Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/422

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite originari dell'India. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione, sussisterebbe un rischio elevato di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Sono quindi istituiti dazi antidumping definitivi con aliquote distinte per HEG Limited, Graphite India Limited e tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di grafite originari dell'India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μ.Ω.m, nonché dei relativi nippli, importati congiuntamente o separatamente e originari dell'India, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (TARIC 8545909010). Le aliquote differenziate riguardano i prodotti fabbricati da Graphite India Limited e HEG Limited; per tutte le altre società si applica l'aliquota residua. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422: dazio antidumping definitivo sugli elettrodi di grafite originari dell'India

Il regolamento interviene all'esito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. La Commissione, sulla base del regolamento di base allora applicabile in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping, conclude che la soppressione delle misure esporrebbe il mercato dell'Unione al rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria unionale.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state istituite nel 2004 e prorogate nel 2010 a seguito di un precedente riesame in previsione della scadenza. Nel presente procedimento la domanda di riesame è stata presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA, rappresentative di oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame. La Commissione ha aperto il riesame il 15 dicembre 2015 e ha svolto in parallelo anche un riesame delle misure compensative sui medesimi prodotti.

Ambito oggettivo e definizione del prodotto

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μ.Ω.m, nonché dai relativi nippli, importati insieme o separatamente e originari dell'India. Il regolamento precisa i codici doganali di classificazione: ex 8545 11 00 (TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (TARIC 8545909010).

Cooperazione, campionamento e utilizzo dei dati disponibili

La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare e ha effettuato un campionamento dei produttori dell'Unione, confermando un campione di quattro imprese rappresentativo di oltre l'80 % della produzione unionale. Sul versante indiano ha collaborato un solo produttore esportatore, HEG Limited, rappresentativo di oltre il 95 % delle esportazioni verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, ma non dell'intera produzione indiana. Poiché l'altro produttore indiano non ha collaborato, la Commissione ha ritenuto necessario fare ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Accertamento del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

La Commissione ha ricostruito il valore normale sulla base delle vendite interne rappresentative del produttore cooperante, distinguendo tra tipi di prodotto e tenendo conto della diversa qualità del coke impiegato nella produzione. Non ha accolto le richieste di adeguamento basate sul Duty Drawback Scheme e sull'Advance Authorisation Scheme, ritenendo non provato il necessario nesso tra i dazi su materie prime e i benefici ottenuti all'esportazione. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, effettuato a livello franco fabbrica e con gli adeguamenti pertinenti, ha portato a un margine di dumping del 29,8 % per il produttore cooperante.

La Commissione ha anche respinto l'argomento secondo cui il margine dovesse essere calcolato su base trimestrale: pur registrandosi oscillazioni, il dumping è risultato significativo in ciascun trimestre del PIR e il margine medio resta elevato. Analogamente, le osservazioni sulla diversa redditività in funzione dell'origine del coke non hanno inciso in modo apprezzabile sulle conclusioni.

Rischio di persistenza del dumping

Per valutare il futuro andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva indiana, le esportazioni verso paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione. È emerso che i due produttori indiani avevano aumentato la capacità del 27 % rispetto al precedente riesame, con una capacità totale stimata in 160 000 tonnellate annue e una capacità inutilizzata compresa tra 40 000 e 50 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata, unita al calo del consumo mondiale e alle restrizioni presenti in altri mercati, rende probabile un ulteriore orientamento delle esportazioni verso l'Unione qualora venissero meno i dazi.

La Commissione ha inoltre ritenuto che il mercato dell'Unione resti attrattivo perché, nonostante le misure, l'India continua a esportare nell'Unione volumi significativi, mentre in altri mercati si registrano barriere o contrazioni della domanda. In particolare, le misure antidumping introdotte dalla Russia sulle importazioni dall'India limitano ulteriormente gli sbocchi alternativi.

Effetti sul mercato dell'Unione e pregiudizio per l'industria unionale

L'industria dell'Unione comprende otto produttori e la Commissione ha esaminato sia indicatori macroeconomici sia microeconomici. Nel periodo 2012-PIR il consumo unionale è diminuito dell'8 %, la produzione dell'industria unionale è calata del 6 %, l'utilizzo degli impianti è sceso di 3 punti percentuali e le vendite nell'Unione sono diminuite del 5 %. I prezzi medi di vendita si sono ridotti del 25 %, i costi di produzione del 18 %, ma non in misura sufficiente a preservare la redditività, passata dall'11,3 % al 2,8 %. Anche il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno mostrato un andamento nettamente negativo.

Nonostante ciò, l'industria unionale ha conservato e lievemente aumentato la propria quota di mercato, ma solo al prezzo di una forte compressione dei margini. La Commissione ha concluso che la pressione concorrenziale delle importazioni indiane continua a incidere sui prezzi dell'Unione e che, in caso di abrogazione dei dazi, il deterioramento economico dell'industria sarebbe verosimile.

Sottoquotazione, importazioni da altri paesi e osservazioni delle parti

Nel PIR le importazioni indiane sono state vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria unionale; la Commissione ha rilevato una sottoquotazione media ponderata del 3 % per HEG e del 12 % per il produttore non cooperante, valori che salirebbero rispettivamente al 9 % e 12 % senza dazi antidumping e compensativi. Le importazioni dalla Cina e dalla Russia sono risultate a loro volta a prezzi inferiori, ma la Commissione ha spiegato che i dati disponibili non consentivano confronti comparabili per tipo di prodotto e che, in ogni caso, tali importazioni non avevano sottratto quota di mercato all'industria unionale.

Le osservazioni degli esportatori indiani, degli utilizzatori e della federazione dell'industria siderurgica tedesca sono state respinte nella parte in cui non trovavano riscontro nei dati di inchiesta, in particolare quanto all'effetto degli investimenti in Unione di soggetti collegati, alla presunta irrilevanza dell'attrattiva del mercato dell'Unione o al ruolo esclusivo delle importazioni cinesi e russe.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha valutato l'interesse complessivo dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, considerando industria dell'Unione, importatori e utilizzatori. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure avvantaggi l'industria unionale e che non vi siano elementi per concludere che le misure arrechino un pregiudizio sproporzionato agli importatori o agli utilizzatori. Gli importatori non hanno collaborato e gli utilizzatori che hanno risposto non hanno dimostrato particolari difficoltà di approvvigionamento né un impatto significativo sui costi.

Dispositivo e applicazione pratica

Il dispositivo conferma il dazio antidumping definitivo e stabilisce le aliquote individuali: 9,4 % per Graphite India Limited, 0 % per HEG Limited e 8,5 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali valgono solo per i prodotti fabbricati dalle società espressamente indicate e per i rispettivi soggetti giuridici; ogni altro produttore non nominativamente menzionato resta soggetto all'aliquota residuale. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo su elettrodi di grafite per forni elettrici con densità apparente almeno pari a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica non superiore a 6,0 μ.Ω.m, nonché sui relativi nippli, importati insieme o separatamente e originari dell'India. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 8545 11 00 e ex 8545 90 90, con corrispondenti codici TARIC 8545110010 e 8545909010.

Aliquote del dazio

Sono previste tre aliquote: 9,4 % per Graphite India Limited (codice addizionale TARIC A530), 0 % per HEG Limited (codice addizionale TARIC A531) e 8,5 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999). L'aliquota si applica al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Riesame in previsione della scadenza

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito della domanda presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA, rappresentative di oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione aveva aperto il riesame con avviso del 15 dicembre 2015.

Rilevanza dei dati disponibili e cooperazione limitata

Poiché solo un produttore esportatore indiano ha collaborato, rappresentando oltre il 95 % delle esportazioni verso l'Unione nel PIR ma solo una parte della capacità e della produzione indiana complessiva, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per valutare dumping, pregiudizio e probabilità di persistenza o reiterazione.

Accertamento del dumping

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato accertato un margine di dumping del 29,8 % per il produttore esportatore che ha collaborato. La Commissione ha ritenuto non concedibili gli adeguamenti richiesti per il Duty Drawback Scheme e per l'Advance Authorisation Scheme, perché non era dimostrato un nesso diretto tra dazi pagati e rimborsi/esenzioni. Anche un'analisi trimestrale proposta dall'esportatore non ha modificato la conclusione sul dumping.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto probabile la persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, valorizzando la capacità produttiva inutilizzata in India (40 000-50 000 tonnellate, pari al 29 %-36 % del consumo dell'Unione nel PIR), l'orientamento all'esportazione dei produttori indiani, la contrazione del consumo mondiale e l'esistenza di misure antidumping in altri mercati, in particolare in Russia.

Pregiudizio e situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione, composta da otto produttori, ha visto peggiorare diversi indicatori economici: produzione -6 %, utilizzo degli impianti da 79 % a 76 %, vendite -5 %, prezzi medi di vendita -25 %, redditività da 11,3 % al 2,8 %, investimenti da 25,3 milioni di EUR a 12,3 milioni di EUR. Pur mantenendo una quota di mercato elevata, la Commissione ha rilevato una situazione di fragilità, aggravata dalla pressione dei prezzi delle importazioni indiane.

Sottoquotazione e vendita sottocosto

Nel PIR è stata rilevata una sottoquotazione media ponderata del 3 % per l'esportatore cooperante e del 12 % per l'esportatore non cooperante (stima), che salirebbe rispettivamente al 9 % e 12 % senza dazi antidumping e compensativi. È stata inoltre riscontrata una vendita sottocosto significativa, pari al 9 % (riducibile all'8 % in una diversa segmentazione dei tipi di prodotto, senza impatto sostanziale sulle conclusioni).

Interesse dell'Unione

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione: avvantaggia l'industria unionale, non emergono elementi di pregiudizio rilevante per gli importatori (che non hanno collaborato) e gli utilizzatori non hanno dimostrato difficoltà di approvvigionamento o impatti significativi sui costi.

Decorrenza e disciplina applicabile

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.