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Legge

L.R. Veneto 4/2016

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina VIA e verifica di assoggettabilità per i progetti indicati negli allegati, riordina le competenze in materia di AIA e regola partecipazione, monitoraggio, controlli e sanzioni. Sostituisce la previgente l.r. 10/1999; si applica alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore, salvo il transitorio per i procedimenti pendenti.

Disciplina VIA e AIA del Veneto

Disciplina regionale di VIA e AIA nel Veneto

La legge stabilisce il quadro organico delle procedure di valutazione di impatto ambientale, verifica di assoggettabilità e autorizzazione integrata ambientale nel territorio della Regione del Veneto. Definisce competenze, organi tecnici, partecipazione del pubblico, controlli e regole transitorie, in coordinamento con la normativa statale e dell’Unione europea.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

La disciplina riguarda:

  • le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità per le tipologie progettuali elencate nell’Allegato A;
  • il riordino delle competenze in materia di AIA per le attività di cui all’Allegato B.

Per quanto non previsto, si applicano la normativa statale e quella dell’Unione europea in materia ambientale.

Finalità della legge

Il provvedimento mira a:

  • semplificare il procedimento di rilascio della VIA e coordinarlo con gli altri procedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto;
  • rafforzare la tutela preventiva dell’ambiente e la protezione della salute umana;
  • garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.

Definizioni rilevanti

La legge richiama e precisa alcune nozioni della disciplina statale, tra cui:

  • VIA, come procedimento preventivo di individuazione degli effetti ambientali di un progetto;
  • AIA, come titolo che autorizza l’esercizio di installazioni soggette a requisiti specifici;
  • verifica di assoggettabilità e relativo provvedimento conclusivo;
  • studio di impatto ambientale, quale elaborato integrativo del progetto definitivo;
  • provvedimento di VIA, atto obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina i titoli ambientali e i beni culturali secondo il d.lgs. 152/2006;
  • autorità competente, proponente, consultazione, pubblico e pubblico interessato.

Sono inoltre definiti:

  • gli enti locali territoriali direttamente e non direttamente interessati;
  • i soggetti competenti in materia ambientale, cioè le amministrazioni titolari dei titoli ambientali necessari alla realizzazione del progetto.

Riparto delle competenze tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia

La Regione è autorità competente:

  • per VIA, verifica di assoggettabilità e AIA relative alle tipologie progettuali degli allegati A e B, nei casi di competenza regionale;
  • per i progetti provinciali o metropolitani localizzati in due o più Province/Città Metropolitana, o con impatti interprovinciali, interregionali o transfrontalieri;
  • per i progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta.

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

  • per VIA, verifica di assoggettabilità e AIA relative alle tipologie progettuali di propria competenza indicate negli allegati.

Funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale ha un ruolo centrale nell’attuazione della legge e definisce, tra l’altro:

  • la struttura organizzativa per le procedure di VIA;
  • la disciplina attuativa delle procedure di verifica, VIA, definizione dei contenuti dello studio e VIA coordinata con altri procedimenti;
  • i criteri tariffari per gli oneri istruttori;
  • forme e modalità di presentazione delle istanze;
  • l’archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA;
  • indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi;
  • procedure di monitoraggio, controllo e sanzione;
  • aggiornamenti delle tipologie progettuali degli allegati in caso di modifiche legislative;
  • criteri per individuare l’autorità competente nei casi di pluralità di tipologie progettuali nello stesso sito;
  • modalità per la VIA nei casi specifici previsti dalla legge.

Per il Comitato tecnico regionale VIA, la Giunta nomina i componenti esperti, organizza la segreteria, approva il regolamento, determina indennità e rimborsi e affida eventuali incarichi a professionisti esterni.

Comitato tecnico VIA

Nei procedimenti di VIA l’autorità competente decide previo parere del Comitato tecnico VIA, organo tecnico-istruttorio che valuta la compatibilità ambientale dei progetti.

Il Comitato:

  • fornisce anche supporto tecnico-scientifico per monitoraggio e controllo;
  • è soggetto alle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa;
  • nel modello regionale è composto da dirigenti regionali, rappresentanti ARPAV, responsabili provinciali o metropolitani senza voto, quattro esperti interni e sei esperti esterni nominati dalla Giunta;
  • prevede per gli esperti esterni requisiti professionali specifici e almeno cinque anni di esperienza;
  • consente al presidente di incaricare consulenti esterni per progetti complessi, tramite elenco formato con procedura comparativa pubblica.

Le Province e la Città Metropolitana istituiscono il proprio Comitato tecnico VIA nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurando presenza ARPAV ed esperti nelle materie ambientali indicate dalla legge.

Verifica di assoggettabilità e definizione dei contenuti del SIA

Per la verifica di assoggettabilità:

  • il proponente presenta istanza secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
  • l’autorità competente si pronuncia nei termini del d.lgs. 152/2006 e può disporre assoggettamento a VIA, esclusione dalla VIA oppure esclusione con prescrizioni di mitigazione e monitoraggio;
  • il provvedimento è adottato dal dirigente o responsabile competente regionale, provinciale o metropolitano.

Per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale:

  • il proponente può chiedere la fase di definizione preventiva;
  • il relativo provvedimento è adottato dal responsabile competente nei termini del d.lgs. 152/2006.

Procedimento di VIA e coordinamento con altri titoli

Il procedimento di VIA si avvia con istanza del proponente nelle forme fissate dalla Giunta.

Il procedimento prevede:

  • eventuale conferenza di servizi istruttoria per esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti;
  • successiva conferenza di servizi decisoria dopo il parere del Comitato tecnico VIA;
  • partecipazione con voto dei soggetti indicati dalla legge;
  • impossibilità di realizzare il progetto in caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA.

La VIA può essere coordinata con l’approvazione/autorizzazione del progetto o con il rilascio dell’AIA quando l’autorità competente coincida con l’amministrazione competente sul progetto o sull’AIA. In tal caso il proponente può chiedere contestualmente tutti i titoli necessari.

La disciplina coordinata comporta:

  • deposito del progetto anche presso le amministrazioni competenti sui titoli ulteriori;
  • progetto completo di tutti gli elementi richiesti per l’approvazione definitiva;
  • pubblicazioni con esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione;
  • integrazione delle conferenze di servizi con le amministrazioni ulteriori competenti;
  • eventuale variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità nei casi previsti dalla normativa di settore.

Parere preliminare di compatibilità ambientale

Per i progetti assoggettati a VIA il proponente può chiedere un parere preliminare di compatibilità ambientale.

Alla domanda devono essere allegati:

  • lo studio di impatto ambientale;
  • il progetto preliminare con tutti gli elementi utili alla valutazione.

Il parere:

  • è rilasciato previo parere del Comitato tecnico VIA;
  • non sostituisce i titoli necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva, ma ne costituisce presupposto;
  • se negativo impedisce la realizzazione del progetto.

Decade:

  • trascorsi 12 mesi senza presentazione dell’istanza successiva prevista dalla legge;
  • per sopravvenute modifiche normative.

Prima dell’autorizzazione definitiva il progetto deve essere verificato rispetto a quello oggetto del parere preliminare; in caso di difformità rilevate dall’autorità competente, occorre una nuova istanza di VIA.

Rinnovo di autorizzazioni o concessioni per attività già in esercizio

Le domande di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative ad attività per le quali non era stata effettuata VIA e che oggi rientrano nel campo di applicazione della disciplina VIA sono sottoposte alla procedura di VIA.

Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura mira a individuare misure di mitigazione compatibili con la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività esistente.

La regola non si applica alle attività soggette ad AIA.

Informazione al pubblico, partecipazione e inchiesta pubblica

L’autorità competente deve garantire un’adeguata informazione al pubblico, pubblicando sul proprio sito i dati procedurali, progettuali e ambientali sin dall’avvio.

La Giunta predispone un archivio informatico pubblico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA dalla Regione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia.

Il proponente deve, entro 20 giorni dalla pubblicazione prevista dal d.lgs. 152/2006:

  • presentare al pubblico il progetto e lo studio di impatto ambientale;
  • farlo secondo modalità concordate con il Comune direttamente interessato;
  • evitare la presentazione nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Se il progetto coinvolge più Comuni o più Province/Città Metropolitana, la presentazione avviene secondo le modalità concordate dai livelli territoriali interessati; in mancanza di accordo, decide il responsabile della struttura competente.

L’autorità competente può disporre l’inchiesta pubblica per assicurare il contraddittorio e la partecipazione. L’inchiesta è obbligatoria se richiesta dal sindaco di uno dei Comuni interessati o da una ONG ambientale avente i requisiti di legge.

Progetti di preminente interesse regionale, impatti interregionali e transfrontalieri

La Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi di preminente interesse regionale, che restano di competenza regionale anche quando rientrano nelle tipologie progettuali degli allegati statali.

Per i progetti localizzati anche in Regioni confinanti:

  • la Giunta adotta i provvedimenti d’intesa con le Regioni interessate;
  • se vi sono possibili impatti rilevanti su territori confinanti, la struttura competente informa immediatamente la Regione confinante e gli enti locali interessati per acquisirne i pareri.

Per i progetti con possibili impatti su un altro Stato, la Giunta informa il Ministero competente per gli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Espoo.

Partecipazione della Regione alla VIA di competenza statale

Per i progetti di competenza statale ricompresi nell’Allegato II, Parte II, del d.lgs. 152/2006, il parere regionale è espresso dalla Giunta previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA.

Monitoraggio, controlli e sanzioni

La legge impone un sistema di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.

Lo studio di impatto ambientale deve contenere una proposta di piano di monitoraggio che indichi:

  • gli indicatori per controllare gli impatti significativi;
  • le responsabilità;
  • le risorse necessarie.

Il proponente trasmette i risultati del monitoraggio all’autorità competente e comunica eventuali modifiche intervenute nella realizzazione o gestione dell’opera; gli esiti sono pubblicati sul sito dell’autorità competente.

In caso di violazioni della disciplina VIA, l’autorità competente può:

  • sospendere i lavori;
  • irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore dell’opera o della parte realizzata in assenza delle procedure o in difformità dal provvedimento favorevole;
  • disporre demolizione e ripristino dello stato dei luoghi o interventi di mitigazione a cura e spese del responsabile.

La Giunta approva criteri e procedure applicative. L’autorità competente può avvalersi del Comitato tecnico VIA e dell’ARPAV.

Disposizioni transitorie

Per garantire la continuità amministrativa:

  • le commissioni regionali e provinciali VIA della previgente legge regionale n. 10/1999 continuano a operare fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla nuova legge e comunque non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore;
  • alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore, o avviate nel frattempo nelle more degli adempimenti attuativi, continua ad applicarsi la l.r. 10/1999 e la relativa disciplina delle commissioni VIA nel testo previgente;
  • ai procedimenti non ancora conclusi alla data degli atti attuativi si applica la nuova legge.

Le procedure di AIA già avviate ai sensi della previgente legge regionale 33/1985 si concludono secondo le norme vigenti al momento dell’avvio.

Modifiche e abrogazioni

La legge:

  • aggiorna i riferimenti interni della legge regionale 33/1985 alle nuove disposizioni sugli allegati A e B;
  • abroga gli allegati A e B della legge regionale 33/1985;
  • abroga integralmente la legge regionale 10/1999 sulla VIA e varie disposizioni regionali connesse in materia ambientale e di AIA.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La norma finanziaria copre le minori entrate da attività istruttoria e gli oneri connessi all’attuazione della legge per gli esercizi 2016-2018, mediante riallocazioni di bilancio e proventi degli oneri istruttori.

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.

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