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direttiva

Direttiva 2006/139

Direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 76/769/CEE per rafforzare e chiarire le restrizioni sui composti dell’arsenico, con particolare attenzione al trattamento del legno e alla commercializzazione del legno trattato. L’intervento serve ad allineare la disciplina delle restrizioni di mercato con quella dei biocidi prevista dalla direttiva 98/8/CE, come modificata dalla normativa di attuazione citata nei considerando. Vengono introdotti divieti generali, deroghe per usi industriali/professionali specifici e regole puntuali di etichettatura e di gestione del legno usato. La direttiva impone agli Stati membri un termine di recepimento al 30 giugno 2007 e un’applicazione dal 30 settembre 2007.

Modifica della direttiva 76/769/CEE per aggiornare le restrizioni sulla commercializzazione e l’uso dei composti dell’arsenico, in particolare per il trattamento del legno, in coerenza con la disciplina sui biocidi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, sul piano materiale, alla commercializzazione, all’uso e alla reimmissione sul mercato di composti dell’arsenico, di preparati contenenti tali composti e del legno trattato con arsenico o con soluzioni rame-cromo-arsenico (RCA). Rileva soprattutto per i settori del trattamento del legno, dei biocidi e dell’immissione sul mercato dell’usato; la direttiva richiama anche il SEE. Sono previste deroghe limitate per specifici usi industriali e professionali del legno trattato.

Direttiva 2006/139/CE: restrizioni sui composti dell’arsenico

La direttiva interviene sulla direttiva 76/769/CEE per aggiornare, alla luce del progresso tecnico e della disciplina sui biocidi, le restrizioni relative ai composti dell’arsenico. Il nucleo dell’intervento riguarda il trattamento del legno, la commercializzazione del legno trattato e la necessità di rendere coerenti le vecchie regole sulle sostanze pericolose con l’autorizzazione dei biocidi prevista dalla direttiva 98/8/CE.

Finalità e coordinamento con la normativa sui biocidi

Nei considerando, la Commissione evidenzia che, dal combinato disposto della direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 2032/2003, dal 1º settembre 2006 la commercializzazione e l’uso di biocidi contenenti arsenico per la protezione del legno sono possibili solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. La direttiva mira quindi ad allineare la disciplina della direttiva 76/769/CEE a tale regime, chiarendo inoltre la normativa sul legno trattato, con particolare attenzione alla prima immissione sul mercato e alla successiva riutilizzazione o commercializzazione dell’usato.

Divieti generali sui composti dell’arsenico

Il nuovo punto 20 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE stabilisce che i composti dell’arsenico non devono essere commercializzati o usati come sostanze o componenti di preparati destinati a impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

  • carene di imbarcazioni;
  • gabbie, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti usati in piscicoltura e molluschicoltura;
  • qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

È inoltre vietata la commercializzazione o l’uso di tali composti come sostanze o componenti di preparati destinati al trattamento delle acque per uso industriale, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Restrizioni sulla protezione del legno

La direttiva dispone che i composti dell’arsenico non devono essere usati nella protezione del legno e che i legni sottoposti a tale trattamento non possono essere commercializzati. Questo divieto generale è il punto centrale della revisione, ma è temperato da deroghe molto circoscritte per specifici trattamenti industriali e impieghi professionali del legno trattato.

Deroga per soluzioni RCA di tipo C autorizzate

In via eccezionale, le sostanze e i preparati per la protezione del legno possono essere impiegati in impianti industriali per trattamento sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni inorganiche rame-cromo-arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. In questi casi, il legno trattato non può essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.

Usi consentiti del legno trattato e limiti di destinazione

Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C in impianti industriali può essere commercializzato solo per usi professionali e industriali, quando la finalità è salvaguardare l’integrità strutturale del legno e garantire la sicurezza di persone o bestiame e quando è improbabile il contatto cutaneo dei non addetti durante la vita di impiego. La direttiva elenca tassativamente gli usi ammessi, tra cui:

  • strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici per uffici e locali industriali;
  • ponti;
  • costruzioni in legno su acque dolci e salmastre, come moli e ponti;
  • barriere antirumore;
  • sistemi di protezione dalle valanghe;
  • recinzioni e barriere autostradali;
  • pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame;
  • strutture per il contenimento della terra;
  • pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;
  • traversine ferroviarie in sotterraneo.

Etichettatura, avvertenze e gestione dei rifiuti

Il legno trattato deve recare la dicitura: «Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico». Inoltre, il legno commercializzato in imballaggi deve riportare l’avvertenza: «Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata».

La disposizione rinvia espressamente, per quanto riguarda classificazione, imballaggio ed etichettatura, alle altre norme comunitarie applicabili alle sostanze e ai preparati pericolosi.

Divieti specifici di impiego del legno trattato

Anche il legno legittimamente trattato con soluzioni RCA di tipo C non può essere utilizzato:

  • in edifici residenziali o abitativi, qualunque ne sia la destinazione;
  • in applicazioni con rischio di contatti ripetuti con la pelle;
  • nelle acque marine;
  • per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali ammessi;
  • in applicazioni nelle quali il legno trattato possa venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano o animale.

Regime transitorio e commercializzazione dell’usato

Il legno trattato con composti dell’arsenico già utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007, oppure già commercializzato conformemente alle nuove regole, può continuare a essere utilizzato fino al termine della sua vita di impiego.

Per il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C, già utilizzato o già immesso sul mercato, la direttiva consente:

  • l’uso o il riutilizzo alle condizioni previste per gli usi consentiti, l’etichettatura e i divieti specifici;
  • l’immissione sul mercato dell’usato alle medesime condizioni.

Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare, con scelta discrezionale, che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA già utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 sia utilizzato o riutilizzato, nonché immesso sul mercato dell’usato, sempre alle condizioni previste per il legno RCA di tipo C.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2007. Le misure nazionali devono essere applicate dal 30 settembre 2007. Al momento dell’adozione, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, la tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno in materia.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la sostituzione del punto 20 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE con una nuova disciplina sui composti dell’arsenico. La modifica mira ad adattare le restrizioni al progresso tecnico e a rendere coerente la normativa sulle sostanze pericolose con il regime dei biocidi.

Divieti generali di commercializzazione e uso

È vietato commercializzare o usare composti dell’arsenico come sostanze o componenti di preparati destinati ad impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su carene di imbarcazioni, apparecchiature per piscicoltura e molluschicoltura e altre apparecchiature totalmente o parzialmente sommerse. È inoltre vietato l’uso nei trattamenti delle acque per uso industriale, a prescindere dalla destinazione d’uso, e nella protezione del legno; il legno così trattato non può essere commercializzato.

Deroga per trattamento industriale del legno con soluzioni RCA di tipo C

In deroga al divieto generale, le sostanze e i preparati per la protezione del legno possono essere usati in impianti industriali per trattamento sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni inorganiche rame-cromo-arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno non può essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.

Usi consentiti del legno trattato RCA di tipo C

Il legno trattato industrialmente con soluzioni RCA di tipo C può essere commercializzato solo per usi professionali e industriali finalizzati a salvaguardare l’integrità strutturale del legno e la sicurezza delle persone o del bestiame, quando è improbabile il contatto cutaneo dei non addetti. La norma elenca specificamente strutture portanti di edifici pubblici, agricoli, per uffici e industriali, ponti, costruzioni in legno su acque dolci e salmastre, barriere antirumore, sistemi antivalanga, recinzioni e barriere autostradali, pali per recinti del bestiame, strutture di contenimento della terra, pali per linee elettriche e di telecomunicazioni e traversine ferroviarie in sotterraneo.

Etichettatura e avvertenze per il legno trattato

Ferme le altre disposizioni UE su classificazione, imballaggio ed etichettatura, il legno trattato deve recare la dicitura «Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico». Inoltre, il legno commercializzato in imballaggi deve riportare l’avvertenza «Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata».

Divieti specifici di impiego del legno trattato

Il legno trattato con soluzione RCA di tipo C non può essere usato in edifici residenziali o abitativi, in applicazioni con rischio di contatti ripetuti con la pelle, nelle acque marine, per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali consentiti, né in applicazioni in cui possa entrare in contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano o animale.

Regime transitorio per il legno già utilizzato o commercializzato

Il legno trattato con composti dell’arsenico già utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007, o commercializzato conformemente alla direttiva, può continuare a essere usato fino alla fine della sua vita di impiego. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C già utilizzato o commercializzato può essere utilizzato, riutilizzato e immesso sul mercato dell’usato solo alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).

Facoltà degli Stati membri per altre soluzioni RCA

Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA, già utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007, sia utilizzato o riutilizzato, nonché immesso sul mercato dell’usato, alle condizioni previste per il legno RCA di tipo C.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 30 settembre 2007. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate, la tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericolosebiocidiambientesalute e sicurezzamercato interno

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