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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2241

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione del 16 dicembre 2019 che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro tecnico per i dati mensili sulla disoccupazione da trasmettere a Eurostat dagli Stati membri nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700. Definisce le tipologie di dati ammesse, le variabili da comunicare, i termini di invio, le serie storiche retrospettive e gli obblighi di documentazione metodologica. Introduce inoltre un sistema di monitoraggio della qualità del tasso di disoccupazione mensile basato su indicatori di volatilità e revisioni.

Regole tecniche per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati mensili sulla disoccupazione, con definizione di variabili, formati, termini, serie storiche e requisiti di qualità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, trasmettono a Eurostat dati mensili sulla disoccupazione. Il regolamento disciplina tre possibili modalità di trasmissione: statistiche mensili sulla disoccupazione, dati mensili di input sulla disoccupazione oppure stime mensili della disoccupazione. L’ambito territoriale è quello degli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. La trasmissione dei dati decorre al più tardi dal mese di riferimento di maggio 2021. Sono previste esclusioni solo indirette, nel senso che alcuni Stati membri possono scegliere tra le tre opzioni metodologiche previste.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700 nel segmento delle statistiche mensili sulla disoccupazione. Esso mira a garantire dati tempestivi, comparabili e coerenti con la definizione ILO, utili alla Commissione (Eurostat) per il monitoraggio delle politiche economiche e occupazionali dell’Unione.

Finalità e contesto

Il testo parte dall’esigenza, richiamata nei considerando, di disporre di dati mensili affidabili sulla disoccupazione per sostenere le priorità dell’Unione in materia di crescita e occupazione. Tali dati alimentano il tasso di disoccupazione mensile, qualificato come uno dei principali indicatori economici europei, e devono essere costruiti secondo concetti internazionalmente concordati.

Ambito di applicazione e opzioni di trasmissione

Il regolamento si applica agli Stati membri che trasmettono a Eurostat dati mensili sulla disoccupazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Il sistema è flessibile e consente tre modalità alternative di comunicazione:

  • statistiche mensili sulla disoccupazione;
  • dati mensili di input sulla disoccupazione;
  • stime mensili della disoccupazione.

Le tre opzioni non sono equivalenti sul piano metodologico, ma tutte confluiscono nel medesimo quadro di reporting. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Definizioni principali

L’articolo 2 chiarisce le nozioni essenziali per l’interpretazione del sistema. Le "statistiche mensili sulla disoccupazione" corrispondono al numero registrato di occupati e disoccupati e al tasso mensile di disoccupazione derivato, secondo la definizione ILO applicata nel dominio delle forze di lavoro del regolamento (UE) 2019/1700.

Il "tasso mensile di disoccupazione" è definito come rapporto tra persone disoccupate e totale di occupati e disoccupati del mese di riferimento. I "dati mensili di input sulla disoccupazione" coincidono con il numero di persone disoccupate registrate dai servizi pubblici per l’impiego. Le "stime mensili della disoccupazione" combinano dati trimestrali basati sulla definizione ILO e disoccupazione registrata mensilmente.

Rilevante è anche la nozione di "mese di riferimento", costruita in base all’attribuzione delle settimane ai mesi del trimestre o del calendario, per assicurare coerenza tra rilevazione mensile e trimestrale.

Contenuto dei dati e variabili da trasmettere

L’articolo 3 stabilisce che ciascuno Stato membro debba scegliere una delle tre opzioni previste. I set di dati devono essere conformi alla natura dell’opzione scelta:

  • per l’opzione 1, statistiche rappresentative dell’intero mese di riferimento;
  • per l’opzione 2, dati riferiti a un determinato periodo del mese di calendario;
  • per l’opzione 3, stime mensili costruite a partire anche da dati registrati.

Le variabili da trasmettere sono definite negli allegati:

  • allegato I per le statistiche mensili;
  • allegato II per i dati di input;
  • allegato III per le stime mensili.

Gli allegati mostrano che le informazioni sono disaggregate per sesso e per due classi di età: 15-24 anni e 25-74 anni. Per le opzioni 1 e 3 sono previste serie non destagionalizzate, destagionalizzate e di tendenza; per l’opzione 2 sono richiesti dati non destagionalizzati.

Termini di trasmissione

L’articolo 4 impone una cadenza mensile e termini stretti di invio. In particolare:

  • opzione 1: entro 27 giorni dalla fine del mese di calendario;
  • opzione 2: entro 25 giorni dalla fine del mese di calendario;
  • opzione 3: entro 25 giorni dalla fine del mese di calendario.

Se la scadenza cade di sabato o domenica, essa è prorogata al lunedì successivo. Inoltre, i dati relativi al mese di riferimento di novembre devono essere trasmessi entro il 31 dicembre.

La prima applicazione operativa del sistema decorre al più tardi dal mese di riferimento di maggio 2021.

Serie storiche retrospettive

L’articolo 5 disciplina l’adeguamento retrospettivo delle serie, elemento essenziale per la comparabilità storica.

Per gli Stati membri che scelgono l’opzione 1 o 3:

  • la prima trasmissione di maggio 2021 comprende anche i dati di gennaio-aprile 2021;
  • la trasmissione di aprile 2022 comprende serie storiche ininterrotte dal gennaio 2009;
  • da maggio 2022 in poi, le trasmissioni includono le serie retrospettive riviste dal gennaio 2009.

Per l’opzione 2:

  • la prima trasmissione di maggio 2021 comprende anche i dati mensili di input retrospettivi dal gennaio 2009.

Fonti, metodi e continuità delle serie

L’articolo 6 introduce obblighi documentali differenziati. Gli Stati membri che presentano stime mensili (opzione 3) o dati di input (opzione 2) devono trasmettere a Eurostat, entro il 19 luglio 2020, una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati. Gli Stati membri che adottano l’opzione 1 trasmettono invece soltanto la descrizione dei metodi di derivazione delle statistiche mensili dai dati trimestrali delle forze di lavoro.

Ogni modifica della descrizione deve essere comunicata con almeno due mesi di anticipo. La documentazione aggiornata deve essere inviata non oltre sei mesi dopo l’attuazione della modifica. Ogni trasmissione mensile deve inoltre indicare eventuali interruzioni di serie e altri eventi capaci di incidere sulla comparabilità nel tempo.

Requisiti di qualità

L’articolo 7 attribuisce a Eurostat il monitoraggio della qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo, pubblicato dagli Stati membri per le opzioni 1 e 3 o da Eurostat per l’opzione 2. Il monitoraggio avviene ogni tre anni sulla base dell’allegato IV.

L’allegato IV concentra la valutazione su due dimensioni: volatilità e revisioni. Gli indicatori sono calcolati sulle ultime 36 osservazioni mensili disponibili a partire da maggio 2022 e aggiornati ogni tre anni. Le soglie indicate sono le seguenti:

  • correlazione delle variazioni sul mese precedente: intervallo tra -0,30 e 0,75;
  • frequenza di duplici inversioni di tendenza consistenti: inferiore al 5%;
  • frequenza di revisioni molto ampie dei livelli: inferiore al 10%;
  • frequenza di ampie revisioni delle variazioni sul mese precedente: inferiore al 10%.

Entrata in vigore

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina variabili, lunghezza, livello di dettaglio e requisiti di qualità dei dati mensili sulla disoccupazione da trasmettere alla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le "statistiche mensili sulla disoccupazione", il "tasso mensile di disoccupazione", i "dati mensili di input sulla disoccupazione", le "stime mensili della disoccupazione" e il "mese di riferimento". Le definizioni richiamano la nozione ILO e il dominio delle forze di lavoro del regolamento (UE) 2019/1700.

Tipologie di dati e variabili da trasmettere

L’articolo 3 prevede che gli Stati membri trasmettano una delle tre opzioni: statistiche mensili, dati di input mensili oppure stime mensili. I set di dati devono contenere, rispettivamente, statistiche rappresentative dell’intero mese di riferimento, dati riferiti a un periodo del mese di calendario o stime basate anche sulla disoccupazione registrata. I nomi e le definizioni delle variabili sono contenuti negli allegati I, II e III.

Termini di trasmissione

L’articolo 4 stabilisce i termini mensili di invio: 27 giorni dalla fine del mese di calendario per l’opzione 1 e 25 giorni per le opzioni 2 e 3. Se la scadenza cade di sabato o domenica, slitta al lunedì successivo; i dati relativi a novembre sono trasmessi entro il 31 dicembre. La trasmissione inizia al più tardi dal mese di riferimento di maggio 2021.

Serie retrospettive

L’articolo 5 disciplina le retrospettive: per le opzioni 1 e 3, la prima trasmissione di maggio 2021 include i dati da gennaio ad aprile 2021, la trasmissione di aprile 2022 include serie ininterrotte dal gennaio 2009 e da maggio 2022 le trasmissioni comprendono le serie riviste dal gennaio 2009. Per l’opzione 2, la prima trasmissione di maggio 2021 include anche i dati storici dal gennaio 2009.

Fonti, metodi e aggiornamenti metodologici

L’articolo 6 impone agli Stati membri che usano le opzioni 2 o 3 di trasmettere entro il 19 luglio 2020 una descrizione delle fonti e dei metodi impiegati; chi usa l’opzione 1 trasmette invece la descrizione dei metodi di derivazione dai dati trimestrali. Ogni modifica deve essere comunicata con due mesi di anticipo e la documentazione aggiornata va inviata entro sei mesi dall’attuazione. Ogni trasmissione mensile deve includere informazioni su interruzioni di serie o eventi che incidano sulla comparabilità temporale.

Requisiti di qualità e monitoraggio

L’articolo 7 affida a Eurostat il monitoraggio della qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo, pubblicato dagli Stati membri (opzioni 1 e 3) o da Eurostat (opzione 2). Il monitoraggio avviene ogni tre anni sulla base degli indicatori e delle soglie dell’allegato IV, relativi a volatilità e revisioni.

Variabili degli allegati e contenuto delle serie

Gli allegati I e III elencano le variabili per le statistiche/stime mensili, con dettagli per sesso e classi d’età 15-24 e 25-74, includendo serie non destagionalizzate, destagionalizzate e di tendenza. L’allegato II elenca i dati di input, limitati ai dati non destagionalizzati di disoccupati registrati per sesso e classe d’età. L’allegato IV specifica indicatori di qualità e soglie: correlazione delle variazioni mensili tra -0,30 e 0,75, frequenza di duplici inversioni di tendenza sotto il 5%, revisioni molto ampie dei livelli sotto il 10% e ampie revisioni delle variazioni mensili sotto il 10%.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeeoccupazionemercato del lavororaccolta e trasmissione datiqualità statistica

Testo integrale

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