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Sentenza

Sentenza n. 14433/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) dell'Atto Dirigenziale n. 1 del 08/02/2023 del Registro delle Determinazioni Codice Cifra: 005/Dir/2023/0001del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia avente per Oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico della ricorrente; b) dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 –2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della ricorrente; c) nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare: - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciute, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 –2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”.

Giustizia amministrativa202305835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di attribuzione alla società della quota di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato l'atto dirigenziale della Regione Puglia che, in applicazione del meccanismo di payback, le attribuiva una quota degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti vizi derivanti dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il sistema e vizi propri degli atti impugnati, inclusi gli atti statali, regionali e aziendali posti a fondamento della quantificazione. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. La ricorrente ha dichiarato di avere versato alla Regione Puglia gli importi dovuti nella misura ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni valutazione sui motivi di merito. Il versamento dell'importo ridotto ha reso sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando il venir meno dell'interesse attuale alla decisione. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone una soddisfazione integrale dell'interesse azionato per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche da un fatto sopravvenuto che renda inutile la pronuncia o dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse. La mancata esecuzione, da parte delle Regioni, degli adempimenti comunicativi previsti dalla novella normativa ha impedito di pronunciare la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo legislativo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Prevede la riduzione dell'importo dovuto dalle aziende fornitrici nell'ambito della definizione degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Introduce una definizione agevolata degli obblighi di payback mediante versamento della quota ridotta e disciplina gli effetti processuali dell'accertamento regionale, prevedendo la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Consente la celebrazione da remoto dell'udienza camerale secondo le modalità richiamate dalla sentenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto successivo renda sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è stata una integrale soddisfazione dell'interesse da parte della pubblica amministrazione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività successiva della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato e abbia prodotto un nuovo assetto sostitutivo di quello contestato; essa è distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione è autonomamente idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando una disciplina sopravvenuta collega la definizione dei giudizi pendenti a specifici adempimenti comunicativi delle amministrazioni, la mancata realizzazione di tali adempimenti impedisce di applicare il meccanismo processuale legislativamente previsto per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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