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direttiva

Direttiva 2006/140

Direttiva 2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32006L0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l’uso come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8, preservanti del legno. L’atto si fonda sulla valutazione tecnica effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi biocidi e stabilisce condizioni specifiche di autorizzazione, tra cui la vendita e l’uso riservati a professionisti formati, misure di riduzione del rischio e monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2007 e applicarla dal 1º gennaio 2009.

Modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il fluoruro di solforile nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione della direttiva e, sul piano sostanziale, ai biocidi contenenti fluoruro di solforile destinati al tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L’inserimento nell’allegato I riguarda l’immissione sul mercato e l’autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni nazionali ai sensi della direttiva 98/8/CE. Le condizioni specifiche limitano l’uso ai professionisti appositamente formati e impongono misure di riduzione del rischio e monitoraggio; non risultano altre esclusioni oltre a quelle implicite nel fatto che la misura riguarda solo il tipo di prodotto 8 e gli usi esaminati nella relazione di valutazione.

Direttiva 2006/140/CE: inserimento del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva 2006/140/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sui biocidi per includere il fluoruro di solforile tra i principi attivi autorizzabili a livello UE. L’intervento deriva dall’esito della procedura di valutazione svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi biocidi e riguarda specificamente il tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno.

Contesto e finalità

La direttiva si colloca nella seconda fase del programma decennale previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il fluoruro di solforile è stato esaminato ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003 e la valutazione non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre al comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. Sulla base degli esami effettuati, la Commissione ritiene che i biocidi contenenti tale principio attivo, se usati come preservanti del legno e negli impieghi valutati, possano soddisfare le condizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione sostanziale

L’effetto principale dell’atto è l’inserimento del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Ciò consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare autorizzazioni per biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tale sostanza, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva madre. La misura è pensata per assicurare un’applicazione simultanea in tutti gli Stati membri, garantendo parità di trattamento dei prodotti sul mercato e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

Condizioni tecniche e limiti di utilizzo

L’allegato alla direttiva stabilisce una serie di condizioni specifiche che gli Stati membri devono imporre alle autorizzazioni nazionali:

  • il prodotto può essere venduto esclusivamente a professionisti appositamente formati e può essere utilizzato esclusivamente da essi;
  • devono essere previste misure idonee per ridurre i rischi per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze;
  • devono essere monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera.

È inoltre previsto un obbligo di reporting: i titolari dell’autorizzazione devono trasmettere alla Commissione, ogni cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2009, le relazioni sul monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche.

Date rilevanti e protezione dei dati

La direttiva fissa la data di iscrizione del principio attivo al 1º gennaio 2009. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è il 31 dicembre 2010; per i prodotti contenenti più principi attivi, vale il termine risultante dalle ultime decisioni di iscrizione relative ai singoli principi attivi. La scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 dicembre 2018.

Tra le ragioni del differimento dell’iscrizione, la Commissione richiama la necessità di consentire agli Stati membri e agli operatori di prepararsi ai nuovi obblighi e di garantire ai richiedenti il pieno beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Recepimento da parte degli Stati membri

Sul piano formale, la direttiva richiede il recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2007. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1º gennaio 2009 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle norme nazionali adottate, corredato da una tavola di concordanza. Devono inoltre inviare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta scegliere forme e mezzi di trasposizione, fermo restando l’obbligo di conseguire il risultato imposto dall’atto.

Disposizioni principali

Inserimento del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva 2006/140/CE. Il fluoruro di solforile viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8, con denominazione IUPAC "difluoruro di solforile", numero CE 220-281-5 e numero CAS 2699-79-8.

Condizioni specifiche di autorizzazione e uso

L’allegato prevede una purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato superiore a 994 g/kg. Le autorizzazioni nazionali devono essere subordinate a tre condizioni: vendita esclusivamente a professionisti appositamente formati e utilizzo esclusivo da parte degli stessi; misure idonee per ridurre i rischi per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze; monitoraggio delle concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera.

Obbligo di trasmissione delle relazioni di monitoraggio

I titolari dell’autorizzazione devono trasmettere alla Commissione, ogni cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2009, le relazioni sul monitoraggio delle concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera.

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE

Per il fluoruro di solforile la data di iscrizione è fissata al 1º gennaio 2009 e il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 31 dicembre 2010. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo si applica il termine risultante dalle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi.

Scadenza dell’iscrizione

La scadenza dell’iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I è fissata al 31 dicembre 2018.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2007 e applicarle dal 1º gennaio 2009. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, e trasmettere anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicimercato internotutela della salutetutela dell'ambiente

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