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Sentenza

Sentenza n. 16293/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di attribuire la Carta del docente e gli interessi o la rivalutazione riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1640/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1640/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che il Ministero, a fronte dell’inadempimento allegato, non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione del giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo esimente la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di mancata esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    “accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;”

    Il giudicato da eseguire riconosce il diritto della ricorrente alla Carta del docente per i cinque anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettiva attribuzione; tali presupposti non possono essere rimessi in discussione in sede di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    “accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;”

    Il titolo giudiziale dispone che interessi o rivalutazione decorrono dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione della Carta.

  • art. 114 c.p.a.

    “Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.”

    Nel giudizio di ottemperanza la condanna alle penalità di mora è discrezionale; la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento può costituire ragione esimente e giustificare il mancato riconoscimento delle astreintes.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: il giudice deve assicurare l’attuazione della pretesa accertata nel titolo.
  • Quando l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’esecuzione del giudicato a fronte dell’inadempimento allegato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • La condanna alle penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è discrezionale; la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento può essere valutata come ragione esimente rispetto alla loro applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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