Direttiva 2006/137
2006/137/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/137/CE modifica la direttiva 2006/87/CE per rendere più flessibile e rapida l'adozione degli adeguamenti tecnici relativi alle navi della navigazione interna. L'obiettivo è mantenere un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul Reno e prevenire distorsioni della concorrenza tra operatori delle vie navigabili interne dell'Unione. La direttiva interviene anche su specifici requisiti dell'allegato II, tra cui requisiti temporanei, omologazione dei sistemi di nebulizzazione dell'acqua e agenti estinguenti consentiti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 dicembre 2008.
Modifica la direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, aggiornando la disciplina sugli adeguamenti tecnici, sulle procedure di comitologia e su taluni requisiti degli allegati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, con effetti sull'ordinamento nazionale tramite recepimento delle modifiche apportate alla disciplina dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Incide in particolare sui certificati tecnici, sull'adeguamento degli allegati al progresso tecnico e agli sviluppi internazionali, nonché su specifici requisiti antincendio e di omologazione contenuti nell'allegato II. Non introduce un autonomo regime materiale generale, ma interviene sulla direttiva quadro già esistente.
Modifica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
La direttiva 2006/137/CE interviene sulla direttiva 2006/87/CE, che stabilisce condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici delle navi della navigazione interna sull'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità. L'intervento è motivato dall'esigenza di mantenere requisiti tecnici equivalenti a quelli applicati sul Reno, di prevenire distorsioni della concorrenza e di garantire un livello uniforme di sicurezza tramite aggiornamenti rapidi al progresso tecnico e agli sviluppi internazionali, in particolare quelli della CCNR.
Obiettivi e finalità
La direttiva mira soprattutto a rendere più efficiente il meccanismo di aggiornamento dei requisiti tecnici contenuti negli allegati della direttiva 2006/87/CE. Il legislatore europeo evidenzia che i requisiti tecnici devono essere adeguati rapidamente, così da assicurare che il certificato comunitario per la navigazione interna mantenga un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Le modifiche riguardano la disciplina dei certificati tecnici, le procedure di adozione degli adeguamenti agli allegati e taluni requisiti specifici dell'allegato II relativi alla sicurezza antincendio e alle omologazioni tecniche.
Procedura di aggiornamento dei requisiti tecnici
All'articolo 19 della direttiva 2006/87/CE vengono inserite disposizioni che rinviano alla procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE, articolo 5 bis, nonché alla procedura d'urgenza nei casi necessari. La direttiva precisa che tali misure possono incidere su elementi non essenziali della direttiva e fissa termini abbreviati per alcuni passaggi procedurali: 21 giorni, 15 giorni e un mese. La scelta indica la volontà di consentire aggiornamenti tecnici tempestivi senza appesantire il quadro normativo.
Adeguamento degli allegati e certificati provvisori
Il nuovo articolo 20 disciplina le modifiche degli allegati necessarie per il progresso tecnico o per i risultati delle organizzazioni internazionali, in particolare della CCNR. Tali modifiche devono essere adottate con procedura di regolamentazione con controllo; in caso di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza. Il testo richiama inoltre le approvazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che seguono una procedura diversa, e prevede che la Commissione si pronunci sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio dei certificati comunitari provvisori per le navi della navigazione interna.
Modifiche all'allegato II
L'allegato II è modificato in tre punti principali.
Requisiti temporanei
Il nuovo articolo 1.06 consente l'adozione di requisiti temporanei, mediante procedura di regolamentazione con controllo, quando sia necessario concedere con urgenza deroghe alle disposizioni della direttiva o autorizzare prove ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico. Tali requisiti devono essere pubblicati, hanno una durata massima di tre anni e si applicano simultaneamente e alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.
Omologazione dei sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori
L'articolo 10.03 bis, paragrafo 5, stabilisce che questi sistemi siano omologati conformemente alla risoluzione IMO A 800(19) o ad altra norma riconosciuta. Le omologazioni che incidono su elementi non essenziali sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo. L'omologazione deve essere rilasciata da un organismo di classificazione riconosciuto oppure da un'istituzione competente per le prove accreditata, che rispetti la norma EN ISO/IEC 17025:2000.
Agenti estinguenti consentiti
L'articolo 10.03 ter, paragrafo 1, limita gli agenti estinguenti impiegabili nei sistemi antincendio fissi per sale macchine, locali caldaie e locali pompe a tre sostanze: CO2, HFC 227 ea e IG-541. L'utilizzo di altri agenti estinguenti è possibile solo se autorizzato con la procedura di regolamentazione con controllo, quando tale autorizzazione comporti una modifica di elementi non essenziali.
Recepimento, notifiche e decorrenza
Gli Stati membri interessati devono recepire la direttiva entro il 30 dicembre 2008, mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Quando adottano tali disposizioni, devono fare riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.
Disposizioni principali
Adeguamento delle procedure di esecuzione e controllo
All'articolo 19 della direttiva 2006/87/CE sono aggiunti i paragrafi 3 e 4, che rinviano alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE e, per i casi urgenti, alla procedura d'urgenza. Sono fissati termini abbreviati per alcuni passaggi procedurali: 21 giorni, 15 giorni e 1 mese, rispettivamente per l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e).
Adeguamento degli allegati e certificati provvisori
Il nuovo articolo 20 disciplina l'adozione delle modifiche necessarie agli allegati per adeguarli al progresso tecnico e agli sviluppi internazionali, in particolare quelli della CCNR, al fine di garantire l'equivalenza del livello di sicurezza tra i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Le modifiche sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo; in caso di urgenza può essere usata la procedura d'urgenza. Le approvazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono invece adottate dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 19, paragrafo 2. La Commissione si pronuncia inoltre sulle raccomandazioni del comitato relative ai certificati comunitari provvisori per le navi della navigazione interna ai sensi dell'allegato II, articolo 2.19.
Requisiti temporanei nell'allegato II
Il nuovo articolo 1.06 dell'allegato II consente di adottare requisiti temporanei, che modificano elementi non essenziali della direttiva, per concedere urgentemente deroghe o consentire prove al fine di adeguare la disciplina al progresso tecnico della navigazione interna. Tali requisiti devono essere pubblicati, hanno validità massima di tre anni ed entrano in vigore contemporaneamente e alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.
Omologazione dei sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori
L'articolo 10.03 bis, paragrafo 5, prevede che tali sistemi siano omologati conformemente alla risoluzione IMO A 800(19) o ad altra norma riconosciuta. Le omologazioni, se destinate a modificare elementi non essenziali, sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo. L'omologazione deve essere effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata, conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2000.
Agenti estinguenti consentiti
L'articolo 10.03 ter, paragrafo 1, limita gli agenti estinguenti utilizzabili nei sistemi antincendio fissi per sale macchine, locali caldaie e locali pompe a CO2, HFC 227 ea e IG-541. L'autorizzazione all'uso di altri agenti estinguenti, quando comporti modifica di elementi non essenziali, è subordinata alla procedura di regolamentazione con controllo.
Termine di recepimento e obblighi nazionali
Gli Stati membri interessati devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 dicembre 2008 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
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