Sentenza n. 14443/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 1294 del 2 agosto 2021, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania dal ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica mediante adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Romania, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento e il risarcimento in forma specifica mediante riedizione del potere amministrativo. Ha dedotto: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; nullità del provvedimento per violazione del giudicato, difetto di motivazione e violazione dell'art. 97, comma 2, Cost.; irragionevolezza dell'azione amministrativa e ulteriore violazione dell'art. 97, comma 2, Cost.; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio il ricorrente ha notificato e depositato una formale rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme alle modalità previste dall'art. 84 c.p.a. e rilevando l'assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di riconoscimento del titolo estero. Le spese processuali sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e le relative modalità, ritenute rispettate nel caso concreto.
art. 85 c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma richiamata tra i motivi di ricorso, non esaminati a seguito dell'estinzione del giudizio.
art. 97, comma 2, Cost.
Norma costituzionale richiamata tra i motivi di ricorso, non esaminati a seguito dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a. e non opposta dalle parti resistenti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia preclude l'esame nel merito dei motivi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della vicenda processuale la giustifica.
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