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Legge

L.R. Veneto 6/2016

Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno.

Normativa regionaleL.R. Veneto 6/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal giorno successivo alla pubblicazione il nuovo Comune di Alpago (Belluno) mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago. Il nuovo ente subentra in beni, rapporti giuridici e personale dei Comuni originari; la sede provvisoria è Pieve d’Alpago fino alla determinazione nello statuto. Prevista neutralità finanziaria per la Regione.

Istituzione del Comune di Alpago mediante fusione di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago

Istituzione del Comune di Alpago

La legge regionale del Veneto istituisce il nuovo Comune denominato Alpago mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago, tutti in provincia di Belluno. L’intervento produce effetti solo nell’ambito territoriale regionale interessato e definisce anche alcuni aspetti organizzativi e transitori della nuova entità comunale.

Sede del nuovo ente e decentramento

La sede municipale definitiva del nuovo Comune è demandata allo statuto comunale. Fino alla sua determinazione, la sede del nuovo Comune coincide con quella attuale di Pieve d’Alpago. Lo statuto deve inoltre assicurare alle comunità di origine prive della sede adeguate forme di decentramento, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

Effetti della fusione e subentro nei rapporti

Per la definizione dei rapporti conseguenti alla fusione si rinvia all’articolo 17 della legge regionale Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, e alla determinazione della Provincia di Belluno. La legge indica espressamente il criterio secondo cui il nuovo Comune subentra:

  • nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili dei Comuni di origine;
  • in tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
  • nei rapporti relativi al personale dipendente.

Consultazione popolare

La legge dà conto dell’esito del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate, riportando i dati di voto dei tre Comuni coinvolti e il totale complessivo. Il testo non introduce ulteriori regole procedurali sulla consultazione, limitandosi a prenderne atto.

Regime finanziario

L’attuazione della legge avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non sono previsti termini di applicazione limitati nel tempo; il contenuto rilevante è quello proprio della fusione comunale e della disciplina transitoria conseguente.

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