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Direttiva 2006/141

Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32006L0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde la disciplina UE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, aggiornando definizioni, requisiti compositivi, norme di etichettatura e limiti per i residui di antiparassitari. Impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2007, con applicazione delle nuove regole dal 1º gennaio 2008 e divieto dei prodotti non conformi dal 31 dicembre 2009, salvo specifica deroga per alcuni alimenti dietetici per fini medici speciali. La direttiva rafforza inoltre la protezione dell’allattamento al seno, limitando pubblicità e promozione e prevedendo informazioni obiettive per famiglie e operatori sanitari.

Prescrizioni armonizzate su composizione, etichettatura, pubblicità e controllo degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, con modifica della direttiva 1999/21/CE e abrogazione della direttiva 1999/21/CE?

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento destinati a bambini in buona salute nella Comunità/Unione, disciplinandone immissione sul mercato, composizione, etichettatura, pubblicità, informazione ai consumatori e controlli ufficiali. Include requisiti specifici per prodotti a base di proteine di latte vaccino, idrolizzati proteici e isolati proteici di soia, nonché regole su additivi/nutrienti, residui di antiparassitari e comunicazione all’autorità competente. Restano esclusi i prodotti dietetici semielementari basati su idrolizzati spinti per fini medici e, quanto alla pubblicità, le condizioni di vendita delle pubblicazioni specializzate in puericultura e scientifiche.

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

La direttiva 2006/141/CE della Commissione rifonde la disciplina UE sugli alimenti per lattanti e sugli alimenti di proseguimento, aggiornando le regole alla luce dell’evoluzione scientifica, delle discussioni internazionali e della necessità di rafforzare la tutela della salute dei lattanti. Il testo si colloca nel quadro della direttiva 89/398/CEE sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e mira anche a promuovere e proteggere l’allattamento al seno.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva parte dal presupposto che gli alimenti per lattanti debbano costituire l’unico prodotto alimentare idoneo a soddisfare pienamente il fabbisogno nutrizionale dei lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare. Per questo impone requisiti armonizzati sulla composizione di base, sull’etichettatura, sulla pubblicità e sui controlli, richiamando anche il codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati a bambini in buona salute nella Comunità/Unione. Si applica alla loro commercializzazione, alla loro composizione, all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità, nonché alle informazioni diffuse alle famiglie e al materiale educativo. Restano fuori dalla direttiva i prodotti dietetici semielementari basati su idrolizzati spinti per fini medici; inoltre, la direttiva chiarisce che non disciplina le condizioni di vendita delle pubblicazioni specializzate in puericultura e scientifiche.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce i soggetti destinatari e i prodotti: i "lattanti" sono i bambini di meno di dodici mesi; i "bambini" sono quelli tra 1 e 3 anni. Gli "alimenti per lattanti" sono i prodotti che, nei primi mesi di vita, possono soddisfare da soli il fabbisogno nutrizionale fino all’introduzione dell’alimentazione complementare; gli "alimenti di proseguimento" sono i prodotti destinati alla fase successiva, dopo l’introduzione dell’alimentazione complementare, come principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata.

Requisiti di commercializzazione e sicurezza

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere immessi sul mercato solo se conformi alla direttiva. Nessun prodotto diverso dagli alimenti per lattanti può essere presentato come idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno dei lattanti nei primi mesi di vita. In via generale, i prodotti non devono contenere sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

Composizione, fonti proteiche e valutazione scientifica

La direttiva stabilisce che la composizione deve essere adeguata alle esigenze nutritive dei lattanti sani, secondo dati scientifici universalmente riconosciuti. Gli alimenti per lattanti e di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche indicate negli allegati I e II e con altri ingredienti la cui idoneità sia dimostrata, se necessario, mediante studi adeguati. La direttiva insiste sull’uso di una metodologia scientifica robusta: esame sistematico dei dati disponibili su benefici e sicurezza e, quando opportuno, studi condotti secondo orientamenti scientifici riconosciuti.

Regole specifiche per proteine e categorie di prodotto

Per gli alimenti per lattanti la direttiva prevede limiti specifici di proteine, amminoacidi e componenti associati, con distinzioni tra prodotti a base di proteine del latte vaccino, idrolizzati proteici e isolati proteici di soia. Analoghe regole, con differenze puntuali nei valori minimi e massimi, valgono per gli alimenti di proseguimento. Nei casi previsti, l’idoneità del prodotto deve essere dimostrata mediante studi adeguati. L’allegato VI contiene inoltre una disciplina dettagliata per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino, comprendendo tenore proteico, composizione della fonte proteica e processo di idrolisi.

Sostanze autorizzate e criteri di purezza

Per la fabbricazione possono essere utilizzate soltanto le sostanze elencate nell’allegato III, suddivise in vitamine, elementi minerali, amminoacidi e altri composti azotati, e altre sostanze nutritive come colina e inositolo. A tali sostanze si applicano i criteri di purezza previsti dalla normativa UE; se mancano criteri armonizzati, operano quelli universalmente riconosciuti e raccomandati da organismi internazionali, fermo restando che gli Stati membri possono mantenere norme nazionali più rigorose.

Residui di antiparassitari

La direttiva introduce un regime molto restrittivo sui residui di antiparassitari. In linea generale, gli alimenti per lattanti e di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg nel prodotto pronto al consumo o ricostituito. Alcuni pesticidi sono espressamente vietati nella produzione agricola destinata a questi alimenti; per altri, la direttiva fissa soglie di controllo pari a 0,003 mg/kg, e per una serie limitata di sostanze dell’allegato IX prevede limiti massimi specifici inferiori allo 0,01 mg/kg. La logica della disciplina è quella di minimizzare l’esposizione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, considerata la particolare vulnerabilità del target.

Etichettatura: contenuti obbligatori, facoltativi e divieti

L’etichettatura deve fornire informazioni nutrizionali complete e precise: valore energetico, proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto al consumo, oltre al contenuto medio di vitamine e minerali previsti dagli allegati. Devono essere riportate anche istruzioni per la corretta preparazione, conservazione e smaltimento, nonché avvertenze sui rischi derivanti da preparazione o conservazione scorrette.

Per gli alimenti per lattanti sono obbligatorie specifiche avvertenze sull’idoneità del prodotto dalla nascita in assenza di allattamento al seno e sull’opportunità di usarlo solo dietro parere di professionisti qualificati. Per gli alimenti di proseguimento l’etichetta deve chiarire che il prodotto è adatto solo ai lattanti oltre i sei mesi, che deve essere inserito in un’alimentazione diversificata e che non deve sostituire il latte materno nei primi sei mesi, con una raccomandazione prudenziale sulla decisione di avvio dell’alimentazione complementare.

La direttiva vieta l’uso di termini come "umanizzato", "maternizzato" e "adattato" o espressioni analoghe. Le etichette non devono contenere elementi che scoraggino l’allattamento al seno e, per gli alimenti per lattanti, non devono includere immagini di lattanti o altre rappresentazioni idealizzanti; sono consentite solo illustrazioni grafiche utili a identificare il prodotto e a spiegarne la preparazione. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono permesse per gli alimenti per lattanti solo nei casi e alle condizioni dell’allegato IV.

Pubblicità, promozione e presentazione

La pubblicità degli alimenti per lattanti è fortemente limitata: è ammessa solo nelle pubblicazioni specializzate in puericultura e scientifiche, e gli Stati membri possono imporre restrizioni ulteriori o un divieto totale. Le comunicazioni pubblicitarie devono essere scientifiche e oggettive e non possono far pensare che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.

Sono vietate la pubblicità nei punti vendita, la distribuzione di campioni e gli altri strumenti di promozione diretta al consumatore nel commercio al dettaglio, come esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite promozionali e vendite abbinate. È inoltre vietato offrire gratuitamente o a prezzo ribassato prodotti, campioni o omaggi a donne incinte, madri e famiglie, anche indirettamente tramite il sistema sanitario o gli operatori sanitari.

Informazione alle famiglie e materiale educativo

Gli Stati membri devono garantire la diffusione di informazioni oggettive e adeguate sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini. Il materiale informativo e didattico destinato a gestanti e madri deve evidenziare i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno, la preparazione all’allattamento e la sua continuazione, gli effetti negativi dell’introduzione dell’allattamento artificiale parziale, la difficoltà di tornare sulla scelta di non allattare e, se del caso, l’uso corretto degli alimenti per lattanti.

Se il materiale tratta l’uso di alimenti per lattanti, deve includere anche le conseguenze sociali e finanziarie del loro impiego e i rischi per la salute derivanti dall’uso di alimenti o metodi alimentari non appropriati, in particolare l’uso scorretto dei prodotti. È vietato che il materiale riporti immagini che idealizzino l’uso di tali alimenti. La direttiva regola anche le donazioni di materiale informativo e di attrezzature, che devono avvenire solo su richiesta e previa approvazione scritta o secondo linee guida delle autorità nazionali competenti, senza riferimenti a marchi di alimenti per lattanti e con distribuzione solo tramite il sistema sanitario. Le forniture donate o vendute a basso prezzo a istituzioni devono essere impiegate solo per i lattanti che devono effettivamente essere alimentati con tali prodotti e solo per il periodo necessario.

Modifica della direttiva 1999/21/CE e regime transitorio

La direttiva modifica la direttiva 1999/21/CE sostituendo la riga relativa al manganese nella tabella 1 dell’allegato. Inoltre, le nuove norme dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, non sono obbligatorie per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti contemplati nella direttiva 1999/21/CE fino al 1º gennaio 2012.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2007 le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2-3 e 5-17 e agli allegati I-VII. Tali disposizioni devono consentire il commercio dei prodotti conformi entro il 1º gennaio 2008 e vietare, salvo la deroga dell’articolo 17, il commercio dei prodotti non conformi dal 31 dicembre 2009. La direttiva 91/321/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2008; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza.

Allegati tecnici e contenuti di dettaglio

Gli allegati I e II fissano i valori minimi e massimi di energia, proteine, lipidi, glucidi, minerali, vitamine, nucleotidi e altre sostanze per alimenti per lattanti e di proseguimento. L’allegato III elenca le forme chimiche autorizzate per vitamine, sali minerali, amminoacidi e altre sostanze nutritive. L’allegato IV indica in modo tassativo le indicazioni nutrizionali e sulla salute ammissibili per gli alimenti per lattanti e le condizioni per utilizzarle, includendo anche una specifica indicazione per la riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. L’allegato V riporta il profilo degli amminoacidi indispensabili nel latte materno, usato come riferimento. Gli allegati VIII e IX disciplinano rispettivamente i pesticidi vietati e i limiti massimi specifici di residui. Gli allegati X e XI contengono, rispettivamente, l’elenco della direttiva abrogata con i termini di recepimento e la tavola di concordanza.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

La direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE e stabilisce le prescrizioni di composizione ed etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati a bambini in buona salute (articolo 1). Prevede anche il recepimento dei principi e delle finalità del codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno in materia di commercializzazione, informazione e responsabilità delle autorità sanitarie.

Definizioni

Sono richiamate le definizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute. La direttiva definisce inoltre lattanti (meno di 12 mesi), bambini (da 1 a 3 anni), alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e residuo di antiparassitario (articolo 2).

Immissione sul mercato e requisiti generali di sicurezza

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati nella Comunità solo se conformi alla direttiva (articolo 3). Nessun prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, può essere presentato come idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti nei primi mesi di vita. Gli alimenti non devono contenere sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute di lattanti e bambini (articolo 4).

Requisiti di composizione e idoneità scientifica

Gli alimenti per lattanti e di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche previste negli allegati I e II e con ingredienti la cui idoneità sia confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti; ove necessario, l’idoneità va dimostrata con esame sistematico dei dati e con studi adeguati secondo orientamenti scientifici riconosciuti (articoli 5 e 6). L’articolo 7 impone il rispetto dei criteri di composizione degli allegati I e II, delle regole dell’allegato V, dei limiti sulle proteine per specifiche categorie, dell’obbligo di aggiunta di sola acqua per il prodotto pronto al consumo e dei divieti/limitazioni sugli ingredienti. L’allegato VI disciplina in modo specifico gli idrolizzati proteici del siero di latte con tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ.

Sostanze autorizzate e criteri di purezza

Per la fabbricazione possono essere usate solo le sostanze elencate nell’allegato III per soddisfare esigenze di minerali, vitamine, amminoacidi e altri composti azotati, e altre sostanze a particolare scopo nutritivo (articolo 8). Si applicano i criteri di purezza previsti dalla normativa UE; in mancanza, valgono criteri universalmente riconosciuti raccomandati da organismi internazionali, salvo mantenimento di norme nazionali più rigorose.

Notifica alle autorità competenti

L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato un alimento per lattanti deve informare l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmettendo un campione dell’etichetta utilizzata sul prodotto. Le autorità competenti sono quelle individuate dall’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/398/CEE (articolo 9).

Residui di antiparassitari

Per alimenti per lattanti e di proseguimento il residuo di singoli antiparassitari non può superare 0,01 mg/kg sul prodotto pronto al consumo o ricostituito (articolo 10, paragrafo 1). Alcuni antiparassitari elencati nell’allegato VIII sono vietati nella produzione agricola destinata a tali alimenti; per altri, ai fini del controllo, si applicano soglie di 0,003 mg/kg, e per quelli dell’allegato IX si applicano limiti massimi specifici di residui, tra cui cadusafos 0,006 mg/kg, demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile 0,006 mg/kg, etoprofos 0,008 mg/kg, fipronil 0,004 mg/kg, propineb/propilenetiourea 0,006 mg/kg (articolo 10, paragrafi 2-4).

Denominazioni di vendita

L’articolo 11 fissa le denominazioni di vendita nelle varie lingue ufficiali per gli alimenti per lattanti e di proseguimento; l’articolo 12 prevede denominazioni specifiche per i prodotti fabbricati interamente con proteine di latte vaccino, ad esempio in italiano "Latte per lattanti" e "Latte di proseguimento".

Etichettatura obbligatoria e facoltativa

L’etichetta deve indicare, tra l’altro, idoneità del prodotto, valore energetico, proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml, il contenuto medio di vitamine e minerali previsti e le istruzioni di preparazione, conservazione e smaltimento con avvertenze sui rischi (articolo 13, paragrafo 1). Sono ammesse ulteriori indicazioni nutrizionali per specifiche sostanze e, per gli alimenti di proseguimento, alcune informazioni aggiuntive sulle vitamine e minerali dell’allegato VII (articolo 13, paragrafo 2). Le etichette non devono scoraggiare l’allattamento al seno; è vietato l’uso di termini come "umanizzato", "maternizzato" o "adattato" (articolo 13, paragrafo 3). Per gli alimenti per lattanti sono obbligatorie diciture di avvertenza sull’importanza dell’allattamento al seno e sul ricorso al parere di professionisti qualificati (articolo 13, paragrafo 4). Sono vietate immagini o diciture che idealizzino il prodotto; le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono consentite solo nei casi dell’allegato IV (articolo 13, paragrafi 5-6).

Pubblicità e promozione

La pubblicità degli alimenti per lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e scientifiche; gli Stati membri possono restringerla ulteriormente o vietarla. La pubblicità deve rispettare i vincoli dell’articolo 13 e non può suggerire equivalenza o superiorità rispetto all’allattamento al seno (articolo 14, paragrafo 1). Sono vietate pubblicità nei punti vendita, distribuzione di campioni e altri espedienti promozionali diretti al consumatore, nonché offerte gratuite o a basso prezzo a donne incinte, madri e famiglie, anche tramite sistema sanitario o operatori sanitari (articolo 14, paragrafi 2-3).

Informazione pubblica e materiale didattico

Gli Stati membri devono garantire la diffusione di informazioni oggettive e adeguate sull’alimentazione di lattanti e bambini, mediante programmazione, regolamentazione, elaborazione, diffusione e controlli (articolo 15, paragrafo 1). Il materiale informativo per gestanti e madri deve illustrare i benefici dell’allattamento al seno, la preparazione e prosecuzione dell’allattamento, le conseguenze dell’allattamento artificiale parziale, la reversibilità della scelta di non allattare e, se del caso, l’uso corretto degli alimenti per lattanti; se tratta anche l’impiego di questi alimenti, deve includere conseguenze sociali e finanziarie e rischi per la salute, senza immagini che idealizzino il loro uso (articolo 15, paragrafo 2). Sono inoltre previste regole per donazioni di attrezzature o materiali didattici e per forniture di alimenti per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni (articolo 15, paragrafi 3-4).

Modifica della direttiva 1999/21/CE

L’articolo 16 modifica l’allegato della direttiva 1999/21/CE sostituendo la riga relativa al manganese nella seconda parte della tabella 1, con nuovi valori indicati nel testo (0,25; 25; 1; 100).

Regime transitorio per gli alimenti dietetici a fini medici speciali

Le nuove norme dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, non sono obbligatorie per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti contemplati nell’allegato della direttiva 1999/21/CE fino al 1º gennaio 2012 (articolo 17).

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2007 le misure necessarie per conformarsi agli articoli 2-3 e 5-17 e agli allegati I-VII, comunicando alla Commissione il testo e una tavola di concordanza (articolo 18). Tali misure devono consentire il commercio dei prodotti conformi entro il 1º gennaio 2008 e vietare, salvo l’articolo 17, il commercio dei prodotti non conformi dal 31 dicembre 2009. La direttiva 91/321/CEE è abrogata dal 1º gennaio 2008, fatti salvi gli obblighi sui termini di attuazione indicati nell’allegato X, parte B (articolo 19).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri (articoli 20 e 21).

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei minoripubblicità commercialeresidui di antiparassitari

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