Regolamento (UE) 2017/423
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia che hanno annullato, nei limiti rilevanti, le precedenti misure antidumping sulle calzature cinesi e vietnamite per mancato esame delle domande di trattamento di economia di mercato e di trattamento individuale. La Commissione riesamina quindi le richieste dei produttori esportatori interessati e conclude che nessuno soddisfa i criteri per il TEM o per il TI. Ne consegue la reistituzione del dazio antidumping residuo del 16,5% per la Cina e del 10% per il Vietnam e la riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam per specifici produttori esportatori, con riscossione definitiva dei dazi provvisori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, quelle contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell’allegato II e immesse in libera pratica nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non incide sui produttori già valutati in precedenti atti esecutivi, né sulla RAS di Macao, oggetto di precedente estensione autonoma delle misure.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 dà attuazione all’articolo 266 TFUE in seguito alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Corte aveva censurato il procedimento antidumping nella parte in cui la Commissione non aveva esaminato le domande di trattamento di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) presentate da produttori esportatori non inclusi nel campione.
Contesto procedurale e portata della sentenza
La Commissione riprende il procedimento dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, limitatamente alla verifica delle richieste TEM/TI dei produttori esportatori interessati. Il regolamento sottolinea che le altre conclusioni dell’inchiesta originaria e del regolamento (CE) n. 1472/2006, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, restano valide per tutto ciò che non è stato annullato dalla Corte.
Ambito materiale e soggettivo
Il prodotto interessato è costituito da calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, con esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature con tecnologia speciale, delle pantofole e altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo. Il provvedimento riguarda solo i produttori esportatori elencati nell’allegato II, per importazioni effettuate nel periodo di applicazione delle precedenti misure antidumping. Le aliquote finali sono pari al 16,5% per i produttori cinesi e al 10% per quelli vietnamiti.
Valutazione del TEM
La Commissione ricorda che l’onere della prova grava sul produttore esportatore che richiede il TEM e che tutti i cinque criteri devono risultare soddisfatti. Nel caso di specie, nessuno dei 19 produttori esportatori interessati dimostra di soddisfare il criterio relativo all’autonomia delle decisioni aziendali; inoltre, numerose società non forniscono documentazione contabile adeguata o informazioni sufficienti sugli attivi e sulle distorsioni derivanti dal precedente sistema non di mercato. Per tali ragioni i criteri 4 e 5 non vengono neppure esaminati.
Valutazione del TI
Anche sul trattamento individuale la Commissione ribadisce che l’onere della prova spetta all’esportatore e che tutti i criteri previsti devono essere soddisfatti. Nessuno dei 19 produttori esportatori interessati dimostra la libertà di rimpatrio dei capitali e dei profitti, la piena determinazione autonoma di prezzi e quantità, un’adeguata indipendenza dallo Stato o l’assenza di rischio di elusione. Di conseguenza, nessuno ottiene il TI.
Conseguenze: dazio residuo e riscossione dei provvisori
Poiché il TEM e il TI vengono entrambi negati, la Commissione reistituisce il dazio antidumping residuo originariamente previsto per la Cina e il Vietnam, ossia rispettivamente il 16,5% e il 10%. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente e le somme eccedenti il dazio definitivo vengono svincolate.
Gestione delle domande di rimborso e sospensione per alcune società
Per alcune società elencate nell’allegato III la valutazione è temporaneamente sospesa: la Commissione ritiene necessario che gli importatori forniscano i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori pertinenti. Le autorità doganali nazionali sono invitate a non procedere al rimborso finché la Commissione non abbia concluso l’esame, che deve avvenire entro otto mesi dal ricevimento delle informazioni richieste.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini pratici, esso completa l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia senza riaprire il merito generale della misura antidumping, ma limitandosi a correggere il vizio relativo alla mancata valutazione delle domande TEM/TI.
Disposizioni principali
Reistituzione del dazio antidumping definitivo
All’articolo 1, paragrafo 1, viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, classificate nei codici NC indicati, originarie della RPC e del Vietnam e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell’allegato II. Il dazio si applica alle importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009.
Aliquote del dazio
L’articolo 1, paragrafo 3, fissa l’aliquota del dazio antidumping definitivo al 16,5% per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10% per i produttori esportatori vietnamiti interessati, da applicarsi al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Definizione del prodotto interessato e esclusioni
L’articolo 1, paragrafo 2, delimita il prodotto interessato e chiarisce le esclusioni: calzature per lo sport, calzature con tecnologia speciale, calzature con puntale protettivo e pantofole/altre calzature da camera. Sono inoltre riportati i codici NC e i riferimenti TARIC applicabili.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006, con svincolo della parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.
Sospensione temporanea per alcune società
L’articolo 3 prevede la sospensione della valutazione delle società elencate nell’allegato III fino a quando l’importatore che ha chiesto il rimborso non comunichi alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori pertinenti, oppure fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, comunque non inferiore a un mese. La Commissione esamina le informazioni entro otto mesi dal loro ricevimento e invita le autorità doganali nazionali a non rimborsare i dazi fino alla conclusione della valutazione.
Esito delle verifiche TEM e TI
La Commissione riesamina le richieste di trattamento di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) dei 19 produttori esportatori interessati e conclude che nessuno soddisfa i criteri richiesti dagli articoli 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione applicabile. In particolare, vengono respinti i criteri relativi a decisioni aziendali autonome, contabilità conforme, assenza di distorsioni ereditarie del sistema non di mercato, rimpatrio di capitali/profitti, determinazione libera di prezzi e quantitativi, indipendenza dallo Stato e prevenzione dell’elusione.
Rapporti con le procedure e i regolamenti precedenti
Il regolamento chiarisce che restano valide le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non annullate dalla Corte. Viene inoltre precisato che non occorre modificare il regolamento (CE) n. 388/2008 sulla RAS di Macao, che rimane in vigore.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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