Circolare numero 13 del 26-01-2018
Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’ 1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2018 i principali valori di riferimento per la contribuzione previdenziale e assistenziale: minimale giornaliero generale, minimali per Fondo Volo, retribuzioni convenzionali, part-time, massimale annuo della base contributiva, limite per l’accredito contributivo, importi esclusi dall’imponibile e valori specifici per maternità, spettacolo, sportivi professionisti e gestione pubblica. Vengono inoltre richiamate le regole di calcolo, gli adeguamenti al trattamento minimo di pensione, le decorrenze dal periodo di paga in corso all’1.1.2018 e le modalità di esposizione nel flusso UniEmens.
Minimali e massimali retributivi/contributivi per il 2018
Minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2018
La circolare aggiorna i principali valori contributivi e retributivi applicabili dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2018. Il documento ricostruisce i criteri generali di determinazione dell’imponibile previdenziale e assistenziale e poi declina i valori specifici per diverse categorie di lavoratori e regimi assicurativi, con particolare attenzione ai minimali giornalieri, ai massimali, alle aliquote aggiuntive, agli importi esclusi dall’imponibile e alle modalità di esposizione nei flussi UniEmens.
Regole generali sul minimale contributivo
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione assoggettabile a contribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale derivante dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La circolare richiama l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, ribadendo che il datore di lavoro è tenuto ad applicare i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva anche se non aderente alla stessa.
In presenza di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la base di calcolo dei contributi è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’art. 2, co. 25, della L. n. 549/1995.
Alla retribuzione minima contrattuale si affianca il minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Per l’anno 2018 tale limite è pari a 48,20 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente al 1° gennaio 2018, fissato in 507,42 euro. Se la retribuzione imponibile risultante dal minimale contrattuale è inferiore a tale soglia, deve essere ricondotta almeno a 48,20 euro giornalieri.
La circolare precisa inoltre che non opera l’obbligo di osservare il minimale contributivo quando il datore di lavoro eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al minimo.
Ambito soggettivo dell’applicazione generale
Le regole sul minimale giornaliero si estendono anche ai lavoratori delle società e degli organismi cooperativi disciplinati dal D.P.R. n. 602/1970, ai lavoratori soci delle cooperative sociali e ad altre cooperative per le quali siano stati adottati i decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955.
Fondo Volo
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, la retribuzione imponibile deve essere determinata in base all’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale. In assenza di contratti collettivi nazionali, si applicano i limiti minimi fissati con decreto ministeriale per ciascuna categoria professionale; per il Fondo Volo tali limiti sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 2000.
Anche per tale personale, l’imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di 48,20 euro.
La circolare evidenzia inoltre che dal 1° gennaio 2018 è cessato il periodo di esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile contributiva, esclusione che era stata prevista solo per il 2014 e per il triennio 2015-2017. Da tale data le indennità di volo concorrono quindi alla determinazione dell’imponibile secondo le regole generali, restando ferma la previsione dell’assoggettamento nella misura del 50% per le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Retribuzioni convenzionali e lavoratori a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimale giornaliero per il 2018 è pari a 26,78 euro. La stessa misura si applica agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, salvo il caso in cui i minimali delle tabelle A e B del D.L. n. 402/1981 siano superiori.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, l’imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato su 25 giornate fisse al mese; per il 2018 il valore è pari a 670,00 euro mensili.
Anche per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è pari a 26,78 euro, ma va comunque ragguagliato al minimale legale di 48,20 euro. La circolare ricorda che anche per tali lavoratori resta applicabile il minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale continua a operare il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, con successivo adeguamento al minimale orario previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015 se la retribuzione risultasse inferiore.
La circolare fornisce i criteri di calcolo:
- con orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è 7,23 euro, calcolato come 48,20 x 6 / 40;
- con orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni, il minimale orario è 6,69 euro, calcolato come 48,20 x 5 / 36.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia pensionabile
L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, prevede un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2018 la prima fascia annua è fissata in 46.630,00 euro, pari a 3.886,00 euro mensili ai fini della mensilizzazione.
La circolare richiama l’obbligo di esporre nel flusso UniEmens la quota eccedente e la relativa contribuzione aggiuntiva a livello individuale, distinguendo le modalità per la sezione PosContributiva e per ListaPosPA.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2018 è pari a 101.427,00 euro.
L’eventuale quota di retribuzione eccedente tale limite non è soggetta a contribuzione, ma deve essere correttamente esposta nei flussi contributivi. La circolare specifica anche che il massimale opera ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile ai fini dell’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2018, sul trattamento minimo di 507,42 euro, il limite settimanale è di 202,97 euro e il corrispondente limite annuo è di 10.544,00 euro, calcolato su 52 settimane.
La disciplina non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. n. 250/1958.
Importi che non concorrono alla retribuzione imponibile
La circolare riepiloga gli importi 2018 esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, già previsti dalla normativa fiscale di riferimento. Tra questi figurano:
- mensa in formato cartaceo: 5,29 euro;
- mensa in formato elettronico: 7,00 euro;
- fringe benefit: 258,23 euro;
- indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
- indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
- indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
- indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
- indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
- indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
- indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
- indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.
Per i benefit di cui all’art. 51, co. 3, del TUIR, la circolare richiama il tetto di 258,23 euro e ricorda la possibilità di erogazione tramite documenti di legittimazione cartacei o elettronici con valore nominale, ai sensi dell’art. 51, co. 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986. Il documento segnala anche che le novità sul welfare aziendale saranno trattate in una specifica circolare.
Maternità obbligatoria a carico dello Stato
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ex art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari per il 2018 a 2.109,19 euro. La circolare indica che, nei flussi UniEmens, la quota fino a tale importo e l’eventuale eccedenza devono essere valorizzate separatamente negli elementi previsti.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà ex art. 1, co. 14, del D.Lgs. n. 182/1997 è applicato nella misura del 5%, ripartito in 2,5% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale di 101.427,00 euro.
L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla retribuzione annua eccedente 46.630,00 euro, cioè 3.886,00 euro mensili, fino al massimale annuo di 101.427,00 euro, secondo il criterio della mensilizzazione. La circolare precisa che il conguaglio dell’eventuale contributo versato in eccesso può essere effettuato a fine anno.
Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 739,00 euro. Sono inoltre riportate le fasce giornaliere di retribuzione con i corrispondenti massimali imponibili e i giorni di contribuzione accreditati da 1 a 8 in base al superamento delle soglie. Su tali eccedenze si applicano il contributo di solidarietà del 5% e l’aliquota aggiuntiva dell’1% secondo le regole indicate.
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero da assumere ai fini della contribuzione per malattia e maternità è confermato in 67,14 euro.
Sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, la legge n. 205/2017 ha aumentato gradualmente il contributo di solidarietà: la misura è 1,5% dal 1° gennaio 2018, con ripartizione 0,75% datore di lavoro e 0,75% lavoratore, e salirà al 3,1% dal 1° gennaio 2020.
Nel 2018 il contributo si applica sulla retribuzione annua eccedente 101.427,00 euro e fino a 739.407,00 euro. Anche per questa categoria l’aliquota aggiuntiva dell’1% opera sulla parte di retribuzione annua eccedente 46.630,00 euro, fino al massimale annuo di 101.427,00 euro.
Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero imponibile è 325,00 euro; il contributo di solidarietà si applica sulle eccedenze delle fasce giornaliere individuate dalla circolare, fino a 2.370,00 euro giornalieri. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte eccedente 149,00 euro e fino al massimale di 325,00 euro.
La circolare ricorda infine le modalità di esposizione in UniEmens delle eccedenze dei massimali retributivi giornalieri o annui per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.
Gestione pubblica e massimali specifici
Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, le regole generali sui minimali e massimali si applicano salvo le peculiarità previste da specifiche norme. La circolare rinvia ai paragrafi dedicati per la determinazione del minimale giornaliero, del minimale per il part-time, della quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, del massimale annuo, del minimale contributivo annuale e degli importi esclusi dall’imponibile.
Direttori generali, amministrativi e sanitari di ASL e aziende ospedaliere
Per queste figure, la nomina comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con conservazione del posto, da concedere entro sessanta giorni dalla richiesta; il periodo è utile ai fini di quiescenza e previdenza. La circolare evidenzia l’obbligazione solidale tra l’ente di appartenenza e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
Il massimale contributivo specifico ex art. 3-bis, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992 è pari per il 2018 a 184.885,00 euro. Tale massimale si applica ai fini della contribuzione pensionistica, dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della contribuzione previdenziale per TFS/TFR.
Congedo straordinario per assistenza a familiari disabili
Per il congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare riporta il tetto massimo complessivo annuo della retribuzione e della contribuzione figurativa a carico delle amministrazioni pubbliche. Per il 2018 tale importo è fissato in 47.968,00 euro, corrispondente al valore rivalutato di 47.967,91 euro.
Indicazioni operative e flussi UniEmens
La circolare dedica numerosi richiami alle modalità di esposizione degli imponibili e delle eccedenze nei flussi UniEmens, sia nella sezione PosContributiva sia nella sezione ListaPosPA. In particolare, per i casi di superamento di massimali o di applicazione di aliquote aggiuntive, le quote eccedenti e i relativi contributi devono essere valorizzati in elementi distinti, secondo le istruzioni richiamate nel testo e nelle circolari e nei messaggi precedenti.
Decorrenza dei valori
Tutti i valori indicati sono riferiti all’anno 2018 e, salvo diversa previsione, si applicano dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2018. La circolare precisa che alcuni importi sono stati calcolati sulla base della variazione ISTAT dell’1,1% relativa alla perequazione automatica delle pensioni, con valori che assumeranno definitività ai fini pensionistici a seguito del relativo decreto interministeriale.
Punti principali
Minimale di retribuzione giornaliera generale
Per la generalità dei lavoratori dipendenti la retribuzione imponibile contributiva non può scendere sotto il minimo contrattuale e, se inferiore, deve essere adeguata al minimale giornaliero legale. Per il 2018 il minimale giornaliero è pari a 48,20 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (507,42 euro). Il valore si applica anche ai lavoratori delle cooperative e dei soggetti richiamati dalla circolare; non opera invece quando il datore eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche inferiori al limite minimo.
Fondo Volo
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile contributivo va determinato secondo l’art. 12 L. n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale. In assenza di CCNL valgono i minimi fissati dal Ministero del lavoro, con adeguamento delle retribuzioni inferiori. In ogni caso l’imponibile non può essere inferiore a 48,20 euro giornalieri. Dal 1.1.2018 cessano gli effetti delle precedenti esclusioni delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi, che tornano quindi a concorrere secondo le regole generali, ferma la previsione dell’assoggettabilità al 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Retribuzioni convenzionali e lavoratori a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero 2018 è fissato in 26,78 euro. Per gli equipaggi delle navi da pesca si applica lo stesso valore, salvo che i minimali delle tabelle A e B del D.L. n. 402/1981 risultino superiori. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne il salario convenzionale mensile 2018 è pari a 670,00 euro (26,78 x 25 giornate). Anche per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è 26,78 euro, ma va comunque ragguagliato a 48,20 euro; resta applicabile il minimo contrattuale.
Part-time
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il minimale contributivo dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, con successivo ragguaglio al minimale orario ex art. 11 D.Lgs. n. 81/2015 se inferiore. La circolare indica i calcoli esemplificativi: per un orario normale di 40 ore settimanali il minimale orario è 7,23 euro; per 36 ore settimanali su cinque giorni è 6,69 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2018 la prima fascia annua è 46.630,00 euro, pari a 3.886,00 euro mensili ai fini del criterio di mensilizzazione. La circolare richiama anche le modalità di esposizione nel flusso UniEmens e la necessità di indicare separatamente l’imponibile e la contribuzione aggiuntiva.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i lavoratori iscritti dopo il 31.12.1995 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo 2018 è 101.427,00 euro. La parte di retribuzione eccedente non è imponibile, ma deve essere esposta correttamente in UniEmens. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Accredito contributi obbligatori e figurativi
Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1.1.2018. Per il 2018 ciò corrisponde a 202,97 euro settimanali e a 10.544,00 euro annui (202,97 x 52). La disciplina non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Importi esclusi dall’imponibile contributivo
La circolare riepiloga gli importi 2018 che non concorrono alla retribuzione imponibile: mensa cartacea 5,29 euro, mensa elettronica 7,00 euro, fringe benefit 258,23 euro, trasferte e trasferimenti secondo le soglie indicate, e azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro. Viene richiamato anche il quadro del welfare aziendale e l’ampliamento delle fattispecie escluse dall’imponibile, con rinvio a successiva circolare per gli approfondimenti.
Maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato per il 2018 è pari a 2.109,19 euro. La circolare indica come esporre in UniEmens la quota fino a tale importo e l’eventuale eccedenza.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31.12.1995 il contributo di solidarietà è pari all’1,5% dal 1.1.2018 e salirà al 3,1% dal 1.1.2020; si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 101.427,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% opera sulla parte eccedente 46.630,00 euro mensili fino al massimale annuo. Per i già iscritti al 31.12.1995 è indicato un massimale giornaliero imponibile di 739,00 euro, con scaglioni giornalieri e relativi giorni di contribuzione accreditati; il contributo di solidarietà del 5% e l’1% aggiuntivo sono applicati secondo le soglie riportate. Il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato è confermato in 67,14 euro.
Sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 il contributo di solidarietà è portato all’1,5% dal 1.1.2018 e al 3,1% dal 1.1.2020; si applica sulla retribuzione annua eccedente 101.427,00 euro fino a 739.407,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% opera sulla parte eccedente 46.630,00 euro mensili sino al massimale annuo. Per gli sportivi già iscritti al 31.12.1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 325,00 euro, con contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva applicati alle fasce giornaliere indicate.
Gestione pubblica e massimali specifici
Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica la circolare ribadisce l’applicazione delle regole generali, salvo norme speciali, richiamando i paragrafi su minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva, massimale annuo, minimale contributivo annuale e importi esclusi dall’imponibile. Per direttori generali, amministrativi e sanitari di ASL e aziende ospedaliere, il massimale contributivo ex art. 3-bis, co. 11, D.Lgs. n. 502/1992 è 184.885,00 euro per il 2018 e si applica ai fini pensionistici, della gestione unitaria credito e sociale e del TFS/TFR. Per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, il tetto complessivo annuo di retribuzione e contribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche è 47.968,00 euro.
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