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Legge

L.R. Veneto 5/2016

Istituzione del nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Veneto il nuovo Comune di Val di Zoldo, nato dalla fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto (Belluno). Definisce la sede provvisoria, rinvia allo statuto per la sede definitiva e le forme di decentramento, disciplina il subentro nei rapporti attivi e passivi e prevede neutralità finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Istituzione del Comune di Val di Zoldo mediante fusione di Forno di Zoldo e Zoldo Alto

Istituzione del Comune di Val di Zoldo

La legge regionale del Veneto istituisce, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato “Val di Zoldo”, mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto. Il provvedimento attua la nuova organizzazione comunale conseguente alla fusione e si applica esclusivamente al territorio regionale veneto.

Sede municipale e decentramento

La sede municipale del nuovo Comune è demandata allo Statuto dell’ente di nuova istituzione. Fino a quando lo Statuto non la definirà, la sede del Comune resta quella attualmente ubicata in Zoldo Alto. Lo Statuto deve inoltre assicurare alla comunità originaria privata della sede adeguate forme di decentramento, tenendo conto dello stato dei luoghi e delle esigenze della popolazione interessata.

Esito della consultazione popolare

La legge dà atto dell’esito favorevole del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate, riportando i dati di partecipazione e di voto dei due Comuni coinvolti. Tali risultati costituiscono il presupposto consultivo della fusione.

Rapporti giuridici, beni e personale

I rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo Comune sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale veneta 24 dicembre 1992, n. 25, dalla Provincia di Belluno. Il criterio indicato dalla legge è che il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.

Regime finanziario

Per l’attuazione della legge è prevista una clausola di neutralità finanziaria: gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta nel BUR n. 15 del 22 febbraio 2016.

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