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Circolare

Circolare numero 16 del 29-01-2018

D.M. 20 dicembre 2017 (G.U. del 18 gennaio 2018, n.14) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2018. Indice PREMESSA A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2018 Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali Retribuzioni convenzionali Casi particolari B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione, per l'anno 2018, delle retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 20 dicembre 2017 per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Vengono chiariti ambito soggettivo e territoriale, rapporti con UE, Svizzera, SEE e Paesi convenzionati, criteri di individuazione della retribuzione convenzionale, casi particolari di variazione e modalità di regolarizzazione contributiva per il mese di gennaio 2018.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per l'anno 2018

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero - anno 2018

La circolare disciplina l'utilizzo delle retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 20 dicembre 2017 per il calcolo della contribuzione dovuta nell'anno 2018 ai lavoratori italiani e assimilati operanti all'estero. Il documento chiarisce l'ambito di applicazione territoriale e soggettivo, i criteri di determinazione della retribuzione imponibile, gli effetti sulle prestazioni previdenziali e le modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità riscontrate per il mese di gennaio 2018.

Ambito territoriale di applicazione

La disciplina della legge n. 398/1987 si applica ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Restano esclusi dall'ambito di applicazione gli Stati dell'Unione europea, per i quali trova applicazione la normativa comunitaria contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni. Sono altresì esclusi Svizzera e Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), soggetti anch'essi alla normativa comunitaria; i regolamenti si applicano alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. Si richiama inoltre la specifica estensione alla Croazia, operativa dal 1° gennaio 2017.

Soggetti interessati

Le retribuzioni convenzionali si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, quando siano inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare precisa inoltre che tali retribuzioni operano, in via residuale, anche per i lavoratori in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non coperte dagli accordi bilaterali di sicurezza sociale.

Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale

Per i lavoratori con fasce di retribuzione, l'imponibile convenzionale è determinato confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle allegate al decreto. La retribuzione nazionale è il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma escluso l'importo dell'indennità estero. Il valore annuale va diviso per dodici per individuare la fascia retributiva di riferimento.

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di:

  • assunzione nel corso del mese;
  • risoluzione del rapporto nel corso del mese;
  • trasferimento nel corso del mese.

In tali ipotesi l'imponibile mensile si divide per 26 giornate e il risultato si moltiplica per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Fuori da questi casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro.

Effetti contributivi e previdenziali

Le retribuzioni convenzionali del decreto costituiscono la base di riferimento per la liquidazione dei contributi previdenziali dovuti per il 2018. Esse rilevano anche ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. La circolare precisa inoltre che anche l'indennità sostitutiva del preavviso segue il sistema contributivo convenzionale.

Casi particolari e variazioni nel corso dell'anno

La retribuzione individuata secondo i criteri ordinari può subire modifiche in alcune ipotesi già descritte in precedenti istruzioni. In particolare:

  • in caso di passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
  • in caso di mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo nell'ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista;
  • in caso di passaggio di qualifica.

In tali situazioni deve essere attribuita, dalla stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un ulteriore caso riguarda la maturazione, nel corso dell'anno, di compensi variabili come straordinari o premi. Poiché tali compensi non sono considerati all'inizio dell'anno nel calcolo della retribuzione globale annuale utilizzata per individuare la fascia retributiva, occorre rideterminare tale importo includendo le voci variabili e ridividerlo per dodici mensilità. Se il ricalcolo determina il passaggio a una fascia diversa, è necessario procedere al conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per il mese di gennaio 2018

Le aziende che per gennaio 2018 abbiano applicato criteri difformi dalle istruzioni possono regolarizzare i periodi interessati senza oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all'1 gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
  • portare le differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • riportare tali importi nell'elemento previsto dalla denuncia e calcolare i contributi dovuti sui totali risultanti.

Allegati e tabelle

La circolare richiama le tabelle delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2018, allegate al provvedimento, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.

Punti principali

Ambito di applicazione territoriale e normativa di riferimento

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi gli Stati membri dell'Unione europea e, per effetto della normativa comunitaria, anche Svizzera e Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda). Per i lavoratori nell'UE si applicano i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, mentre per Svizzera e Paesi SEE tali regolamenti sono applicabili rispettivamente dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012. Si richiama inoltre che, dal 1° gennaio 2017, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'Accordo SEE si applicano anche alla Croazia.

Soggetti interessati

Le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri UE e ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali si applicano in via residuale anche ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, ma limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Retribuzioni convenzionali e criteri di determinazione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle del decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero. L'importo annuale va diviso per dodici per individuare la fascia retributiva di riferimento. I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese, dividendo l'imponibile mensile per 26 e moltiplicando per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse; al di fuori di tali casi non sono frazionabili. I valori delle tabelle, espressi in euro, devono essere arrotondati all'unità di euro.

Effetti contributivi e prestazionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018. Inoltre, sono rilevanti per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Anche l'indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata al sistema convenzionale.

Casi particolari e conguagli

La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese o di mutamento del trattamento economico individuale, in particolare per quadro, dirigente e giornalista: in tali ipotesi va applicata, dalla stessa decorrenza, la retribuzione corrispondente al mutamento. Se nel corso dell'anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, tali importi devono essere sommati alla retribuzione globale annuale, ridivisi per dodici e, se il nuovo valore comporta il passaggio a una diversa fascia, occorre effettuare il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell'anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2018

Le aziende che per il mese di gennaio 2018 hanno applicato criteri difformi possono regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n. 5 del CdA dell'Istituto del 26 marzo 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. In UNIEMENS le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all'1.1.2018 e quelle assoggettate a contribuzione per gennaio, portando le differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e calcolando i contributi sui totali ottenuti.

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