Regolamento (UE) 2017/424
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/424 della Commissione, del 9 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato e si applicano secondo le regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione periodica dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per specifici paesi terzi d'origine indicati mediante codici paese. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina l'importazione di altri prodotti diversi da quelli elencati e si colloca nel quadro delle modalità di applicazione del regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/424 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle regole specifiche sui prezzi di entrata degli ortofrutticoli freschi.
Base normativa e funzione del provvedimento
Il provvedimento si inserisce nel sistema previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare quotidianamente i valori forfettari all'importazione sulla base di dati giornalieri variabili, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento.
Ambito di applicazione
L'atto concerne esclusivamente le importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato, identificati tramite codici NC. I valori sono differenziati per paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento non contiene una disciplina generale delle importazioni, ma si limita a fissare, per i prodotti indicati, il parametro economico necessario al calcolo del prezzo di entrata.
Contenuto dell'articolo 1 e dell'allegato
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, le voci NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna voce sono indicati valori distinti in funzione dell'origine, ad esempio EG, IL, MA, SN, TR, TN, CL, CN, ZA, AR e ZZ.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cioè il 10 marzo 2017. Essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, produce effetti senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di determinazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Richiama il sistema derivante dai risultati dell'Uruguay Round, che consente alla Commissione di fissare valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per le diverse origini extra-UE indicate con codici paese, compreso il codice 'ZZ' per 'altre origini'.
Ambito prodotti e origini interessate
I valori riguardano specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC e, per ciascuno, talune origini di paesi terzi. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, alcune voci di pomodori, cetrioli, agrumi, mele e uve, con valori differenziati per origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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