Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/138

Direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

Normativa europea32006L0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/138/CE modifica la direttiva 2006/112/CE per prorogare fino al 31 dicembre 2008 il regime temporaneo IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e televisione e ad alcuni servizi resi tramite mezzi elettronici. La proroga evita una lacuna normativa in attesa di nuove regole sul luogo di prestazione dei servizi e su un meccanismo elettronico più generale. Gli Stati membri devono adeguare la propria normativa con effetto dal 1° gennaio 2007.

Proroga fino al 31 dicembre 2008 del regime temporaneo IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e televisione e ad alcuni servizi prestati tramite mezzi elettronici, mediante modifica della direttiva 2006/112/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, sul piano sostanziale, incide sul regime IVA dei servizi di radiodiffusione e televisione e di determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Riguarda in particolare i servizi resi a persone non soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, quando il prestatore abbia sede o stabile organizzazione fuori della Comunità, oppure, in mancanza, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità. L’intervento opera nel contesto del sistema comune IVA dell’Unione e proroga disposizioni temporanee già in essere.

Proroga del regime IVA per servizi di radiodiffusione, televisione e servizi elettronici

La direttiva 2006/138/CE interviene in via meramente transitoria sulla direttiva 2006/112/CE, prorogando il regime IVA applicabile a taluni servizi di radiodiffusione e televisione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici fino al 31 dicembre 2008. L’obiettivo è evitare una lacuna normativa, in attesa dell’adozione di regole più generali sul luogo di prestazione dei servizi e su un meccanismo elettronico più ampio.

Contesto e finalità

Il legislatore unionale richiama che il regime temporaneo, già prorogato dalla direttiva 2006/58/CE fino al 31 dicembre 2006, non può ancora essere sostituito da una disciplina definitiva, poiché i necessari interventi sul luogo di prestazione non sono stati ancora adottati. La proroga è quindi giustificata dalla continuità delle esigenze che avevano determinato la precedente estensione e dalla necessità di evitare un vuoto legislativo nel sistema comune IVA.

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

La direttiva modifica quattro disposizioni della direttiva 2006/112/CE:

  • articolo 56, paragrafo 3: le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008;
  • articolo 57, paragrafo 2: le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008;
  • articolo 59, paragrafo 2: fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, quando il prestatore abbia sede o stabile organizzazione fuori della Comunità, oppure, in mancanza, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità;
  • articolo 357: le disposizioni del capo interessato si applicano fino al 31 dicembre 2008.

Recepimento da parte degli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri di adottare, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni. Gli Stati devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

È riconosciuto un margine di discrezionalità solo quanto alle modalità del rinvio alla direttiva negli atti nazionali: le misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Resta anche l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2007. In ragione dell’urgenza, il preambolo richiama inoltre la deroga al periodo di sei settimane previsto dal protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, per evitare un vuoto normativo.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore IVA, la direttiva conferma la continuità del regime transitorio sui servizi di radiodiffusione, televisione e servizi elettronici, evitando cambiamenti di trattamento nel breve periodo. Per i professionisti, rilevano soprattutto la data di decorrenza, il termine finale del 31 dicembre 2008 e il fatto che l’intervento è una modifica puntuale e temporanea della direttiva IVA rifusa.

Disposizioni principali

Proroga del regime temporaneo IVA

La direttiva estende fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione delle disposizioni temporanee relative ai servizi di radiodiffusione e televisione e ad alcuni servizi prestati tramite mezzi elettronici. Il considerando evidenzia che non essendo ancora state adottate nuove norme sul luogo di prestazione dei servizi e su un meccanismo elettronico più generale, occorre evitare un vuoto legislativo.

Modifica dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE

L’articolo 56, paragrafo 3, è sostituito prevedendo che le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

Modifica dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE

L’articolo 57, paragrafo 2, è sostituito disponendo che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

Regola transitoria per i servizi di radiodiffusione e televisione

L’articolo 59, paragrafo 2, è sostituito e stabilisce che fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, quando il prestatore sia stabilito fuori della Comunità o, in mancanza, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

Proroga del capo speciale della direttiva IVA

L’articolo 357 è sostituito prevedendo che le disposizioni del capo interessato si applicano fino al 31 dicembre 2008.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2007 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalità indirettaservizi elettroniciradiodiffusione e televisione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.