Direttiva 2006/142
Direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’elenco degli ingredienti allergenici che devono comparire sempre in ეტichetta ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Sulla base dei pareri EFSA del 2005 e del 2006, vengono aggiunti il lupino e i molluschi per i rischi di reazioni allergiche, anche gravi, e di allergie crociate. La direttiva fissa anche un calendario di applicazione e il termine di recepimento da parte degli Stati membri.
Modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE aggiungendo lupino e molluschi all’elenco degli ingredienti che devono essere sempre indicati in ეტichetta per ragioni di allergenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli ingredienti e prodotti alimentari contenenti lupino o molluschi, ai fini dell’etichettatura, della presentazione e della commercializzazione dei prodotti alimentari nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale, nonché gli operatori che immettono sul mercato prodotti alimentari conformi o non conformi alle nuove prescrizioni. È espressamente indicato che il testo è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2006/142/CE: aggiornamento dell’elenco degli allergeni da indicare in etichetta
La direttiva modifica la direttiva 2000/13/CE, intervenendo sull’allegato III bis relativo agli ingredienti che devono essere sempre menzionati in etichetta perché suscettibili di provocare effetti indesiderabili nelle persone sensibili. L’aggiornamento è fondato sul riesame scientifico richiesto dall’articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2000/13/CE e sui pareri dell’EFSA del 6 dicembre 2005 e del 15 febbraio 2006.
Obiettivo e finalità
L’obiettivo è rafforzare la tutela del consumatore allergico imponendo l’indicazione obbligatoria in etichetta di ulteriori ingredienti allergenici. La Commissione, ritenendo necessario allineare l’elenco agli sviluppi scientifici, conclude per l’inserimento di lupino e molluschi nell’elenco degli allergeni da dichiarare in ogni caso.
Motivazione scientifica dell’intervento
I considerando sintetizzano le evidenze alla base della scelta normativa:
- il lupino è una leguminosa ampiamente consumata e, più recentemente, impiegata anche in farine miscelate per prodotti di panetteria; sono documentate reazioni allergiche, talvolta gravi, e studi indicano un rischio relativamente elevato di allergia crociata con le arachidi;
- i molluschi, intesi come gasteropodi, bivalvi e cefalopodi, sono consumati direttamente o come ingredienti di preparazioni e prodotti quali il surimi; possono causare reazioni allergiche, talvolta gravi, fino allo 0,4 % della popolazione, con frequenti casi di allergia crociata con i crostacei per la presenza della stessa proteina allergenica, la tropomiosina.
Modifica normativa dell’allegato III bis
L’articolo 1 inserisce nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE le seguenti diciture:
- "Lupino e prodotti a base di lupino";
- "Molluschi e prodotti a base di mollusco".
Si tratta dell’effetto centrale della direttiva, poiché amplia l’elenco degli allergeni che devono essere indicati obbligatoriamente in etichetta.
Ambito di applicazione pratico
La disciplina incide sui prodotti alimentari immessi sul mercato nell’Unione europea che contengano, come ingredienti, lupino o molluschi. Il riferimento è all’etichettatura dei prodotti alimentari e, più in generale, alla loro commercializzazione. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 dicembre 2007 adottando e pubblicando le disposizioni nazionali necessarie. Devono inoltre:
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- allegare una tavola di concordanza tra disposizioni nazionali e direttiva;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, in linea con la natura della direttiva stessa, purché sia raggiunto il risultato richiesto.
Calendario di applicazione sul mercato
La direttiva distingue tra applicazione per i prodotti conformi e divieto per quelli non conformi:
- dal 23 dicembre 2007 gli Stati membri devono autorizzare la commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva;
- dal 23 dicembre 2008 devono vietare la commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi;
- resta comunque consentita, fino a esaurimento scorte, la vendita dei prodotti non conformi etichettati prima del 23 dicembre 2008.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III bis sugli allergeni
All’articolo 1 sono aggiunti all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE i seguenti ingredienti: "Lupino e prodotti a base di lupino" e "Molluschi e prodotti a base di mollusco". L’intervento discende dal riesame periodico previsto dall’articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2000/13/CE e dai pareri EFSA del 6 dicembre 2005 e del 15 febbraio 2006.
Motivazione scientifica dell’inclusione
I considerando precisano che il lupino è associato a reazioni allergiche, talvolta gravi, e a un rischio relativamente elevato di allergia crociata nelle persone allergiche alle arachidi. Per i molluschi, l’EFSA evidenzia reazioni allergiche talvolta gravi, una quota significativa dei casi di allergia ai prodotti di mare e frequenti allergie crociate con i crostacei.
Applicazione della commercializzazione
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri autorizzino il commercio dei prodotti alimentari conformi alla direttiva a partire dal 23 dicembre 2007. Il paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri vietino il commercio dei prodotti non conformi a partire dal 23 dicembre 2008, con una clausola di esaurimento scorte per i prodotti non conformi etichettati prima di tale data.
Recepimento nazionale
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 23 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, corredato di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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