Ordinanza n. 13146/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Rieti in data 20 marzo 2026 e notificato in data 24 marzo 2026, di rigetto dell’istanza di riapertura del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 20 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di riapertura del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento della Prefettura di Rieti del 20 marzo 2026, notificato il 24 marzo 2026, con cui è stata respinta l'istanza di riapertura del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel ricorso è stato evidenziato un quadro non lineare quanto alla disciplina normativa applicabile e ai termini procedimentali utilizzati dall'Amministrazione. In particolare, una nota dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Rieti ha fatto riferimento a un termine di sette giorni, mentre il ricorrente ha richiamato il diverso termine di quindici giorni previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, del Testo unico sull'immigrazione, come risultante dalle modifiche introdotte nel 2025. Il ricorrente ha inoltre chiesto il riesame di un precedente provvedimento di archiviazione, del quale non risultava agli atti copia.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ritenendo necessario acquisire elementi utili alla decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione. Ministero dell'Interno e Prefettura dovranno fornire puntuali chiarimenti sulla vicenda e sul regime normativo applicato, anche con riferimento alla divergenza tra il termine di sette giorni indicato nella nota amministrativa e quello di quindici giorni dedotto dal ricorrente sulla base dell'art. 22, comma 5-quinquies, del Testo unico sull'immigrazione. Dovrà inoltre essere prodotta copia del provvedimento di archiviazione del quale il ricorrente chiede il riesame. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 novembre 2026. La decisione sulle spese della fase è stata riservata all'esito della trattazione cautelare.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
termine di quindici giorni
Il termine è richiamato dal ricorrente come disciplina applicabile al caso, in contrasto con il termine di sette giorni indicato nella nota dello Sportello Unico per l'Immigrazione; il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dell'Amministrazione sul regime normativo concretamente applicato.
art. 1, comma 1, lett. a-bis), d.l. n. 146/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 179/2025
modifiche introdotte all'art. 22, comma 5-quinquies, T.U.
La disposizione è indicata nel ricorso quale fonte delle modifiche che avrebbero introdotto il termine di quindici giorni richiamato dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorso evidenzia una possibile divergenza tra il termine procedimentale previsto dalla disciplina normativa applicabile e quello concretamente utilizzato dall'Amministrazione, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire puntuali chiarimenti sul regime normativo applicato e sulla ricostruzione della vicenda prima di decidere la domanda cautelare.
- Ai fini della decisione su un'istanza di riesame o riapertura di un procedimento amministrativo, il giudice può ordinare all'Amministrazione la produzione del precedente provvedimento di archiviazione cui l'istanza si riferisce, quando tale atto è rilevante e non risulta già acquisito agli atti.
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