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Legge

L.R. Veneto 3/2016

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato nel 2007 fino al 10 febbraio 2017, escludendo l’applicazione della norma regolamentare che ne disciplina la scadenza. Abroga la precedente legge regionale del 2014 sul medesimo termine, conferma la neutralità finanziaria ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR.

Rideterminazione della validità del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto

Rideterminazione della validità del piano faunistico-venatorio regionale

La legge regionale del Veneto interviene unicamente sul termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. Il provvedimento ha natura puntuale e temporanea, in quanto mira a differire la scadenza del piano senza ridisciplinarne il contenuto sostanziale.

Proroga del termine di validità

La validità del piano faunistico-venatorio regionale è stata rideterminata al 10 febbraio 2017. La disposizione opera come proroga del termine originario e consente la permanenza dell’efficacia del piano fino a quella data.

Esclusione di una specifica regola di attuazione

Alla rideterminazione del termine non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione richiamato nell’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. La norma quindi deroga espressamente a tale previsione regolamentare limitatamente alla proroga disposta dalla legge del 2016.

Abrogazione di una precedente proroga

La legge abroga la legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1, che aveva già disposto una precedente rideterminazione del termine di validità del medesimo piano faunistico-venatorio regionale. La disciplina del 2016 sostituisce dunque la precedente proroga.

Profili finanziari

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. È escluso qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Trattandosi di una disciplina legata a un termine specifico già fissato al 10 febbraio 2017, il suo rilievo pratico è circoscritto a tale proroga temporale.

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