale è intervenuta nell'atto per l'accettazione della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. L'Ufficio, ritenendo che nell'atto fossero enunciate disposizioni relative ai finanziamenti soci, ha emesso nei confronti del notaio un avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale. Il giudice di merito ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo l'imposta complementare e quindi escludendo la responsabilità solidale del notaio ex art. 57 d.P.R. 131/1986. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 22, 42 e 57 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 9 della tariffa, sostenendo che l'imposta dovesse qualificarsi come principale, essendo stata liquidata in rettifica dell'autoliquidazione per un atto telematico, con conseguente responsabilità solidale del notaio. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della qualificazione come imposta complementare e l'insussistenza della responsabilità notarile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e i profili non esaminati, inclusi i presupposti soggettivi dell'imposizione per enunciazione, provvedendo anche sulle spese. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione dell'imposta come complementare, osservando che, quando l'enunciazione riguarda disposizioni di atti scritti o verbali non registrati tra le medesime parti e la loro configurazione giuridica è ricavabile dal solo testo senza accertamenti extratestuali complessi, l'imposta richiesta in rettifica dell'autoliquidazione va qualificata come principale; in tal caso il notaio rogante risponde solidalmente quale responsabile d'imposta. Tuttavia, ha rilevato che il giudice di merito non aveva verificato tutti i presupposti dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, in particolare l'identità delle parti e la permanenza degli effetti dell'atto enunciato, profili che richiedono un nuovo esame in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"; "L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione"

    La norma si applica quando l'atto enunciante e l'atto enunciato coinvolgono le medesime parti, le disposizioni enunciate sono autonomamente identificabili dal testo, e gli effetti dell'atto enunciato non sono già cessati; essa ha anche una ratio antielusiva.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso"

    L'imposta richiesta in rettifica dell'autoliquidazione telematica, quando correlata a disposizioni enunciate ricavabili dal solo atto, è principale e non complementare.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive"

    Il notaio, quale pubblico ufficiale, risponde solidalmente con le parti solo per l'imposta principale; resta esclusa la sua responsabilità per imposta complementare e suppletiva.

  • art. 64, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come definizione generale del responsabile d'imposta, cioè del soggetto obbligato al pagamento insieme con altri per fatti o situazioni riferibili esclusivamente ad altri.

  • art. 1264 c.c.

    È richiamato solo per descrivere l'intervento della società nell'atto ai fini dell'accettazione della cessione del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione e/o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione per enunciazione può fondare un avviso di liquidazione in rettifica dell'autoliquidazione quando l'atto enunciante consenta di individuare con immediatezza, senza indagini extratestuali complesse, il contenuto giuridico dell'atto enunciato.
  • L'imposta richiesta in sede di rettifica dell'autoliquidazione telematica è principale, non complementare, se deriva dall'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 a disposizioni enunciate che emergono dal testo dell'atto.
  • Il notaio che riceve l'atto enunciante risponde come responsabile d'imposta e obbligato solidale con le parti solo per l'imposta principale; la responsabilità è esclusa per imposta complementare e suppletiva.
  • Per l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 devono essere verificati tutti i presupposti normativi, inclusi l'identità soggettiva tra parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato e la permanenza degli effetti dell'atto enunciato.
  • La funzione antielusiva della tassazione per enunciazione impone una lettura della nozione di 'parte' coerente con la sostanza dell'operazione, ma senza prescindere dai presupposti oggettivi e soggettivi espressamente richiesti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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